Cassazione Civile, Ordinanza n. 12464/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale sulla società partecipata e amministrata dai ricorrenti, l'Ufficio aveva ritenuto che somme iscritte in bilancio come finanziamenti soci fossero in realtà compensi corrisposti ai soci-amministratori e, come tali, imponibili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Dopo un avviso alla società per ritenute non versate e il rigetto del relativo contenzioso, furono notificati ai soci due avvisi IRPEF per il 2007. I contribuenti impugnarono gli atti sostenendo che le somme non erano compensi ma prestiti, poi restituiti, utilizzati per risanare la situazione debitoria di un'altra società. In cassazione dedussero: nullità della sentenza per motivazione apparente e per avere deciso su una fattispecie diversa; violazione delle norme sul giudicato e sulla solidarietà passiva, per avere esteso indebitamente ai soci il giudicato formatosi contro la società; violazione del contraddittorio; omesso esame delle prove circa la natura finanziaria delle somme e la loro restituzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla posizione di uno dei ricorrenti, che aveva aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 130 del 2022, con compensazione integrale delle spese tra tale parte e l'Agenzia. Quanto all'altro ricorrente, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, per un nuovo esame delle prove offerte sulla reale natura delle somme percepite. La Corte ha ritenuto errato l'uso del giudicato formatosi nel giudizio contro la società, perché il rapporto tra sostituto e sostituito d'imposta è di solidarietà passiva e non impedisce al contribuente di contestare e provare in proprio che le somme fossero finanziamenti e non compensi.
Norme richiamate
consente la definizione agevolata della lite e determina l'estinzione del giudizio per la parte che vi abbia aderito e abbia effettuato il pagamento
art. 24 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale norma sulla ritenuta alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui sostituti d'imposta
art. 95, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per la qualificazione fiscale delle somme contestate come redditi assimilati a lavoro dipendente
nei rapporti di solidarietà passiva il giudicato sfavorevole formatosi nei confronti di un coobbligato non vincola automaticamente l'altro, che può opporre le proprie difese
il giudicato fa stato solo tra le parti del relativo processo, non potendo essere esteso oltre i suoi limiti soggettivi
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al requisito della motivazione delle sentenze tributarie
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto come vizio di nullità della sentenza impugnata
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario
art. 24 Cost.
invocato per la tutela del diritto di difesa e del contraddittorio
richiamati per il contraddittorio, la valutazione delle prove e il giudicato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dedotto per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
artt. 23, 24, 27 e 64 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati dal ricorrente nel motivo di diritto sulle ritenute e sui rapporti di sostituzione d'imposta
artt. 44, 47, 50 e 52 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamati dal ricorrente per contestare la qualificazione reddituale operata dall'Ufficio
Massime di principio
- Nei rapporti tra sostituto e sostituito d'imposta sussiste una solidarietà passiva verso l'Erario, ma il giudicato formatosi contro uno dei coobbligati non si estende automaticamente all'altro: il coobbligato estraneo al primo giudizio può contestare autonomamente la pretesa fiscale e far valere le proprie difese.
- Il giudice di merito deve decidere sulla concreta fattispecie dedotta nell'avviso di accertamento; è viziata la sentenza che, al posto del fatto controverso, si pronunci su un diverso schema presuntivo o su una diversa qualificazione giuridica non corrispondente all'atto impugnato.
- Quando il contribuente allega e prova una diversa natura delle somme percepite rispetto a quella pretesa dall'Ufficio, il giudice deve esaminare le prove offerte e non può arrestarsi a un improprio richiamo al giudicato esterno.
- La definizione agevolata della lite da parte di uno soltanto dei litisconsorti o coobbligati determina l'estinzione limitatamente al rapporto processuale riferibile a quella parte, senza incidere automaticamente sulla posizione degli altri contendenti.
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