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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34522/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra un titolare di impresa e il soggetto incaricato degli adempimenti fiscali e previdenziali. Il primo non aveva pagato le spettanze richieste dal professionista, lamentando negligenze e omissioni nell'esecuzione dell'incarico; il professionista otteneva un decreto ingiuntivo, poi opposto. In via riconvenzionale, il debitore chiedeva il risarcimento dei danni da responsabilità professionale. Dopo una complessa sequenza di provvedimenti sulla competenza e sulla riassunzione tra giudice di pace e tribunale, la Corte d'appello ha accolto la domanda risarcitoria e condannato il professionista al pagamento di oltre 26.000 euro. Nel ricorso per cassazione la soccombente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per contrasto con gli artt. 50, 307 e 310 c.p.c., sostenendo che, a seguito della mancata tempestiva riassunzione dopo la sentenza del Tribunale di Imperia, il procedimento si sarebbe estinto e la Corte d'appello non avrebbe potuto decidere nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha chiarito che il giudizio di cui alla prima ordinanza del giudice di pace era già stato riassunto e che la successiva vicenda processuale dinanzi al Tribunale di Imperia riguardava un diverso processo, concluso con sentenza di mero rito e non più idoneo a incidere sul giudizio già ritualmente instaurato. Ha quindi affermato che il processo concluso dalla sentenza del Tribunale di Imperia n. 301/2014 non era stato ritualmente proseguito o riassunto ed era perciò estinto, con perdita di efficacia degli atti e della sentenza che lo aveva definito, salvo le limitate eccezioni di legge. Ne consegue che la riassunzione effettuata dal resistente era rituale e la Corte d'appello poteva validamente riformare la sentenza di primo grado e pronunciare la condanna per responsabilità professionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Viene invocato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 50 c.p.c.

    La Corte richiama la propria giurisprudenza nel senso che la riassunzione consente di far proseguire la domanda già proposta, anche se ampliata, entro i limiti consentiti.

  • art. 307 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.

  • art. 310 c.p.c.

    La Corte afferma che, in caso di estinzione del processo, gli atti compiuti perdono efficacia e sopravvivono solo le decisioni che la legge espressamente salva, tra cui le pronunce della Cassazione su questioni di competenza e altre ipotesi limitate.

  • art. 295 c.p.c.

    È menzionato per la sospensione del giudizio in pendenza dell'appello avverso la sentenza del giudice di pace.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È indicata come norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando un processo è validamente riassunto dopo una pronuncia di incompetenza o di rimessione, la successiva vicenda di un diverso giudizio non paralizza automaticamente il procedimento già instaurato.
  • L'estinzione del processo comporta, di regola, la perdita di efficacia degli atti processuali compiuti e della sentenza che lo ha definito, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 310 c.p.c.
  • Nel giudizio di legittimità, una censura che si fondi esclusivamente su questioni processuali deve cogliere esattamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo non incide sulla reale base della decisione, il ricorso è infondato.
  • La riassunzione può legittimamente riguardare una domanda già proposta, anche se formulata in termini più ampi, purché ciò sia compatibile con il perimetro processuale consentito dalla giurisprudenza applicabile.
  • Le decisioni di mero rito non precludono necessariamente la prosecuzione di altri giudizi già ritualmente pendenti, né impediscono che il giudice del merito decida sulla domanda quando il relativo processo sia stato validamente introdotto e proseguito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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