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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12466/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio gli recuperava a tassazione euro 16.164,00, oltre sanzioni e interessi, assumendo che la società partecipata, qualificata come società a ristretta base partecipativa, avesse conseguito maggiori utili non dichiarati e che tali utili fossero stati distribuiti pro quota ai soci sotto forma di redditi di capitale non dichiarati. I motivi di ricorso per cassazione erano tre: 1) violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per asserito difetto di contraddittorio endoprocedimentale e motivazione per relationem dell'atto e della sentenza; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973 per ritenuta infondatazione della presunzione in base ai versamenti dei soci alla società, qualificati come ricavi in evasione; 3) violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c. per asserita insussistenza degli indizi idonei a fondare la presunzione di distribuzione degli utili in una società a ristretta base azionaria. Nella memoria il contribuente ha anche invocato l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti relativi a imposte non armonizzate e ha rilevato che, nel caso concreto, non vi era stato accesso presso i locali del contribuente ma presso quelli della società. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem dell'avviso al PVC della Guardia di finanza, poiché non comporta illegittimità se l'Ufficio condivide le conclusioni già note al contribuente. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondate le censure sulle presunzioni, osservando che la CTR aveva valorizzato una pluralità di indici gravi, precisi e concordanti: ristretta base sociale, vincoli familiari tra i soci, entità dei conferimenti rispetto ai redditi dichiarati, versamenti ingenti in contanti e disponibilità di ricavi non fatturati. La Corte ha ribadito che non esiste un divieto di presunzioni di secondo grado e che, in caso di società a ristretta base partecipativa, il maggior reddito accertato a carico della società può presumersi distribuito ai soci, salvo prova contraria. Il ricorso è stato quindi respinto.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 212/2000

    non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati; il contraddittorio preventivo opera solo nei casi previsti dalla legge o per tributi armonizzati, e comunque per chi sia stato raggiunto da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali aziendali

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la sentenza di merito è motivata adeguatamente quando consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; non rileva il semplice difetto di sufficienza della motivazione

  • art. 380.1 bis c.p.c.

    richiamato solo come base procedurale della memoria difensiva depositata dal ricorrente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato quale parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza; la loro valutazione implica prima la selezione degli indizi rilevanti e poi la loro considerazione complessiva

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973

    legittima l'accertamento presuntivo del maggior reddito e, nel contesto di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci

  • art. 2727 c.c.

    viene esclusa la tesi del divieto di presunzioni di secondo grado: un fatto noto accertato per presunzione può costituire base di una ulteriore inferenza presuntiva, se anche questa è adeguata

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per contestare la presunzione, ma la Corte non ne ricava un principio autonomo decisivo nel caso concreto

  • art. 12, commi 1 e 7, l. 212/2000

    il diritto al contraddittorio preventivo spetta ai contribuenti sottoposti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali aziendali, non indistintamente a tutti i soggetti coinvolti nell'accertamento

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente..."

    non introduce un onere probatorio più gravoso rispetto ai principi già vigenti, ma conferma la centralità dell'istruttoria dibattimentale

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo a imposte non armonizzate, il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce un obbligo generalizzato dell'Amministrazione, salvo specifica previsione normativa o accesso/ispezione/verifica presso i locali del contribuente.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento al PVC della Guardia di finanza è legittima se l'Ufficio fa proprie le conclusioni già note al contribuente e non vi è pregiudizio al contraddittorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice individui erroneamente il soggetto gravato dell'onere probatorio, non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio.
  • Le presunzioni semplici sono corrette se il giudice seleziona gli indizi rilevanti, ne apprezza la gravità, precisione e concordanza e ne trae una conclusione unitaria; non è sufficiente una critica che si limiti a prospettare una diversa lettura dei fatti.
  • In materia tributaria non esiste un divieto assoluto di 'presunzioni di secondo grado': un fatto noto accertato in via presuntiva può fungere da base per una ulteriore inferenza, purché ciascun passaggio sia sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, il maggior reddito accertato in capo alla società può presumersi distribuito pro quota ai soci come utile extracontabile, salvo prova contraria della mancata distribuzione o dell'accantonamento/reinvestimento degli utili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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