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Legge

L.R. Toscana 79/2012

Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994.

Normativa regionaleL.R. Toscana 79/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina i consorzi di bonifica toscani: ridefinisce comprensori e organi, disciplina partecipazione, voto, catasto, contributi, piano di classifica e piano delle attività, finanziamento e controlli. Abroga la previgente l.r. 34/1994 e modifica la l.r. 91/1998. Entrata in vigore il giorno della pubblicazione della l.r. finanziaria 2013.

Nuova disciplina dei consorzi di bonifica in Toscana

Nuova disciplina dei consorzi di bonifica in Toscana

La legge riordina integralmente la bonifica nel territorio della Regione Toscana, ridefinendo comprensori, consorzi, funzioni, finanziamento e rapporti con la programmazione regionale. La disciplina si coordina con la normativa statale e con la l.r. 91/1998 sulla difesa del suolo.

Finalità, oggetto e nozione di bonifica

La bonifica è qualificata come attività di rilevanza pubblica finalizzata alla sicurezza idraulica, alla difesa del suolo, alla manutenzione del territorio, alla tutela e valorizzazione dell’agricoltura, del patrimonio idrico e dell’ambiente. La legge disciplina la nuova delimitazione dei comprensori, il riordino degli enti gestori e le modalità dell’intervento pubblico, nel rispetto della programmazione economica e degli strumenti regionali e locali.

L’attività di bonifica comprende gli interventi per lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d’acqua naturali, la stabilità dei terreni declivi, la provvista e l’uso razionale delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli, nonché l’adeguamento, completamento e mantenimento delle opere già realizzate.

Comprensori di bonifica e consorzi

L’intero territorio regionale è classificato di bonifica e suddiviso in sei comprensori regionali e interregionali. Per ciascun comprensorio è istituito un consorzio di bonifica, denominato Toscana Nord, Alto Valdarno, Medio Valdarno, Basso Valdarno, Toscana Costa e Toscana Sud.

I comprensori possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza per la difesa del suolo e previo parere vincolante della commissione consiliare competente; per i comprensori interregionali è necessaria l’intesa con la Regione interessata.

Natura giuridica, partecipazione e catasto consortile

I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a base associativa, dotati di statuto proprio e tenuti a operare secondo efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio. La partecipazione al consorzio è obbligatoria per i proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, cioè le proprietà che traggono beneficio dalle attività di bonifica.

Il diritto di voto è in linea generale personale, senza deleghe; sono previste regole specifiche per comunioni, persone giuridiche, minori e interdetti. L’elezione degli organi avviene a scrutinio segreto, anche con modalità telematiche se previste dal regolamento.

Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile, basato sui dati dell’Agenzia delle entrate, nel quale sono iscritti gli immobili del perimetro di contribuenza con indicazione della proprietà e, se del caso, dei titolari di diritti reali di godimento o di rapporti di affitto e locazione.

Beneficio, manutenzione e pronto intervento

Il beneficio consortile è il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili dal complesso delle attività del consorzio e si traduce nel mantenimento o incremento di valore degli immobili stessi. La legge distingue il beneficio di presidio idrogeologico, il beneficio di natura idraulica e il beneficio di disponibilità irrigua.

La manutenzione si distingue in ordinaria, straordinaria e pronto intervento. Il pronto intervento consiste nei primi interventi urgenti durante l’evento per rimuovere ostacoli e mettere in sicurezza opere e arginature.

Organi del consorzio e durata

Gli organi del consorzio sono l’assemblea consortile, il presidente e il revisore unico dei conti. Restano in carica cinque anni.

L’assemblea è composta in maggioranza da membri eletti dai consorziati e, in quota minoritaria, da rappresentanti della Regione e dei comuni/città metropolitana. Lo statuto definisce le competenze degli organi, le eventuali maggioranze diverse e l’organizzazione tecnico-amministrativa; è approvato dall’assemblea a maggioranza assoluta e pubblicato sul BURT.

Assemblea consortile: composizione, elezione e funzioni

L’assemblea è articolata in tre sezioni elettorali, ciascuna rappresentativa di un uguale carico contributivo, con cinque membri eletti per sezione. Le liste devono essere presentate da almeno cinquanta consorziati o dal 2% degli aventi diritto al voto della sezione.

La Regione ha introdotto cause di ineleggibilità e incompatibilità per assicurare imparzialità e autonomia dell’organo. Sono previste ipotesi di decadenza per sopravvenuta ineleggibilità/incompatibilità, violazioni gravi, assenze ingiustificate reiterate, perdita della qualità di consorziato o della rappresentanza legale e cessazione del mandato per i membri designati dagli enti locali.

