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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12544/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, emesso con metodo sintetico nei confronti di una contribuente per maggiori redditi accertati in relazione a incrementi patrimoniali, tra cui l'acquisto di un'imbarcazione e di azioni. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR della Puglia aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente riconosciuto alla contribuente disponibilità finanziarie non documentate in giudizio e aveva ammesso indebitamente nuove prove in appello, attribuendo inoltre rilievo a una dichiarazione sostitutiva della madre; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione solo apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992. Nelle more, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti ex art. 6 d.l. n. 119/2018, presentando istanza e versamenti; l'Agenzia ha però negato la definizione perché la sentenza impugnata in Cassazione era oggetto di un procedimento penale che, secondo l'Ufficio, avrebbe potuto condurre alla revocazione per falsità della sentenza e rendeva incerto il valore della lite. La contribuente ha impugnato tale diniego deducendo che il procedimento penale, ancora pendente e riguardante soggetti estranei, non costituiva causa ostativa alla definizione e che la disciplina agevolativa era stata erroneamente applicata dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata e lo ha accolto, affermando che il provvedimento di diniego non poteva fondarsi sulla sola pendenza di un procedimento penale non definito con giudicato, ancorché relativo alle sentenze di merito impugnate. Ha ritenuto che, fino a eventuale revocazione ex art. 395 n. 6 c.p.c., le sentenze di merito conservano piena efficacia e la lite resta definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018. Accertata la regolarità del pagamento e l'assenza di ulteriori ragioni ostative, ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, il diniego dell'Ufficio non può essere fondato sulla sola pendenza di un procedimento penale non ancora definito con sentenza passata in giudicato, anche se tale procedimento riguarda le sentenze di merito impugnate nel processo tributario.
  • Finché non intervenga una revocazione per dolo del giudice o altra declaratoria definitiva di falsità, le sentenze di merito conservano piena efficacia e la lite deve considerarsi ancora definibile come controversia pendente.
  • La mera prospettazione che una sentenza possa essere successivamente revocata non rende indeterminabile il valore della lite né impedisce l'accesso alla definizione agevolata, se il pagamento richiesto risulta eseguito e non emergono ulteriori cause ostative.
  • Quando il legislatore prevede una definizione agevolata e il contribuente ha tempestivamente presentato domanda e versato quanto dovuto, l'illegittimo diniego amministrativo comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio sulla definizione agevolata affidato alla Corte di cassazione, l'impugnazione del diniego attribuisce alla Corte una cognizione piena e non limitata al sindacato di legittimità in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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