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Legge

L.R. Sicilia 9/2010

Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

Normativa regionaleL.R. Sicilia 9/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sicilia la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, definendo finalità, competenze di Regione, province e comuni, e confermando gli ATO esistenti. Mira a prevenzione, raccolta differenziata, autosufficienza territoriale e riduzione del ricorso alla discarica. Restano applicabili, per quanto non previsto, le norme statali e UE vigenti.

Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati in Sicilia

Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati in Sicilia

La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione Siciliana, la gestione integrata dei rifiuti e gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Il provvedimento si coordina con il decreto legislativo n. 152 del 2006 e persegue obiettivi di prevenzione, recupero, raccolta differenziata, autosufficienza territoriale e contenimento dei costi del servizio.

Finalità della disciplina

La legge mira a ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità, a promuovere progettazione e incentivi per prodotti e imballaggi meno impattanti, a favorire informazione e partecipazione dei cittadini, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, nonché la raccolta differenziata con priorità al porta a porta. Mira inoltre a ridurre il conferimento in discarica, a valorizzare il ruolo dei comuni e a mantenere l’equilibrio economico del servizio con attenzione alle fasce deboli e alla lotta all’evasione tariffaria.

Principi generali di gestione e smaltimento

Per i rifiuti urbani non pericolosi la Regione assicura l’autosufficienza degli ambiti territoriali ottimali. Per i rifiuti speciali opera, per quanto possibile e ambientalmente conveniente, il principio di prossimità tra luogo di produzione e smaltimento. Il conferimento dei rifiuti richiede un decreto del competente Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, che verifichi la sussistenza di tutte le condizioni necessarie. Per quanto non disciplinato dalla legge, si applicano il decreto legislativo n. 152 del 2006 e la normativa statale e comunitaria vigente.

Competenze della Regione

La Regione esercita le proprie funzioni di pianificazione, indirizzo, autorizzazione e controllo in materia di rifiuti e bonifiche. In particolare provvede alla promozione della gestione integrata, all’adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti, alla verifica di conformità dei piani d’ambito, al rilascio dell’autorizzazione unica per nuovi impianti e modifiche di impianti di rifiuti speciali, alla predisposizione degli atti per le società di regolamentazione del servizio rifiuti e alla definizione dei criteri per le misure compensative in favore dei proprietari degli impianti e dei comuni interessati dagli impatti ambientali.

Pianificazione, standard di servizio e bonifiche

La Regione approva i progetti e autorizza l’esercizio degli impianti di recupero e smaltimento previsti dalla normativa statale, definisce gli standard minimi da inserire nei bandi e nei capitolati e adotta uno schema tipo di contratto per il servizio integrato. Cura inoltre l’elaborazione, approvazione e aggiornamento dei piani di bonifica delle aree inquinate e determina gli interventi finanziari necessari per attuare il piano regionale, con finalità di riduzione della tariffa per i cittadini.

Monitoraggio, supporto e atti attuativi regionali

La Regione svolge attività di monitoraggio, programmazione e controllo in supporto all’Osservatorio nazionale sui rifiuti e può attivare interventi di controllo sostitutivo nei casi previsti. L’Assessore regionale competente definisce con decreto le forme di concertazione e consultazione, anche mediante tavoli tecnici, e le linee guida regionali. Il dirigente generale dell’assessorato adotta i provvedimenti applicativi, rileva i livelli impositivi e tariffari nei singoli ambiti e definisce criteri, standard minimi e massimi del servizio, predisponendo bando, capitolato e contratto tipo.

Competenze delle province

Le province svolgono funzioni di controllo e verifica degli interventi di bonifica, monitoraggio successivo, controllo sulle attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti, verifica dei requisiti per le procedure semplificate e individuazione delle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti. Possono istituire osservatori provinciali sui rifiuti e tenere il registro delle imprese e degli enti in procedura semplificata, integrandolo con gli impianti autorizzati presenti sul territorio e trasmettendo i dati alla Regione e ad ARPA Sicilia.

