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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34511/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 con cui l'Ufficio contestava a un'associazione culturale maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. Dopo un primo giudizio dichiarato inammissibile e un appello respinto, la parte contribuente proponeva ricorso per cassazione. Parallelamente proponeva anche ricorso per revocazione contro la sentenza di appello. Nelle more, le parti concludevano un accordo conciliativo collegato a un più ampio accordo quadro. In origine la Corte aveva dubitato che la conciliazione riguardasse anche il giudizio di legittimità, perché l'accordo prodotto si riferiva espressamente al solo giudizio di revocazione e non era stato depositato l'intero accordo quadro. Dopo le memorie delle parti, tuttavia, emerse che l'accordo quadro prevedeva anche l'impegno reciproco a depositare un'istanza in Cassazione per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese anche per il presente contenzioso. L'Agenzia confermava quindi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, pur chiedendo la liquidazione delle spese secondo soccombenza virtuale; la contribuente insisteva per la compensazione, richiamando la clausola dell'accordo quadro.

La decisione

La Corte ha preso atto della convergenza delle parti sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. In punto spese, ha però escluso la liquidazione in favore dell'Agenzia secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l'accordo quadro prevedeva espressamente anche per il giudizio di cassazione la compensazione delle spese. Ne è conseguita la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 398, comma 4 c.p.c.

    richiamato dalla parte contribuente per spiegare la proposizione parallela del ricorso per cassazione e del ricorso per revocazione avverso la stessa sentenza.

  • art. 48 D.Lgs. 546/1992

    indicato come base della conciliazione giudiziale intervenuta tra le parti nel contenzioso tributario.

  • art. 64 D.Lgs. 546/1992

    richiamato per il ricorso per revocazione proposto dinanzi al giudice tributario di secondo grado.

Massime di principio

  • Quando le parti producono un accordo conciliativo o un accordo quadro che, interpretato nel suo complesso, comprende espressamente anche il giudizio di legittimità, la Corte può dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
  • Ai fini delle spese, non rileva solo il contenuto del singolo accordo attuativo se dall'accordo quadro emerge chiaramente una pattuizione specifica sulla compensazione anche per il giudizio pendente in Cassazione.
  • La liquidazione delle spese secondo la soccombenza virtuale può essere esclusa quando le parti abbiano pattuito la compensazione delle spese per la definizione concordata dell'intero contenzioso, compreso il giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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