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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11727/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

I contribuenti hanno impugnato cumulativamente cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione per contributi di bonifica idraulica relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, riferiti a più beni di notevole estensione ubicati in provincia di Pisa. In primo grado e in appello avevano dedotto: carenza di motivazione delle cartelle; illegittimità per carenza di potere del consorzio almeno per le annualità 2014 e 2015; infondatezza nel merito della pretesa; difetto di prova del beneficio fondiario e onere probatorio a carico dell’ente; illegittimità della pretesa anche in base a presunzioni. La CTR aveva rigettato l’appello ritenendo sufficientemente motivati gli atti, sussistente il beneficio diretto e specifico dei fondi e assolto l’onere probatorio del consorzio; inoltre aveva dichiarato inammissibile la memoria telematica depositata in appello perché il processo era iniziato in forma cartacea. In cassazione i ricorrenti hanno articolato sei motivi: (1) difetto assoluto di attribuzione per asserita abrogazione della norma che consentiva ai consorzi di riscuotere a ruolo; (2) violazione delle regole sul processo tributario telematico, sostenendo la legittimità del deposito telematico della memoria in appello; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sui consorzi di bonifica, per erronea inversione dell’onere della prova e illegittimità del perimetro di contribuenza; (4) difetto assoluto di motivazione delle cartelle ex L. 212/2000 e L. 241/1990; (5) omessa pronuncia sulla disciplina transitoria della L.R. Toscana n. 79/2012 e illegittimità dei ruoli 2014-2015; (6) omessa pronuncia su ulteriori eccezioni di merito e sulla presunta prova presuntiva dell’inesistenza del beneficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla declaratoria di inammissibilità della memoria depositata telematicamente in appello. Ha affermato che l’obbligo di uniformità tra deposito cartaceo e telematico opera solo quando il giudizio sia telematico sin dall’inizio, non quando il primo grado sia stato introdotto in forma cartacea; inoltre, anche in presenza di irregolarità, occorre verificare il raggiungimento dello scopo dell’atto e il rispetto del diritto di difesa. Poiché la memoria era stata dichiarata inammissibile nonostante avesse raggiunto il proprio scopo e contenesse documenti e questioni rilevanti non esaminate, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla stessa CTR in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi non risultano accolti perché il giudizio è stato definito sulla base del motivo ritenuto assorbente o decisivo.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato come parametro della censura sulla motivazione delle cartelle, ma non è la base decisoria dell’accoglimento

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato come parametro della censura sulla motivazione degli atti impositivi

  • art. 2697 c.c.

    invocato dai ricorrenti sul riparto dell’onere della prova; la Corte non decide su questo profilo perché assorbi to dal motivo accolto

  • art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma che avrebbe conferito il potere di riscossione a ruolo ai consorzi di bonifica, con dedotta abrogazione

  • art. 16-bis D.Lgs. 546/1992

    richiamato nella censura sul deposito telematico nel processo tributario

  • art. 49 D.Lgs. 546/1992

    richiamato nella censura sul processo tributario telematico

  • art. 16 D.P.R. 68/2005

    richiamato nella censura sul processo tributario telematico

  • art. 48 D.Lgs. 82/2005

    richiamato nella censura sul processo tributario telematico

  • art. 39, comma 8, lett. d), D.L. 98/2011

    richiamato nella censura sul processo tributario telematico

  • art. 12 D.Lgs. 156/2015

    richiamato nella censura sul processo tributario telematico

  • art. 3, comma 3, D.M. n. 163/2013

    richiamato come norma sull’uniformità delle modalità di deposito degli atti

  • art. 16 D.D.G. Finanze 30 giugno 2016

    richiamato nella censura sul processo tributario telematico

  • D.M. 15 dicembre 2016

    richiamato nella censura sul processo tributario telematico

  • art. 29 D.L. 23/2020

    richiamato nella censura sul processo tributario telematico

  • art. 860 c.c.

    richiamato nel motivo sull’onere probatorio in tema di contributi di bonifica

  • artt. 10 e 11 r.d. n. 215/1933

    richiamati nel motivo sull’onere probatorio in tema di consorzi di bonifica

  • artt. 8, 15, 16, 18 e 33 L.R. Toscana 34/1994

    richiamati nel motivo sulla delimitazione del perimetro di contribuenza e sul piano di classifica

  • L.R. Toscana n. 79/2012

    richiamata in relazione alla disciplina dei consorzi di bonifica e alla disciplina transitoria

  • artt. 4, 26 e 33 ss. L.R. Toscana n. 79/2012

    richiamati nel motivo sulla disciplina dei consorzi e sulla pretesa impositiva

  • artt. 24, 57, 58 e 61 D.Lgs. 546/1992

    richiamati nel motivo sull’onere probatorio e sui poteri istruttori nel processo tributario

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull’utilizzabilità di documenti in appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di omessa pronuncia

  • art. 2927 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere una prova presuntiva dell’inesistenza del beneficio; la Corte non si pronuncia nel merito di tale profilo

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il deposito telematico di un atto non è invalido per il solo fatto di essere incompatibile con la modalità seguita in un grado precedente, se il giudizio non è telematico sin dall’origine; la regola dell’uniformità va letta in modo non formalistico e coerente con il raggiungimento dello scopo dell’atto.
  • Le prescrizioni processuali sulla modalità di deposito vanno interpretate in chiave funzionale: quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non vi è stata lesione del contraddittorio o del diritto di difesa, non è giustificata una sanzione espulsiva meramente formale.
  • Il giudice di merito deve esaminare gli atti e i documenti ritualmente introdotti che siano rilevanti per le questioni controverse; la declaratoria di inammissibilità fondata su un errore circa la modalità di deposito può tradursi in omesso esame di profili decisivi e comportare cassazione con rinvio.
  • In presenza di un giudizio definito sulla base di una questione processuale dirimente, le ulteriori censure sostanziali restano assorbite e non vengono valutate dalla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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