Cassazione Civile, Ordinanza n. 12461/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia non riguarda il merito della pretesa tributaria, ma la correzione materiale di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. La società, già vittoriosa nel giudizio definito con ordinanza n. 26486/2023, ha chiesto la correzione dell'errore materiale consistito nell'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese processuali in favore dei propri difensori, i quali avevano dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Il ricorso mirava quindi a integrare sia la parte motiva sia il dispositivo della precedente ordinanza, inserendo l'espresso आदेश di distrazione delle spese a favore degli avvocati antistatari. Il Comune non si è costituito nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione dell'ordinanza n. 26486/2023 sia nella motivazione sia nel dispositivo, inserendo la formula relativa alla distrazione delle spese in favore dei difensori della parte controricorrente. La Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese debba essere emendata tramite il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e non mediante ordinari mezzi di impugnazione. Ha inoltre ricordato che in tale procedimento non è consentita una nuova statuizione sulle spese, mancando una parte vittoriosa e una soccombente nel giudizio di correzione.
Norme richiamate
La richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario si collega a questa disposizione e può essere emendata, se omessa, mediante correzione dell'errore materiale.
Costituiscono il rimedio esperibile per correggere l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, trattandosi di errore materiale.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non una domanda autonoma da far valere con impugnazione ordinaria.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c.
- Nel procedimento di correzione non è ammissibile una nuova statuizione sulle spese, poiché non vi è una vera soccombenza tra le parti del procedimento incidentale.
- La correzione della mancata distrazione delle spese realizza in modo più rapido la funzione di attribuire al difensore distrattario un titolo esecutivo, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo.
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