Cassazione Civile, Ordinanza n. 34504/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società, quale mandataria con rappresentanza della cessionaria di un credito inserito in un’operazione di cartolarizzazione, aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio pretendeva l’imposta di registro in misura proporzionale del 3% su un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del credito ceduto, originato da un contratto di finanziamento tra un soggetto finanziato e una società finanziaria. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo che l’enunciazione ex art. 22 d.P.R. n. 131/1986 dovesse contenere tutti gli elementi essenziali del contratto enunciato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: motivazione apparente e omessa pronuncia sull’effettiva questione della debenza dell’imposta in misura fissa anziché proporzionale; violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR deciso su un profilo estraneo al devolutum e per aver annullato integralmente l’avviso nonostante fosse pacifica la debenza di un’imposta di registro; violazione degli artt. 37 e 8 della tariffa del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che i decreti ingiuntivi esecutivi recanti condanna al pagamento di somme scontano normalmente l’imposta proporzionale del 3%.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi, secondo e quarto motivi, ritenendo infondata la pretesa dell’Agenzia sulla tassazione proporzionale: il decreto ingiuntivo riguardava un credito inserito in un’operazione di cartolarizzazione, riconducibile a prestazioni di servizi e operazioni finanziarie soggette a IVA, sicché opera il principio di alternatività IVA/registro e l’atto va registrato in misura fissa. È stato invece accolto il terzo motivo: il giudice tributario, ove escluda la pretesa fiscale come formulata, deve comunque pronunciarsi sulla debenza dell’imposta nella misura corretta entro i limiti del petitum, ma nel caso concreto la contribuente aveva contestato solo la tassazione proporzionale e non anche quella fissa. Per tale ragione la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, limitatamente alla questione della debenza dell’imposta fissa sul decreto ingiuntivo, poiché su tale punto il processo non poteva proseguire. Le spese dei gradi di merito sono state compensate e quelle del giudizio di legittimità dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
richiamato come parametro della motivazione apparente
art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria
evocato dalla CTR quanto al contenuto dell’enunciazione
richiamato per il vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato dalla ricorrente per la disciplina della registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria
art. 8 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
richiamato per l’aliquota proporzionale del 3% sui decreti ingiuntivi esecutivi recanti condanna al pagamento di somme o valori
applicato nel principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, con applicazione dell’imposta in misura fissa per gli atti relativi a operazioni soggette a IVA
art. 3, comma 2, n. 3 d.P.R. n. 633/1972
richiamato per qualificare come prestazioni di servizi le operazioni finanziarie, incluse le cessioni di crediti
art. 10, comma 1, n. 1 d.P.R. n. 633/1972
richiamato per l’esenzione IVA di talune operazioni finanziarie
richiamato per la disciplina della cartolarizzazione dei crediti e del patrimonio separato
richiamato in chiave di correzione della motivazione da parte della Cassazione
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a sostegno di economia processuale e ragionevole durata
applicato per la cassazione senza rinvio, perché il processo non poteva proseguire sulla questione non devoluta
richiamato dal motivo di ricorso sul riparto dei poteri del giudice tributario
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, il principio di alternatività tra IVA e registro impone l’applicazione dell’imposta in misura fissa quando il decreto ingiuntivo riguarda somme dovute in relazione a operazioni riconducibili al campo di applicazione dell’IVA, anche se assoggettate a regime di esenzione.
- Le operazioni di cartolarizzazione dei crediti, in quanto operazioni finanziarie e di gestione/negoziazione di crediti, possono rientrare nel perimetro dell’IVA; di conseguenza, il recupero giudiziale dei crediti cartolarizzati beneficia del regime fiscale di alternatività.
- Nel processo tributario, l’eventuale illegittimità della pretesa fiscale nella misura contestata non comporta una mera eliminazione dell’atto, ma richiede una decisione di merito che ricostruisca la corretta misura del tributo entro i limiti del petitum e delle contestazioni effettivamente mosse.
- Il giudice tributario non può pronunciarsi oltre la domanda né estendere la decisione a profili non devoluti; se la contestazione investe solo l’an debeatur in una specifica misura, resta ferma la parte dell’obbligazione tributaria non contestata.
- La mancanza di motivazione su una questione di diritto può non condurre alla cassazione quando la soluzione giuridica corretta sia comunque ricavabile e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, potendo la Corte correggere la motivazione in funzione nomofilattica.
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