L’assemblea approva lo statuto, adotta il piano di classifica, adotta e approva la proposta di piano delle attività di bonifica, approva bilanci e regolamenti interni e vigila sull’attività del presidente. Può essere sciolta dalla Giunta regionale in caso di gravi violazioni o di mancata vigilanza con ritardi gravi nell’attuazione del piano o irregolarità contabili e amministrative.

Presidente, ufficio di presidenza e direttore generale

Il presidente è eletto dall’assemblea tra i suoi membri, è l’organo esecutivo e rappresenta legalmente il consorzio. Svolge funzioni di convocazione e presidenza dell’assemblea, indirizzo gestionale, approvazione del piano della qualità della prestazione organizzativa, valutazione del direttore generale e approvazione degli atti non riservati all’assemblea.

Il presidente può essere eletto per due mandati. È affiancato da un ufficio di presidenza composto da presidente, vicepresidente e un ulteriore membro.

La struttura operativa e tecnico-amministrativa è affidata al direttore generale, nominato dal presidente d’intesa con il Presidente della Giunta regionale sulla base di una rosa di cinque candidati selezionati con procedura comparativa pubblica. Il direttore generale è a tempo pieno, in regime privatistico, con incarico rinnovabile una sola volta; è sottoposto alla disciplina su inconferibilità e incompatibilità. La legge disciplina anche le ipotesi di revoca anticipata del contratto.

Revisione, controllo di gestione e qualità della prestazione

Il revisore dei conti è unico, nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Verifica regolarità gestionale, contabile e fiscale, esprime parere su bilancio preventivo e bilancio di esercizio e relaziona annualmente a Consiglio e Giunta regionali.

I bilanci sono sottoposti anche a certificazione da parte di società di revisione. È previsto un controllo di gestione interno volto a verificare l’attuazione degli obiettivi, l’efficienza nell’uso delle risorse, il monitoraggio dei costi e il pareggio di bilancio.

La disciplina successiva ha introdotto un piano della qualità della prestazione organizzativa, una relazione annuale sui risultati e un organismo indipendente di valutazione unico per i sei consorzi, con compiti di monitoraggio, validazione e proposta di valutazione del direttore generale.

Funzioni dei consorzi e rapporti con Regione, enti locali e territori montani

I consorzi provvedono alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione del reticolo di gestione e delle opere, al pronto intervento e all’esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, compreso il rilascio di concessioni, licenze e permessi previsti dal r.d. 368/1904.

Nei territori montani i consorzi operano tramite convenzioni con le unioni dei comuni; sono anche previste forme di supporto per la gestione di specifiche funzioni e l’utilizzo del personale. I consorzi devono inoltre organizzare in forma associata alcune attività amministrative e gestionali, tra cui risorse umane, servizi informativi territoriali, catasto, ruoli di contribuenza, contratti pubblici, contenzioso e comunicazione istituzionale.

La Regione esercita funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza. Può impartire indirizzi annuali per la proposta di piano delle attività di bonifica, approvare il piano delle attività nell’ambito del documento operativo per la difesa del suolo, adottare linee guida per il piano di classifica e definire il reticolo idrografico e quello di gestione, lo schema tipo di statuto, lo schema tipo di convenzioni e le direttive contabili.

Pianificazione: proposta di piano, piano delle attività e piano di classifica

Ogni anno il consorzio adotta e invia alla Giunta regionale, entro il 30 novembre, la proposta relativa al piano delle attività di bonifica per l’anno successivo, con priorità e risorse. Per i territori montani la proposta richiede il parere dell’unione dei comuni e dei comuni interessati. Se il consorzio è inadempiente, la Giunta lo diffida e, in caso di ulteriore inerzia, il Presidente della Giunta nomina un commissario ad acta.

Il piano delle attività di bonifica è approvato dalla Giunta regionale nell’ambito del documento operativo per la difesa del suolo; può essere approvato per stralci funzionali e aggiornato nel corso dell’anno. Il piano individua le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’esercizio e la vigilanza sulle opere, le nuove opere da realizzare e le attività sulle opere irrigue demaniali, con indicazione di cronoprogramma e risorse.

Il piano di classifica è predisposto ai fini dell’imposizione del contributo consortile, individua i benefici, i parametri per quantificarli, gli indici di contribuenza e il perimetro di contribuenza. La Giunta regionale lo approva dopo il parere della Conferenza per la difesa del suolo e della commissione consiliare competente; resta ferma l’efficacia dei piani previgenti fino all’approvazione dei nuovi.

