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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12467/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo, in prededuzione o in privilegio, di un credito di euro 70.000 oltre IVA e CPA per compensi relativi ad attività di assistenza e rappresentanza svolte nella fase di accesso a una procedura di concordato preventivo: predisposizione della domanda prenotativa, relazioni informative periodiche, istanza di proroga del termine, piano e proposta concordataria, memoria illustrativa e partecipazione all’udienza camerale. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo perché non era stata provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni, anche per la sovrapposizione con attività di altri professionisti, e perché il fallimento aveva eccepito l’inadempimento del professionista, rilevando che la proposta concordataria, poi non ammessa, presentava gravi carenze ed errori imputabili anche ai professionisti incaricati. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle prove e sull’opposizione allo stato passivo per la mancata ammissione della prova testimoniale; 2) violazione dell’art. 111, comma 2, l.fall. e vizio di motivazione per avere escluso il credito, sostenendo che le singole prestazioni erano documentalmente provate e che il compenso del legale, essendo obbligazione di mezzi, non poteva essere negato per il mancato raggiungimento del risultato finale; 3) violazione dell’art. 2751-bis c.c. e vizio di motivazione per la mancata ammissione del privilegio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi secondo e terzo non si confrontassero con la ratio decidendi del Tribunale, il quale non aveva escluso il credito solo perché la procedura concordataria non era andata a buon fine, ma perché la proposta e il piano erano affetti da numerose e rilevanti carenze, lacune e contraddizioni, imputate alla condotta inadempiente dei professionisti che li avevano redatti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di verifica, il curatore che eccepisce l’inadempimento deve allegare il titolo e contestare la non corretta esecuzione, mentre incombe al professionista dimostrare l’esatto adempimento o l’incidenza di fattori esterni sull’esito negativo della procedura. Poiché il ricorrente non ha specificamente contestato le criticità accertate nella precedente sentenza di appello, il primo motivo è rimasto assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    opposizione allo stato passivo

    richiamato quale rimedio esperito dal professionista contro l’esclusione del credito dal passivo

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    invocato per sostenere la prededuzione del compenso professionale; la Corte chiarisce che la prededuzione non spetta automaticamente in assenza di corretta esecuzione dell’incarico e, comunque, presuppone l’accesso alla procedura

  • art. 2751-bis c.c.

    invocato per il privilegio del credito professionale, ma la censura non supera la ratio della decisione di merito

  • art. 186-bis l.fall.

    richiamato per evidenziare le gravi incoerenze del piano di concordato in continuità

  • art. 186-bis, comma 2, lett. c), l.fall.

    menzionato tra le violazioni riscontrate nel piano, in tema di moratoria dei creditori privilegiati

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie in vista della decisione in camera di consiglio

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato nei motivi di ricorso per vizio di omesso/travisato esame dei fatti decisivi

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla prova testimoniale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 98 l. fall.

    richiamato insieme all’art. 99 l. fall. nel motivo sulla prova e sull’opposizione allo stato passivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso al concordato può essere escluso se risulta l’inadempimento dell’incarico o la partecipazione a condotte fraudolente del debitore.
  • Quando il curatore eccepisce l’inadempimento, deve allegare il titolo e contestare la non corretta esecuzione della prestazione; spetta invece al professionista provare l’esatto adempimento secondo il modello professionale richiesto dal caso concreto o dimostrare che l’esito negativo della procedura dipese da fattori esterni imprevedibili.
  • Il compenso del professionista non può essere negato per il solo mancato raggiungimento del risultato finale, ma la tutela del credito presuppone che la prestazione sia stata eseguita correttamente e in modo coerente con la funzione dell’incarico.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando la decisione di merito si fondi su specifici e plurimi profili di inadempimento non specificamente censurati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaInterposizione fittizia

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