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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11721/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

Un consorzio di bonifica ha notificato a una proprietaria di terreni agricoli un avviso di pagamento per contributo di bonifica relativo all’anno 2014. La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che i fondi non traessero alcun beneficio dalle opere consortili, perché i canali di bonifica del bacino di riferimento sarebbero stati ostruiti e inidonei per carenza di manutenzione, con conseguenti ristagni d’acqua e pregiudizio delle colture. La CTP aveva annullato l’avviso ritenendo insufficiente la sola inclusione nel perimetro di contribuenza e necessaria la prova di un beneficio diretto e specifico. La CTR, invece, aveva accolto l’appello del consorzio affermando che le opere di bonifica e salvaguardia producono benefici anche pluriennali e che non è richiesta una manutenzione annuale per giustificare il contributo; inoltre aveva ritenuto non adeguata la prova contraria offerta dalla contribuente. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del R.D. 215/1933 e dell’art. 18 L.R. 4/2012, lamentando che la CTR avesse fondato la decisione solo sull’utilità pluriennale delle opere senza considerare le documentate carenze manutentive e la perizia di parte.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. È stato affermato che la doglianza, così formulata, tendeva in realtà a sollecitare un riesame del merito e non indicava con precisione se si trattasse di violazione di legge, error in procedendo o omesso esame di un fatto decisivo, demandando indebitamente alla Corte di legittimità la qualificazione giuridica delle censure. Nel merito, la Corte ha ricordato che l’obbligo contributivo nei consorzi di bonifica presuppone la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile e il vantaggio diretto e specifico derivante dalle opere, vantaggio che per le opere di difesa idraulica è intrinseco e può essere apprezzato anche in una prospettiva pluriennale. Poiché la CTR aveva applicato correttamente tali principi, il ricorso è stato rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato; è stata inoltre data atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorrente deve specificare il vizio denunciato; non è consentito demandare alla Corte di cassazione la ricostruzione del contenuto giuridico delle censure e la loro sussunzione nei singoli numeri dell'articolo.

  • art. 860 c.c.

    L'obbligo di contribuire alle opere di bonifica presuppone la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile e capace di trarre vantaggio dalle opere stesse.

  • art. 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215

    Il contributo consortile è dovuto in presenza di un immobile incluso nel perimetro di contribuenza e beneficiato dalle opere di bonifica.

  • R.D. 13 febbraio 1933 n. 215

    È il quadro normativo di riferimento per l'imposizione dei contributi di bonifica e per la verifica del beneficio fondiario.

  • art. 18 L.R. 4/2012

    Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla debenza del contributo di bonifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione richiamata per l'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nei contributi di bonifica, l'assoggettamento al prelievo richiede che l'immobile ricada nel perimetro consortile e tragga dalle opere un beneficio diretto e specifico, idoneo a incidere sulla utilità o qualità del fondo.
  • Per le opere di difesa idraulica il beneficio può considerarsi intrinseco all'opera stessa e non deve necessariamente manifestarsi in una manutenzione annuale o in un vantaggio immediato riferito a un singolo esercizio.
  • In cassazione la censura deve essere specificamente qualificata e articolata: non è ammissibile una doglianza che lasci al giudice di legittimità il compito di individuare il vizio denunciato e di ricondurlo d'ufficio a uno dei numeri dell'art. 360 c.p.c.
  • Le contestazioni che mirano a rivalutare la qualità della manutenzione o l'apprezzamento delle prove sono, di regola, estranee al giudizio di legittimità se non veicolate nei limiti del vizio motivazionale o processuale correttamente dedotto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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