Cassazione Civile, Ordinanza n. 12463/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società dichiarata fallita, insieme ai soci amministratori, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale. I ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, in primo luogo la violazione delle norme sulla notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione, sostenendo che la notifica eseguita mediante deposito presso la casa comunale fosse nulla perché l'ufficiale giudiziario non avrebbe svolto accertamenti adeguati sulla reale presenza della sede sociale presso l'indirizzo risultante dal registro delle imprese. In secondo luogo hanno censurato l'accertamento dello stato di insolvenza, affermando che la società, titolare di un patrimonio immobiliare di valore superiore ai debiti residui, non versasse in insolvenza e che la corte d'appello avrebbe valorizzato impropriamente debiti fiscali e un accertamento con adesione, senza considerare che l'insolvenza andava apprezzata alla luce di una situazione attuale di attività dell'impresa e del contraddittorio sulle questioni rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la corte d'appello si fosse conformata all'art. 15 l.fall., poiché la notificazione via PEC era risultata infruttuosa e l'ufficiale giudiziario aveva correttamente tentato la notifica presso la sede risultante dal registro delle imprese, procedendo poi al deposito in casa comunale in caso di irreperibilità; le contestazioni sulla relata avrebbero richiesto, secondo la Corte, querela di falso, trattandosi di attestazioni assistite da fede privilegiata. Sul secondo motivo ha affermato che lo stato di insolvenza può essere accertato anche sulla base di documenti e fatti emersi nel giudizio di reclamo, purché anteriori alla dichiarazione di fallimento, e che un consistente patrimonio immobiliare non esclude di per sé l'insolvenza quando non risulti la disponibilità di liquidità sufficiente a soddisfare regolarmente i debiti scaduti. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., perché la decisione della corte d'appello non introduceva una questione nuova, ma si fondava su una diversa valutazione del materiale probatorio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione va prima tentata via PEC all'indirizzo risultante dai registri; solo se ciò non è possibile o non ha esito positivo, la notifica deve essere eseguita dall'ufficiale giudiziario presso la sede legale risultante dal registro delle imprese e, in caso di irreperibilità, con deposito in casa comunale.
comma 2, n. 4; comma 8; comma 10
Nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento possono essere valutati documenti e prove prodotti dalle parti o acquisiti in appello, anche se emersi solo in tale fase, purché attinenti a fatti anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Lo stato di insolvenza consiste in un'impotenza strutturale e non meramente transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni per difetto di liquidità e di credito.
Richiamato in relazione alla disciplina della notificazione eseguita quando il destinatario non sia reperito presso la sede; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta la procedura seguita.
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa, ma non ritenuto violato.
art. 111, comma 7, Cost.
Invocato dai ricorrenti, senza che la Corte ravvisasse una lesione del requisito di motivazione o del giusto processo.
L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda questioni di fatto o miste che richiedano prove diverse da quelle dedotte dalle parti, non già una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi si pongono in contrasto con principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nella notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, la relata dell'ufficiale giudiziario fa fede fino a querela di falso per le attività direttamente compiute e per le circostanze da lui attestate come percepite personalmente; la contestazione della falsità o dell'erroneità di tali attestazioni non può essere proposta con la sola critica difensiva nel giudizio di merito.
- Quando la notifica via PEC del ricorso per fallimento non abbia esito positivo, è legittimo il successivo tentativo di notifica presso la sede del debitore risultante dal registro delle imprese e, se il destinatario sia irreperibile, il deposito dell'atto in casa comunale.
- Nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento l'insolvenza va accertata con riferimento alla situazione esistente al momento della dichiarazione, ma l'accertamento può fondarsi anche su fatti e documenti emersi successivamente in appello, purché relativi a fatti anteriori alla pronuncia e introdotti nel contraddittorio delle parti.
- Lo stato di insolvenza non è escluso dalla mera esistenza di un patrimonio immobiliare di valore, se non risulti che l'imprenditore disponga della liquidità necessaria per soddisfare regolarmente e con mezzi normali i debiti scaduti.
- L'obbligo del giudice di attivare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera per questioni nuove di fatto o miste, non per una diversa lettura delle prove già acquisite; la nullità per decisione a sorpresa richiede anche che la parte indichi specificamente quale difesa avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato attivato.
- Il giudice della declaratoria di fallimento può accertare incidentalmente i presupposti dell'insolvenza anche in presenza di un consistente debito tributario, senza dover entrare nel merito della fondatezza delle pretese impositive o di eventuali prospettive di rateazione.
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