Finanziamento delle attività e contributo consortile

Il finanziamento varia in base al tipo di attività. Le attività di progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e delle nuove opere idrauliche sono finanziate interamente con risorse pubbliche del piano delle attività. La manutenzione ordinaria e la vigilanza sulle opere sono finanziate con contributo consortile e proventi delle concessioni, mentre la manutenzione straordinaria ha un cofinanziamento pubblico e una quota a carico dei consorziati entro i limiti di legge.

Per alcune attività di pronto intervento e per i servizi connessi alle opere irrigue sono previste quote massime di finanziamento tramite contribuenza, con il restante a carico di risorse pubbliche. Le funzioni svolte nei territori montani possono essere coperte con specifiche convenzioni.

Il contributo consortile è dovuto dai proprietari degli immobili nel perimetro di contribuenza ed è rapportato al beneficio conseguito. Il riparto delle spese è approvato annualmente entro il 30 novembre sulla base del bilancio preventivo e degli indici di beneficio del piano di classifica.

Rapporti con il servizio idrico integrato e con gli enti locali

Soggetti pubblici e privati che utilizzano le opere di bonifica come recapito di scarichi contribuiscono in proporzione al beneficio ottenuto; i consorzi devono censire gli scarichi. Il gestore del servizio idrico integrato e i comuni contribuiscono alle spese di bonifica in relazione al beneficio derivante dalle opere gestite dai consorzi; gli immobili già assoggettati a tariffa di fognatura e depurazione sono esentati dalla quota parte riferibile ai servizi di raccolta, collettamento, scolo e allontanamento delle acque reflue.

Per disciplinare tali rapporti sono previste apposite convenzioni con l’Autorità idrica toscana e con i comuni, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

Concessioni, proprietà pubblica delle opere e beni demaniali

Le concessioni, licenze e permessi previsti dal r.d. 368/1904 sono rilasciati dai consorzi previo parere vincolante della struttura regionale competente; il silenzio oltre sessanta giorni vale accoglimento. I consorzi possono revocare o sospendere i provvedimenti in caso di inosservanza o pericolo per le opere.

Le opere realizzate dal consorzio appartengono al demanio regionale, così come le aree espropriate o acquisite volontariamente per la loro realizzazione; il consorzio cura gli adempimenti necessari e trasmette gli atti alla Regione.

Disciplina transitoria e avvio del nuovo sistema

La legge ha previsto una fase transitoria molto articolata per il passaggio dai vecchi consorzi alla nuova organizzazione. I nuovi consorzi si considerano istituiti dalla data di insediamento di tutti i loro organi e da quel momento sono soppressi i consorzi previgenti.

Sono stati disciplinati: la nomina dei commissari per l’avvio delle operazioni, l’emissione dei ruoli 2013, le prime elezioni, l’approvazione dello statuto, del piano di classifica, del piano delle attività e dei bilanci iniziali, la sede legale provvisoria, il subentro nei rapporti giuridici, il trasferimento del personale e delle risorse, nonché il censimento delle opere idrauliche e di bonifica.

Modifiche alla l.r. 91/1998 sulla difesa del suolo

La legge modifica la normativa regionale sulla difesa del suolo per coordinare le nuove funzioni dei consorzi. Vengono ridefinite le competenze regionali, introdotto il documento annuale per la difesa del suolo e istituita la Conferenza permanente per la difesa del suolo con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.

La Conferenza esprime pareri sul piano delle attività di bonifica, sul piano di classifica, sullo statuto dei consorzi e sulle nuove perimetrazioni dei comprensori interregionali. Il documento annuale per la difesa del suolo approva anche i piani delle attività di bonifica e individua le risorse per gli interventi urgenti; può essere aggiornato nel corso dell’anno e, per alcuni interventi, l’approvazione del progetto definitivo in conferenza di servizi vale variante urbanistica e apposizione del vincolo espropriativo.

Abrogazioni e decorrenza

La legge abroga espressamente la l.r. 34/1994 e numerose altre disposizioni collegate, oltre a parti della l.r. 91/1998. La legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della l.r. finanziaria 2013, secondo la clausola di entrata in vigore richiamata nel testo.

Valutazione di attualità

La disciplina ha tuttora rilevanza come quadro normativo generale della bonifica in Toscana, anche se alcune disposizioni transitorie iniziali sono ormai esaurite. Non è quindi un atto interamente obsoleto, perché contiene ancora la disciplina strutturale vigente dei consorzi di bonifica, dei contributi, della pianificazione e dei rapporti con la Regione.

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