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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34507/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio contestava maggiori IRES, IRAP e IVA a un'associazione culturale e al suo legale rappresentante. Dopo il rigetto dell'appello dinanzi al giudice tributario regionale, la parte privata proponeva ricorso per cassazione. Nel frattempo, secondo quanto esposto nelle memorie e nell'ordinanza interlocutoria, le parti avevano sottoscritto un accordo conciliativo inserito in un più ampio accordo-quadro, nell'ambito del quale era previsto anche l'impegno a presentare istanza alla Corte di cassazione per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, per le vertenze indicate, tra cui quella relativa all'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio. La questione esaminata dalla Corte riguardava quindi non il merito dei motivi di ricorso tributario, ma l'efficacia di tali accordi ai fini dell'estinzione del giudizio di legittimità e del regime delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della convergenza delle posizioni delle parti sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere e, per tale ragione, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che l'accordo-quadro prevedesse espressamente anche per il presente giudizio la compensazione delle spese; di conseguenza, la pretesa dell'Ufficio di ottenere comunque la liquidazione secondo soccombenza virtuale è stata respinta.

Norme richiamate

  • art. 398 c.p.c.

    richiamato dalla parte privata per spiegare la proposizione parallela del ricorso per cassazione e del ricorso per revocazione avverso la medesima sentenza

  • art. 64 d.lgs. 546/1992

    richiamato come base del ricorso per revocazione proposto dinanzi al giudice tributario di secondo grado

  • art. 48 d.lgs. 546/1992

    richiamato in relazione alla conciliazione giudiziale intervenuta tra le parti

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato nel testo come norma processuale di riferimento per gli effetti dell'estinzione/definizione del giudizio

  • art. 91 c.p.c.

    evocato dall'Agenzia delle entrate in relazione alla richiesta di spese secondo il criterio della soccombenza virtuale

Massime di principio

  • Quando le parti dimostrano di avere definito transattivamente la controversia anche in sede di legittimità, la Corte può dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, senza esaminare i motivi di ricorso.
  • Se un accordo-quadro sottoscritto tra le parti prevede espressamente l'impegno a presentare istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese anche per specifiche vertenze, tale previsione vincola la valutazione del regime delle spese nel giudizio di cassazione.
  • La liquidazione delle spese secondo soccombenza virtuale non può essere disposta quando risulti che, nell'accordo conciliativo applicabile alla controversia, le parti abbiano pattuito la compensazione delle spese anche per il giudizio di legittimità.
  • Ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corte verifica concretamente se l'accordo prodotto si riferisca anche al giudizio pendente; ove il testo dell'accordo sia ambiguo, possono essere necessari chiarimenti ulteriori delle parti prima di decidere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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