Cassazione Civile, Ordinanza n. 34520/2024 del 27/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione di iscrizione ipotecaria per IRPEF impugnata dal contribuente. La commissione tributaria regionale, preso atto della sopravvenuta cancellazione dell'iscrizione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese, rilevando che l'iscrizione appariva legittima al momento della comunicazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, censurando la compensazione delle spese e sostenendo che la CTR non avrebbe adeguatamente considerato l'illegittimità originaria dell'iscrizione ipotecaria, asseritamente eseguita per un importo inferiore a 8.000 euro. L'agente della riscossione ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: il primo deducendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'originario ricorso perché già tardivo in primo grado; il secondo lamentando omessa pronuncia sulla richiesta di condanna alle spese; il terzo contestando la compensazione delle spese, ritenuta immotivata e incompatibile con la regola della soccombenza virtuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale dell'agente della riscossione. Ha ritenuto infondato il primo motivo incidentale, affermando che nel processo tributario la cessazione della materia del contendere, conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso originario. Ha rigettato il motivo principale del contribuente perché formulato nei soli termini di motivazione omessa/apparente: la CTR aveva comunque una motivazione, ancorché concisa, idonea a rendere percepibile la ratio decidendi. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo incidentale, osservando che non vi era omessa pronuncia sulle spese e che la compensazione è possibile nel processo tributario sulla base di una valutazione complessiva della lite, pur non essendo automatica per effetto della cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, con ulteriore attestazione della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazioni di legge nei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale; la Corte valuta la correttezza della censura in relazione alla norma sostanziale/processuale richiamata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato richiamato per il vizio di omessa pronuncia e per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
è la norma indicata dal ricorrente incidentale per sostenere che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso originario, ma la Corte respinge la censura alla luce della prevalenza della cessazione della materia del contendere.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte ribadisce che, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere derivante dall'annullamento dell'atto impugnato prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
viene indicato come base per la regolazione delle spese nel processo tributario; la compensazione può essere disposta in base a una valutazione complessiva della lite.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
richiamato per censurare la compensazione delle spese; la Corte ne conferma l'utilizzabilità secondo i criteri processuali applicabili e la valutazione del giudice di merito.
richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla richiesta di spese; la Corte chiarisce che non vi è omessa pronuncia quando il giudice adotta una decisione incompatibile con la domanda, decidendo espressamente sul punto.
è la norma che delinea il requisito della motivazione della sentenza; la Corte richiama i criteri elaborati dalle Sezioni Unite per distinguere motivazione apparente da motivazione semplicemente concisa.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale corrispettivo nel processo tributario del requisito di motivazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato prevale sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, poiché viene meno l'oggetto della controversia.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva in modo assoluto di argomentazione percepibile o presenti un'apparenza solo grafica della motivazione; non basta una motivazione succinta o sintetica se consente di comprendere la ratio decidendi.
- L'omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto una decisione su una domanda o eccezione; se il giudice adotta una soluzione incompatibile con la richiesta, la domanda deve ritenersi implicitamente rigettata.
- Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese, ma il giudice può disporla ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 sulla base di una valutazione complessiva della lite.
- La regolazione delle spese deve essere sorretta da una motivazione, anche sintetica, che renda percepibile il criterio seguito dal giudice nella valutazione della soccombenza o delle ragioni di compensazione.
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