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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11678/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento notificatagli dall'agente della riscossione. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la decisione era stata confermata limitatamente alla prescrizione, con affermazione del termine decennale per i tributi erariali e del termine triennale per la tassa automobilistica. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) omessa o insufficiente motivazione e omesso esame circa la prova della notifica degli atti prodromici e delle cartelle presupposte, contestando che la CTR non avesse spiegato su quali elementi avesse ritenuto provata la notifica; (2) violazione degli artt. 2948 c.c. e 12 disp. prel. c.c., censurando l'adesione della CTR all'orientamento secondo cui i tributi erariali si prescrivono in dieci anni e non in cinque; (3) violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando che la sentenza d'appello fosse priva di una motivazione anche solo sommaria. Le controparti hanno resistito con controricorso e hanno chiesto anche di dichiarare cessata la materia del contendere per alcune cartelle, in relazione a una definizione prevista da normativa sopravvenuta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo che la CTR avesse del tutto omesso di pronunciare/motivare sulle censure di appello relative alla prova della notifica delle cartelle presupposte e alla validità delle notifiche, limitandosi a trattare solo la questione della prescrizione. Ha invece rigettato il secondo motivo, ribadendo che il credito per tributi erariali, in assenza di una diversa previsione legislativa, si prescrive nel termine ordinario decennale e non in quello quinquennale dell'art. 2948 c.c., poiché tali crediti non sono prestazioni periodiche in senso tecnico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame dei profili non scrutinati e per la regolazione delle spese. La questione della cessata materia del contendere per due cartelle è stata ritenuta richiedere accertamenti di fatto riservati al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è stato evocato dal ricorrente, ma la Corte ha qualificato la censura come critica all'omessa o apparente motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La mancanza di motivazione, anche solo sommaria, della sentenza è stata ritenuta causa di accoglimento del motivo.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La decisione richiede che il provvedimento sia sorretto da motivazione sufficiente; la sua totale omissione integra vizio denunciabile.

  • art. 2948, primo comma, n. 4 c.c.

    Non si applica ai crediti per tributi erariali, che non sono considerati prestazioni periodiche in senso tecnico.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di superare l'orientamento sul termine decennale, ma la censura è stata respinta.

  • art. 2946 c.c.

    Costituisce il termine ordinario di prescrizione decennale, applicabile ai crediti erariali in mancanza di una disciplina speciale più breve.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato dalle Sezioni Unite per chiarire che la conversione in termine decennale non opera automaticamente per la cartella non impugnata, ma solo nei limiti del titolo giudiziale.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995

    Richiamato in via comparativa per evidenziare un'ipotesi di prescrizione quinquennale espressamente prevista dalla legge, diversa dal caso dei tributi erariali.

  • art. 4 d.l. n. 119 del 2018

    Invocato dalle controparti per la cessata materia del contendere su due cartelle; la Corte ha rilevato che la questione richiede accertamenti di fatto in sede di rinvio.

Massime di principio

  • Quando l'appello devolve questioni sulla prova della notifica degli atti presupposti, il giudice di secondo grado deve esaminare espressamente tali censure: la decisione che si limiti a trattare un diverso profilo, senza affrontare il nucleo devoluto, è affetta da omissione di motivazione.
  • La motivazione apparente o del tutto mancante integra vizio rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; non è sufficiente un richiamo generico alla correttezza della sentenza impugnata se non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito.
  • Per i crediti tributari erariali, in assenza di una espressa disposizione che preveda un termine più breve, opera il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.; non si applica l'art. 2948 c.c. solo perché il tributo è dovuto annualmente.
  • La natura annuale dell'obbligazione tributaria non la trasforma, di per sé, in prestazione periodica ai fini della prescrizione breve, poiché ogni annualità è autonoma quanto ai presupposti impositivi.
  • Le deduzioni formulate per la prima volta in memoria non possono integrare motivi di ricorso generici o incompleti: la memoria serve a illustrare i motivi già ritualmente proposti, non a introdurne di nuovi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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