Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14617/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, accogliendo l'appello del Comune, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla società relativa a un avviso di pagamento TARI per l'anno 2015. Il ricorso per cassazione era affidato a otto motivi, ma prima della decisione la società ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando che la controversia era stata conciliata con il Comune. L'ente locale ha aderito alla rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'adesione del Comune, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, chiarendo che tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accompagnata dall'adesione della controparte, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è norma eccezionale e di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva fuori dai casi espressamente previsti.
  • La misura dell'ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché essa non coincide con il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.