Cassazione Civile, Ordinanza n. 34518/2024 del 27/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di una titolare di impresa di ristorazione per l'anno 2008, con rettifica del reddito d'impresa, del valore della produzione netta e del volume d'affari e recupero a tassazione di maggiori ricavi stimati con il cd. "tovagliometro", metodo analitico-induttivo fondato sulla correlazione tra numero di tovaglioli utilizzati e numero di pasti serviti. La contribuente impugnava l'atto; la CTP accoglieva solo in parte, rideterminando i maggiori ricavi; la CTR respingeva l'appello. In cassazione la contribuente deduceva: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, in quanto sostanzialmente per relationem alla decisione di primo grado; (2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, per illegittimo uso dell'accertamento analitico-induttivo in assenza di irregolarità contabili; (3) violazione degli artt. 32 D.P.R. n. 600/1973 e 52 D.P.R. n. 633/1972, per avere ritenuto tardiva la documentazione prodotta senza che fosse stato rivolto un previo invito esibitorio; (4) erroneità del ricorso al tovagliometro, basato su un solo elemento extracontabile e raffrontato al diverso bottigliometro; (5) violazione di principi costituzionali, dell'art. 2697 c.c. e vizi di motivazione per mancata valutazione di difese e documenti, nonché (6) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 7 e 10 L. n. 212/2000 per asserita modifica della motivazione dell'accertamento e per omessa considerazione della prova delle ragioni economiche delle perdite d'esercizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e, per quanto di ragione, il quinto, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto la sentenza della CTR affetta da nullità per motivazione solo apparente: il giudice d'appello si era limitato a formule generiche e a un'adesione acritica alla decisione di primo grado, senza illustrare né la specifica valutazione delle censure di appello né le ragioni per cui la documentazione prodotta dalla contribuente fosse insufficiente o per cui l'accertamento analitico-induttivo fosse giustificato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta per vizio di motivazione che si traduca in mancanza del requisito legale della motivazione o in motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È invocato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale relative all'accertamento tributario e alla valutazione delle prove.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo; la Corte non esclude in astratto l'uso del metodo, ma il caso di specie viene annullato per difetto di adeguata motivazione della CTR sul suo concreto impiego.
art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973
Invocato in relazione alla produzione documentale del contribuente e alla necessità di un previo invito esibitorio in fase amministrativa.
art. 52 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato insieme all'art. 32 D.P.R. n. 600/1973 con riguardo ai poteri di controllo e agli oneri documentali nella verifica fiscale.
art. 3 Cost.
Censurato dalla parte ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato dalla decisione di merito.
art. 24 Cost.
Censurato come disposizione lesiva del diritto di difesa per mancata valutazione delle allegazioni e dei documenti prodotti.
art. 53 Cost.
Censurato in relazione alla capacità contributiva e alla legittimità della pretesa fiscale accertata.
art. 111 Cost.
Richiamato per il requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e del giusto processo.
Invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova nella controversia tributaria.
art. 1 D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato, insieme all'art. 36 del medesimo decreto, quale norma processuale sul contenuto della sentenza tributaria.
art. 36 D. Lgs. n. 546 del 1992
La Corte lo considera norma speciale che impone una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione; la sua violazione determina nullità della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È il parametro del requisito essenziale della motivazione della sentenza civile, richiamato per analogia al processo tributario.
Invocato per il contenuto della motivazione e la necessità di una esposizione intelligibile delle ragioni della decisione.
Richiamato per denunciare un vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia in relazione alla motivazione dell'avviso e alle difese della contribuente.
Richiamato in relazione agli obblighi di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
Richiamato dalla ricorrente come presidio dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione.
art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'asserita nuova giustificazione dell'accertamento in sede di controdeduzioni.
art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331 del 1993, convertito in L. n. 427 del 1993
Richiamato dalla ricorrente come ulteriore possibile base dell'accertamento, ma la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione concreta.
Indicata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Fondamento della cassazione con rinvio a seguito dell'accoglimento del vizio di motivazione.
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
Norma processuale che disciplina il rinvio nel processo tributario e la regolazione delle spese nel giudizio di legittimità.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Consente di rimettere al giudice di rinvio la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario d'appello la motivazione non può risolversi in un rinvio meramente acritico alla sentenza di primo grado: è necessaria una autonoma valutazione, sia pure sintetica, dei motivi di gravame e delle ragioni della loro infondatezza.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando il provvedimento contiene affermazioni generiche o assertive che non consentono di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice e di controllarne la coerenza.
- Nel processo tributario la nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste quando non sia spiegato, in modo comprensibile, perché la documentazione prodotta dal contribuente sia ritenuta insufficiente e perché gli elementi extracontabili valorizzati dall'Ufficio siano idonei a fondare l'accertamento.
- L'accertamento analitico-induttivo può essere astrattamente legittimo, ma la sua conferma giudiziale richiede una motivazione specifica sulle circostanze concrete che rendono attendibili le presunzioni poste a base della pretesa fiscale.
- Il vizio di motivazione censurabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., si restringe alle ipotesi di anomalia motivazionale che integrano nullità della sentenza, quale la motivazione apparente.
- In presenza di una motivazione apparente della sentenza di appello, i motivi di ricorso che investono il merito dell'accertamento e la valutazione delle prove restano assorbiti.
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