Cassazione Civile, Ordinanza n. 14641/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006 recuperando Irpef, Iva e Irap in relazione a somme esportate e detenute in Svizzera presso HSBC Private Bank di Ginevra, emerse dalla c.d. lista Falciani e ritenute non dichiarate anche in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi contestando, tra l'altro, l'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento, la retroattività delle norme sopravvenute invocate dal Fisco, la qualificazione dei redditi come proventi di lavoro autonomo imponibili anche a Iva e Irap, l'asserita inutilizzabilità dei dati Falciani, nonché la debenza dell'Irap in difetto di autonoma organizzazione. In cassazione ha articolato nove motivi: i primi due sul raddoppio dei termini e sulla presunzione di evasione; i successivi quattro sulla prova e qualificazione dei redditi esteri; il settimo sulla non imponibilità Irap per assenza di autonoma organizzazione; l'ottavo su pretesa extra-petizione per le sanzioni RW; il nono sull'inutilizzabilità della lista Falciani.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi dal primo al sesto, l'ottavo e il nono, ritenendo infondate le doglianze su raddoppio dei termini, presunzioni, natura dei redditi esteri, extra-petizione e utilizzabilità della lista Falciani. Ha invece accolto il settimo motivo, rilevando che la CTR aveva respinto la censura sull'Irap in modo apodittico, limitandosi a valorizzare il fatto che il contribuente avesse dichiarato e versato l'imposta senza rettifiche o rimborsi, senza esaminare la dedotta carenza del requisito dell'autonoma organizzazione e la documentazione allegata. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte per nuovo esame sulla debenza dell'Irap.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, D.L. n. 78 del 2009
presunzione di evasione per investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente
art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78 del 2009
raddoppio dei termini di decadenza e prescrizione
hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d'imposta precedenti secondo il principio tempus regit actum
art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche anche mediante rinvio alle risultanze bancarie
art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per il principio di utilizzabilità di elementi comunque acquisiti
art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le norme invocate sulla motivazione e sull'accertamento
art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973
le risultanze dei conti bancari sono utilizzabili ai fini accertativi; i versamenti hanno valore presuntivo verso tutti i contribuenti, i prelevamenti solo per gli imprenditori
richiamato in tema di presunzioni semplici
richiamato in tema di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
richiamato in relazione all'onere della prova
richiamato sulla valutazione delle prove da parte del giudice
art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997
richiamato sul presupposto impositivo Irap
richiamato tra le norme invocate dal contribuente
artt. 3 e 10 L. n. 212 del 2000
invocati contro la pretesa retroattività e a tutela del contribuente
invocato per il divieto di retroattività
artt. 3, 53 e 117 Cost.
invocati a sostegno delle censure di legittimità costituzionale e compatibilità con i principi tributari
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente nelle censure di garanzia processuale
richiamati dal ricorrente nelle censure processuali
invocato per la dedotta inutilizzabilità di prove illecitamente acquisite, ma ritenuto non ostativo nel processo tributario
invocato dal ricorrente per contestare l'utilizzo della lista Falciani, ma non ritenuto applicabile
art. 31-bis D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base della cooperazione informativa internazionale
richiamato in tema di presunzione di fruttuosità dei capitali esteri
probabile refuso nel testo, richiamato dal ricorrente insieme all'art. 240 c.p.p. per l'inutilizzabilità dei documenti
probabile refuso nel testo, invocato dal ricorrente per la lista Falciani
Massime di principio
- La presunzione di evasione relativa a investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e, pertanto, non può essere applicata retroattivamente.
- Il raddoppio dei termini di accertamento e delle sanzioni previsto dalle norme sopravvenute in materia di monitoraggio fiscale ha natura procedimentale e si applica secondo il principio tempus regit actum anche ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore, quando ne ricorrano i presupposti.
- In tema di accertamento tributario, l'Amministrazione può fondare la pretesa su presunzioni e su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; una volta offerta la prova presuntiva dal Fisco, incombe sul contribuente l'onere di fornire elementi contrari idonei a vincerla.
- Le risultanze dei conti bancari sono utilizzabili nell'accertamento dei redditi delle persone fisiche; dopo la giurisprudenza costituzionale, i prelevamenti hanno efficacia presuntiva solo per gli imprenditori, mentre i versamenti la mantengono nei confronti di tutti i contribuenti.
- Nel processo tributario non ogni irritualità nell'acquisizione della prova comporta inutilizzabilità: sono utilizzabili anche dati acquisiti in modo illecito o irrituale, salvo specifica previsione normativa o lesione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti.
- Il giudice di merito non incorre in omessa pronuncia se richiama e fa proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado, purché dia conto delle ragioni della propria adesione.
- Ai fini dell'Irap, la debenza dell'imposta deve essere verificata in concreto con riguardo al presupposto dell'autonoma organizzazione; non è sufficiente valorizzare il fatto che il contribuente abbia in passato dichiarato o versato l'imposta senza rettifiche o rimborsi, se in giudizio contesta la sussistenza del presupposto impositivo.
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