Cassazione Civile, Ordinanza n. 12544/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, emesso con metodo sintetico nei confronti di una contribuente per maggiori redditi accertati in relazione a incrementi patrimoniali, tra cui l'acquisto di un'imbarcazione e di azioni. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR della Puglia aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente riconosciuto alla contribuente disponibilità finanziarie non documentate in giudizio e aveva ammesso indebitamente nuove prove in appello, attribuendo inoltre rilievo a una dichiarazione sostitutiva della madre; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione solo apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992. Nelle more, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti ex art. 6 d.l. n. 119/2018, presentando istanza e versamenti; l'Agenzia ha però negato la definizione perché la sentenza impugnata in Cassazione era oggetto di un procedimento penale che, secondo l'Ufficio, avrebbe potuto condurre alla revocazione per falsità della sentenza e rendeva incerto il valore della lite. La contribuente ha impugnato tale diniego deducendo che il procedimento penale, ancora pendente e riguardante soggetti estranei, non costituiva causa ostativa alla definizione e che la disciplina agevolativa era stata erroneamente applicata dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata e lo ha accolto, affermando che il provvedimento di diniego non poteva fondarsi sulla sola pendenza di un procedimento penale non definito con giudicato, ancorché relativo alle sentenze di merito impugnate. Ha ritenuto che, fino a eventuale revocazione ex art. 395 n. 6 c.p.c., le sentenze di merito conservano piena efficacia e la lite resta definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018. Accertata la regolarità del pagamento e l'assenza di ulteriori ragioni ostative, ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dall'Agenzia in relazione alla prova delle disponibilità finanziarie poste a base dell'accertamento sintetico.
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dall'Agenzia quale disciplina dell'accertamento sintetico del reddito.
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova sulle disponibilità finanziarie della contribuente.
richiamato dalla ricorrente originaria per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per sostenere l'insufficienza della motivazione della sentenza tributaria.
art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992
invocato dalla contribuente nel ricorso contro il diniego di definizione agevolata per escludere la nullità automatica della sentenza in pendenza di procedimento penale.
richiamato sia per la revocazione per dolo/falsità, sia per escludere che la mera pendenza del procedimento penale renda indeterminabile la lite.
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
norma sulla sospensione del processo in presenza di domanda di definizione agevolata.
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
attribuisce alla Corte la competenza a decidere sul diniego di definizione agevolata e prevede l'impugnazione entro sessanta giorni davanti all'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia.
art. 6, comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
consente la definizione della lite e comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
stabilisce che, nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27
ha sospeso i termini processuali nel periodo emergenziale, rilevante per la tempestività dell'impugnazione del diniego.
art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. in l. 5 giugno 2020, n. 40
richiamato quale proroga della sospensione dei termini processuali.
indicato come rimedio esperibile dall'Amministrazione qualora le sentenze di merito fossero poi dichiarate false per dolo del giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per mancanza dei presupposti processuali.
artt. 110, 319-ter, 319, 321, 479, 81, comma 2, 640 c.p.
richiamati nell'atto di diniego come reati oggetto del procedimento penale pendente.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, il diniego dell'Ufficio non può essere fondato sulla sola pendenza di un procedimento penale non ancora definito con sentenza passata in giudicato, anche se tale procedimento riguarda le sentenze di merito impugnate nel processo tributario.
- Finché non intervenga una revocazione per dolo del giudice o altra declaratoria definitiva di falsità, le sentenze di merito conservano piena efficacia e la lite deve considerarsi ancora definibile come controversia pendente.
- La mera prospettazione che una sentenza possa essere successivamente revocata non rende indeterminabile il valore della lite né impedisce l'accesso alla definizione agevolata, se il pagamento richiesto risulta eseguito e non emergono ulteriori cause ostative.
- Quando il legislatore prevede una definizione agevolata e il contribuente ha tempestivamente presentato domanda e versato quanto dovuto, l'illegittimo diniego amministrativo comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio sulla definizione agevolata affidato alla Corte di cassazione, l'impugnazione del diniego attribuisce alla Corte una cognizione piena e non limitata al sindacato di legittimità in senso stretto.
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