Ordinanze provinciali, supporto tecnico e flussi informativi

Il presidente della provincia adotta le ordinanze previste dalla disciplina statale per le questioni che interessano più comuni o l’intero territorio provinciale, ove non altrimenti attribuite. Per le attività di competenza la provincia si avvale del supporto tecnico-scientifico di ARPA Sicilia, con rimborso dei soli costi sostenuti e divieto di ricorrere a soggetti esterni, salvo convenzioni con strutture pubbliche o universitarie. Ogni trimestre trasmette alla Regione informazioni e dati autorizzativi e, annualmente, una relazione sulle attività svolte.

Competenze dei comuni

I comuni affidano tramite contratto di appalto il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il proprio territorio ai soggetti individuati dalle S.R.R., controllano l’esecuzione del contratto e assicurano la copertura integrale dei costi del servizio. Devono adottare la disciplina tariffaria o tributaria necessaria, vincolare le somme destinate al servizio, adottare gli atti richiesti per l’impignorabilità delle risorse e, se necessario, attivare le misure di responsabilità verso gli amministratori delle S.R.R.

Organizzazione locale del servizio e raccolta differenziata

I comuni adottano il regolamento comunale per la raccolta differenziata in conformità al piano regionale e al piano d’ambito, dettano disposizioni igienico-sanitarie, curano l’abbattimento delle barriere architettoniche nei punti di conferimento e garantiscono la raccolta delle varie frazioni di rifiuti urbani, inclusi i rifiuti urbani pericolosi e cimiteriali. Possono disciplinare i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani, nei limiti dei criteri normativi vigenti e per quanto non già regolato dalla Regione.

Controllo comunale e partecipazione

I comuni, d’intesa con Regione, province e S.R.R., prevedono negli strumenti urbanistici le infrastrutture e la logistica necessarie per raccolta differenziata, separazione secco/umido, riciclo, riuso e smaltimento. Promuovono attività educative, formative e di comunicazione ambientale e verificano lo stato di attuazione della raccolta differenziata e la qualità del servizio, anche tramite un comitato indipendente con rappresentanti di associazioni ambientaliste, consumatori e comitati civici.

Verifica dei costi del servizio e poteri del sindaco

I comuni che rappresentano almeno il 20% delle quote di partecipazione alla S.R.R. possono chiedere all’Assessorato regionale competente la valutazione dei costi stimati nel piano d’ambito. L’Assessorato decide entro 60 giorni, prorogabili una sola volta di altri 60 giorni per esigenze istruttorie; decorso inutilmente il termine, i costi si intendono definitivamente assentiti, salvo impugnazione da parte dei singoli comuni. Il sindaco adotta le ordinanze previste dalla normativa statale per interventi nel territorio comunale.

Ambiti territoriali ottimali e loro perimetrazione

La legge conferma gli ATO già costituiti, individuandoli in dieci ambiti: Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani e Isole minori. Il piano regionale di gestione dei rifiuti verifica l’adeguatezza della delimitazione degli ATO rispetto agli obiettivi del piano; il numero complessivo degli ambiti non può superare quello indicato dalla legge.

Passaggio di comune ad altro ATO

I comuni appartenenti a un ATO possono chiedere, entro 30 giorni dalla comunicazione relativa al piano regionale, il passaggio a un diverso ambito secondo la disciplina statale. Il passaggio è disposto con decreto dell’Assessore regionale competente, su istruttoria del dipartimento, entro 180 giorni dalla richiesta; in caso di inutile decorso del termine, la richiesta si intende assentita.

Obsolescenza

L’atto non risulta superato nei suoi contenuti generali, ma presenta riferimenti a tariffe e assetti organizzativi tipici della fase di avvio del sistema regionale dei rifiuti del 2010. Per il contenuto qui fornito non emergono elementi sufficienti per considerarlo integralmente obsoleto.

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