Cassazione Civile, Ordinanza n. 34688/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato un avviso di accertamento per maggior IRPEF 2004, emesso sulla base di accertamenti bancari e di una segnalazione dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia collegata a indagini penali per presunti reati fiscali e patrimoniali. Con il primo motivo denunciava la nullità dell'avviso per sottoscrizione da parte di dirigenti nominati senza concorso, invocando lo jus superveniens e la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; con i motivi successivi contestava la decadenza dell'Ufficio e il raddoppio dei termini di accertamento ex artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la disciplina sopravvenuta del 2015-2016 impedisse il raddoppio, che il reato fosse prescritto, che mancasse o non fosse allegata la denuncia penale e che non potesse rilevare una denuncia riferita a soggetto o società diversa; infine lamentava violazione dell'art. 2697 c.c. per il mancato deposito della denuncia nei termini processuali.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la CTR aveva deciso sulla doglianza con doppia ratio decidendi, una delle quali non era stata censurata, e comunque l'ha ritenuta infondata nel merito richiamando il principio per cui la validità dell'avviso non dipende dalla qualifica dirigenziale del firmatario, essendo sufficiente la sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di un funzionario della carriera direttiva delegato. Ha poi respinto i motivi sul raddoppio dei termini, affermando che, nel regime ratione temporis, esso opera in presenza di seri indizi di reato che determinano l'obbligo di denuncia, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio del processo penale o dall'esito del procedimento; ha inoltre escluso l'applicabilità alla fattispecie delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016, per la salvezza degli avvisi già notificati e per la disciplina transitoria del d.lgs. n. 128/2015. È stata confermata anche la rilevanza, ai fini del raddoppio, dell'indicazione nell'atto degli elementi costitutivi di una fattispecie penalmente sanzionata e delle indagini penali avviate, mentre è stato ritenuto non decisivo il riferimento a una diversa società, per difetto di specifica allegazione fattuale. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per la validità dell'avviso di accertamento è sufficiente la sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di un funzionario della carriera direttiva da lui delegato; non è richiesta, a pena di nullità, la qualifica dirigenziale del sottoscrittore.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione
Il raddoppio dei termini opera automaticamente al ricorrere del presupposto obiettivo dell'obbligo di denuncia per reati tributari; non occorre la presentazione effettiva della denuncia né l'esito del processo penale.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
La disciplina del raddoppio dei termini è analoga a quella prevista per l'IRPEF e segue i medesimi presupposti di operatività.
art. 1, commi 130-132, l. n. 208/2015
Le modifiche introdotte non incidono sugli avvisi già notificati, per effetto della disciplina transitoria richiamata dalla normativa di coordinamento.
La clausola di salvaguardia conserva gli effetti degli avvisi già notificati al 2 settembre 2015; la disciplina nuova non si applica retroattivamente agli atti già emessi.
La censura sul mancato deposito della denuncia non è stata accolta perché la prova rilevante riguarda i presupposti dell'obbligo di denuncia e non la concreta dimostrazione del reato; nel caso concreto la CTR aveva già accertato gli elementi fattuali del presupposto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per censurare la pretesa nullità della decisione per violazione di legge processuale in tema di decadenza e raddoppio termini.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per omesso esame di fatti decisivi relativi alla denuncia penale e al soggetto contro cui era stata formulata.
È il parametro che individua l'obbligo di denuncia penale cui rinvia la disciplina tributaria del raddoppio dei termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di avvisi di accertamento, la nullità per difetto di sottoscrizione è configurabile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge; non è necessario che il firmatario rivesta formalmente una qualifica dirigenziale, purché sia il capo dell'Ufficio o un funzionario della carriera direttiva validamente delegato.
- Il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali opera, nel regime applicabile ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia, dall'esercizio dell'azione penale o dall'esito del giudizio penale.
- La verifica giudiziale sul raddoppio dei termini non implica l'accertamento del reato, ma solo la ricostruzione ex post della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia; il tema probatorio resta circoscritto a tali presupposti.
- Le modifiche sopravvenute alla disciplina del raddoppio dei termini non incidono sugli avvisi già notificati quando la normativa transitoria ne preservi espressamente gli effetti.
- La deduzione che la denuncia penale riguardi un soggetto diverso non è sufficiente se non è accompagnata da specifiche allegazioni e prova dei fatti idonei a escludere il presupposto del raddoppio.
- Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando si confronta solo con una delle rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, lasciandone autonoma e non attaccata un'altra che da sola ne sorregge il dispositivo.
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