Cassazione Civile, Ordinanza n. 11675/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda estratti di ruolo, cartelle di pagamento e comunicazioni di irregolarità emesse nei confronti di una società che aveva dedotto di aver subito una truffa dal proprio commercialista incaricato dell’assistenza fiscale. In primo grado la Commissione tributaria aveva accolto in parte il ricorso della contribuente, annullando sanzioni e interessi. In appello, la Corte di giustizia tributaria aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando l’adesione della società alla definizione agevolata dei carichi ex art. 6 d.l. n. 193/2016, la comunicazione delle somme dovute da parte dell’agente della riscossione e il pagamento delle somme rateizzate, ritenendo precluso l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso originario. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità per mancanza di interesse ad agire; (2) violazione dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, dell’art. 20 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la definizione agevolata non coprirebbe gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; (3) violazione dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, dell’art. 20 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 112 c.p.c., per asserita ultrapetizione o erronea applicazione della disciplina della rottamazione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo per difetto di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in presenza dell’adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, della comunicazione delle somme dovute e del pagamento integrale delle rate, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata con priorità rispetto alla verifica dell’ammissibilità originaria del ricorso. Ha inoltre precisato che la definizione agevolata non comprende gli interessi di diversa natura rispetto agli interessi di mora e alle sanzioni, come quelli per ritardata iscrizione a ruolo, che restano dovuti. Tuttavia, i motivi relativi a tale profilo sono stati dichiarati inammissibili perché l’ufficio non aveva indicato con precisione da quali atti emergesse la presenza di tali interessi nelle cartelle e perché la CTR aveva accertato il regolare pagamento delle rate. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva delle intimate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso per nullità o violazione processuale
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
invocato per sostenere la necessità di dichiarare l’inammissibilità per difetto di interesse ad agire
richiamato in relazione all’interesse ad agire
art. 6 d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016
"Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora ..."
la definizione agevolata estingue il debito quanto a sanzioni e interessi di mora, ma non riguarda gli interessi di altra natura; l’adesione produce effetto conformativo dell’obbligazione originaria e può determinare cessazione della materia del contendere
gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo non rientrano nella definizione agevolata e restano dovuti
richiamato nel motivo dell’Agenzia, senza accoglimento della censura
richiamato per individuare gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo
invocato per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
la Corte richiama la possibilità di declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia o effetti equivalenti della definizione agevolata
la cessazione della materia del contendere nel processo tributario prevale sulle cause di inammissibilità
art. 30, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
indicato tra gli interessi di mora esclusi dalla definizione agevolata
richiamato in tema di aggio dovuto all’agente della riscossione
art. 21, primo comma, d.P.R. n. 602/1973
indicato quale misura degli interessi sulle rate della definizione agevolata
menzionato nel ragionamento della CTR sulla preclusione all’esame dell’inammissibilità originaria
Massime di principio
- L’adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, seguita dalla comunicazione delle somme dovute e dal pagamento delle rate, può determinare la cessazione della materia del contendere e impedisce di dare priorità a questioni di inammissibilità del ricorso originario.
- Nel processo tributario, quando la lite è stata definita in via agevolata o comunque la pretesa fiscale è stata sostituita/consumata da un nuovo assetto del rapporto, il giudice deve dichiarare l’estinzione o la cessazione della materia del contendere, rimuovendo le decisioni non più attuali.
- La definizione agevolata prevista per i carichi affidati alla riscossione riguarda sanzioni e interessi di mora, ma non esonera dal pagamento degli interessi di diversa natura, come quelli per ritardata iscrizione a ruolo, né dell’aggio e delle spese di riscossione.
- Le censure in cassazione che contestano l’applicazione della disciplina della rottamazione devono indicare con precisione gli atti e i documenti da cui emerge la natura delle somme controverse; in difetto, difetta la specificità del motivo e il ricorso è inammissibile.
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