Cassazione Civile, Ordinanza n. 12460/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa di una società per l'anno d'imposta 2007, recuperando a tassazione una plusvalenza derivante dalla cessione di azienda in base al valore accertato ai fini dell'imposta di registro; con separato avviso aveva poi rettificato, per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r., il reddito di uno dei soci in proporzione alla sua quota del 40%. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo decisiva la sopravvenienza dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015, che esclude la presunzione di maggior corrispettivo solo sulla base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro. La CTR aveva inoltre compensato le spese di entrambi i gradi richiamando la sopravvenienza normativa intervenuta dopo il primo grado. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, da un lato, la violazione delle norme sulle spese di lite sostenendo che la disposizione applicata fosse norma di interpretazione autentica e non un ius superveniens innovativo, sicché non poteva giustificare la compensazione; dall'altro lato, ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria sulla compensazione, perché fondata su una sopravvenienza normativa ritenuta inesistente o comunque non innovativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che nel processo tributario, per effetto dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 come modificato dal d.lgs. n. 156/2015, la compensazione delle spese è consentita, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, ha precisato che tra tali ragioni rientra anche la sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno ius superveniens retroattivo, specie se incidente su una questione dirimente e idoneo ad alterare i termini della controversia senza colpa delle parti. La Corte ha quindi escluso che la qualificazione della norma come interpretativa impedisse la compensazione, osservando che proprio tale sopravvenienza, quando decisiva ai fini della decisione, integra una ragione grave ed eccezionale. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della CTR, seppure sintetica, perché chiaramente ancorata alla sopravvenienza normativa dirimente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, secondo la disciplina autonoma introdotta dal d.lgs. n. 156/2015
richiamato per contrapposizione alla disciplina speciale tributaria sulle spese
la giurisprudenza costituzionale elaborata su questa norma è utilizzata come criterio interpretativo anche per l'art. 15 d.lgs. n. 546/1992
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato dalla ricorrente per lamentare un vizio di motivazione; la Corte esclude che la motivazione della CTR fosse apparente
la norma di interpretazione autentica o comunque sopravvenuta, quando incidente su una questione dirimente, può costituire grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese
richiamato nel contesto della rettifica del reddito del socio in ragione della partecipazione agli utili
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015
indica l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della riforma della disciplina sulle spese nel processo tributario
art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014
ha modificato l'art. 92 c.p.c. restringendo le ipotesi tipiche di compensazione delle spese
conversione del d.l. n. 132 del 2014, richiamata nel quadro delle modifiche all'art. 92 c.p.c.
art. 45, comma 11, L. n. 69 del 2009
richiamato come precedente riforma dell'art. 92 c.p.c. che aveva sostituito i "giusti motivi" con le "gravi ed eccezionali ragioni"
Corte cost. n. 77 del 2018
richiamata per affermare che una norma di interpretazione autentica o uno ius superveniens retroattivo, se incidente sulla questione dirimente, può integrare gravi ed eccezionali ragioni di compensazione
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese è ammissibile non solo in caso di soccombenza reciproca, ma anche quando esistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, secondo una disciplina speciale autonoma rispetto all'art. 92 c.p.c.
- Una sopravvenienza normativa di interpretazione autentica o comunque retroattiva può integrare una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese se altera i termini della controversia su una questione dirimente senza essere imputabile alla condotta delle parti.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è sufficiente quando, pur sintetica, consenta di comprendere che la decisione si fonda su una sopravvenienza normativa decisiva per l'esito della lite.
- La qualificazione di una norma come interpretativa e non innovativa non esclude di per sé la possibilità di compensare le spese, ove la norma abbia comunque inciso in modo decisivo sulla controversia pendente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12461/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12463/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12464/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12466/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12467/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12468/2024 del 08/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →