Cassazione Civile, Ordinanza n. 14615/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2009 su un’abitazione sita in Enna. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso della contribuente ritenendo che ella si fosse accollata l’intero debito tributario ai sensi dell’art. 8, comma 2, L. 212/2000. La ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: (1) falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, L. 212/2000, perché l’atto non poteva essere qualificato come valido accollo tributario idoneo a legittimare l’azione impositiva nei suoi confronti e, comunque, l’accollo non trasferisce la soggettività passiva; (2) falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., dell’art. 8 L. 212/2000 e dell’art. 3 d.lgs. 504/1992, sostenendo di essere soltanto proprietaria di 1/3 dell’immobile e quindi non obbligata per l’intera imposta; (3) deduzione di giudicato esterno formatosi su una precedente decisione relativa all’ICI 2008, che avrebbe escluso la sua responsabilità verso l’ente impositore in presenza dell’accollo. Il Comune è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri. Ha affermato che l’art. 8, comma 2, L. 212/2000 consente l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, ma tale accollo ha efficacia solo interna tra le parti del negozio e non attribuisce all’accollante la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario. Ne deriva che l’Amministrazione non può emettere avvisi di accertamento nei confronti dell’accollante, potendo agire solo verso il soggetto passivo per legge. Per questo motivo l’avviso impugnato è stato ritenuto nullo per carenza di potere impositivo nei confronti dell’accollante. La sentenza di merito è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando l’atto impositivo. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
"È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario"
consente l’accollo del debito d’imposta, ma non libera il contribuente originario e non trasferisce all’accollante la soggettività passiva tributaria né i poteri impositivi dell’Amministrazione
art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato come norma sulla soggettività passiva dell’ICI; l’accollante non diventa soggetto passivo per effetto dell’accollo negoziale
art. 75 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, senza autonoma decisione specifica perché assorbito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata come parametro dei motivi di ricorso
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
consente alla Corte, esauriti gli accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione
Cass., Sez. Un., 26 novembre 2008, n. 28162
ribadisce che l’accollo del debito d’imposta altrui produce soltanto un’obbligazione di fonte negoziale tra le parti e non legittima l’emissione di atti impositivi verso l’accollante
Cass., Sez. Trib., 14 dicembre 2023, n. 35094
richiamata quale precedente conforme sulla rilevanza solo interna dell’accollo tributario
Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9353
precedente conforme sulla impossibilità di esercitare poteri di accertamento ed esazione verso l’accollante
Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23934
precedente conforme sulla medesima regola
Cass., Sez. Trib., 16 febbraio 2025, n. 3930
precedente conforme sulla medesima regola
Cass., Sez. 3^, 21 febbraio 2020, n. 4589
chiarisce che la controversia sull’accollo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché non riguarda il rapporto Fisco-contribuente né il potere impositivo
Massime di principio
- L’accollo del debito d’imposta altrui ex art. 8, comma 2, L. 212/2000 è valido, ma non produce successione nella soggettività passiva tributaria: l’accollante assume solo un’obbligazione di fonte negoziale verso l’accollato.
- L’Amministrazione finanziaria conserva i poteri di accertamento e riscossione soltanto nei confronti del soggetto passivo individuato dalla legge; non può emettere avvisi di accertamento verso l’accollante del debito d’imposta.
- Quando l’atto impositivo è emesso nei confronti di chi non è soggetto passivo del tributo, esso è affetto da nullità per carenza di potere impositivo.
- Se la decisione di merito è inficiata da un errore di diritto decisivo e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
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