Cassazione Civile, Ordinanza n. 10300/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un comune per il pagamento di oneri di mitigazione ambientale connessi al conferimento di rifiuti in discarica, riferiti a fatture emesse in più anni. La società pubblica ingiunta ha proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, che il rapporto con l'ente locale avesse natura privatistica e che le pretese del comune non potessero fondarsi su una valida fonte obbligatoria senza un contratto scritto; ha inoltre contestato la compensazione effettuata dai giudici di merito tra crediti reciproci relativi al servizio di igiene urbana, alla riscossione dei ruoli e alle somme ancora da riscuotere presso gli utenti, nonché la dichiarazione di inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa proposta dalla stessa società. Il comune, a sua volta, ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro il diniego degli interessi ex d.lgs. 231/2002 e contro la declaratoria di inammissibilità delle proprie domande contro-riconvenzionali per annualità successive. La Cassazione ha ritenuto inammissibile o infondato il ricorso principale su tutti i motivi e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, confermando la decisione di merito. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale della società e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del comune. Ha inoltre compensato le spese del giudizio. La decisione impugnata è stata quindi confermata: è stata mantenuta la condanna della società al pagamento delle somme riconosciute in favore del comune, mentre restano ferme le statuizioni di merito su compensazione, interessi e inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. proposta dalla società e delle domande contro-riconvenzionali del comune per il periodo successivo al 31.12.2011.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di un valido contratto scritto, ma la Corte osserva che la pretesa del comune non trova fondamento contrattuale bensì in una fonte legale e regolamentare.
Invocato per dedurre nullità/inesistenza della fonte negoziale, ma ritenuto non pertinente alla ratio decidendi.
Richiamato in relazione alla dedotta invalidità del titolo, senza incidenza sulla decisione, perché il fondamento del credito è legale.
art. 17 r.d. 2240/1923
Invocato dalla società per la forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A.; la Corte reputa la censura non pertinente, poiché il credito del comune deriva da legge e decreti attuativi.
La censura sulla compensazione è respinta perché il credito di 1.473.692,19 non era un credito del comune opposto, ma un importo da riscuotere presso l'utenza dalla stessa società e quindi correttamente detratto.
I motivi di omessa pronuncia e falsa applicazione sono rigettati per difetto di specificità e perché la Corte d'appello ha comunque esaminato la pretesa della società, ritenendo prevalente il maggior credito del comune.
art. 111 Cost.
Invocato per lamentare motivazione insufficiente, ma la Corte ritiene che la decisione sia sorretta da una ragione diversa e idonea.
Richiamato per asserita carenza di motivazione; la Corte esclude la doglianza per mancanza di specificità e di confronto con la reale ratio decidendi.
art. 49 d.lgs. 22/1997
Richiamato tra le norme fondanti il servizio e la disciplina dei rifiuti, nel quadro del credito della società; non assume rilievo decisivo nella soluzione dei motivi.
art. 4, comma 2, lett. c), l.r. Sicilia 9/2010
Censurato dalla società come norma rilevante per il rapporto; la Corte non accoglie la doglianza per difetto di specificità.
art. 21, comma 17, l.r. Sicilia 19/2005
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la propria pretesa economica; la Corte non lo valorizza come base decisiva.
art. 2, comma 2-bis, d.l. 225/2010
Citato dalla società nel quadro delle norme invocate a sostegno della domanda, senza accoglimento della censura.
Richiamato in via generale dalla società; non incide sulla decisione.
Invocato per contestare la disciplina dei debiti fuori bilancio; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Richiamato insieme all'art. 191 TUEL per sostenere il riconoscimento del debito fuori bilancio; il motivo non è esaminato nel merito.
Invocato per affermare un riconoscimento del debito fuori bilancio; la censura è inammissibile perché diretta contro un argomento ad abundantiam.
Richiamato nel contesto delle produzioni documentali del comune in cassazione.
Usato come base formale dei motivi di ricorso principale e incidentale.
La domanda di arricchimento senza causa proposta dalla società è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile; tale statuizione non è stata utilmente censurata in cassazione.
Il ricorso incidentale del comune è inammissibile perché non coglie la ratio della decisione, che ha escluso gli interessi commerciali poiché il credito non derivava da una transazione commerciale.
Richiamato dal comune per contestare la declaratoria di inammissibilità delle domande contro-riconvenzionali; la censura è respinta perché la limitazione temporale al 31.12.2011 è stata ritenuta discrezionale e motivata.
Citato dalla Corte nel richiamare la disciplina sul prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica, comprensivo dei costi di realizzazione, esercizio e chiusura.
Richiamato per affermare che la tariffa del servizio rifiuti costituisce corrispettivo comprensivo dei costi di cui all'art. 15 d.lgs. 36/2003.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito individua il fondamento della pretesa in una fonte legale o regolamentare, la censura che assume necessaria una base contrattuale e la forma scritta ad substantiam è inammissibile se non confrontata specificamente con tale ratio decidendi.
- In cassazione il motivo è inammissibile se non coglie la reale ragione della decisione impugnata o se contesta una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della sentenza.
- La compensazione tra crediti reciproci va valutata in base alla concreta natura delle poste dedotte: non vi è compensazione illegittima quando l'importo detratto non è un credito autonomo già esigibile della controparte, ma una somma da riscuotere presso terzi nell'ambito degli accordi tra le parti.
- La doglianza di omessa pronuncia o di motivazione apparente è inammissibile se il ricorrente non riproduce con precisione il contenuto della domanda o della pretesa su cui lamenta l'omissione e non dimostra che la decisione abbia effettivamente trascurato quel thema decidendum.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto, salvo che sia investito da una riconvenzionale dell'opponente, non può ampliare liberamente il thema decidendum con domande ulteriori; la reconventio reconventionis è ammissibile solo se dipendente dal titolo già introdotto in causa o da mezzi di eccezione/domanda già presenti.
- La declaratoria di inammissibilità di domande riconvenzionali non dipendenti dal titolo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti di un vizio di motivazione o di violazione dei presupposti logici della decisione.
- Gli oneri di mitigazione ambientale in materia di rifiuti possono essere ricondotti a un rapporto non negoziale, derivante direttamente da legge e atti regolamentari attuativi, con conseguente esclusione della disciplina degli interessi commerciali propria delle transazioni commerciali.
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