Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14619/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARES relativo all’anno 2013, impugnato dal contribuente e inizialmente confermato dal giudice provinciale, ma poi annullato in appello dalla commissione regionale. Il Comune ricorre in cassazione con sei motivi. Denuncia anzitutto la nullità della sentenza per motivazione perplessa o incomprensibile. Con il terzo motivo, trattato per ragione più liquida, contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto inefficaci per il 2013 il regolamento comunale TARES e le relative tariffe, sostenendo che la delibera era stata adottata il 12 settembre 2013, quindi entro il termine prorogato al 30 novembre 2013 per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. Secondo il Comune, la disciplina di cui all’art. 1, comma 169, l. 296/2006 e la normativa speciale sulla TARES consentivano l’applicazione delle tariffe approvate entro il termine di bilancio già nell’anno di riferimento. I motivi residui riproponevano sostanzialmente le medesime questioni sotto diversi profili.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il terzo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ratio è che, essendo il regolamento TARES e le tariffe stati approvati entro il termine di bilancio prorogato al 30 novembre 2013, le nuove tariffe potevano applicarsi all’anno 2013 e non soltanto dal 1° gennaio dell’anno successivo; la decisione d’appello, che aveva annullato l’atto impositivo per diversa decorrenza, è quindi errata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sulla decorrenza ed efficacia delle tariffe TARES.

  • art. 14, comma 22, d.l. n. 201/2011

    È richiamato tra le norme che disciplinano il regime regolamentare delle entrate comunali e il rapporto con la disciplina del bilancio e dell’efficacia delle delibere.

  • art. 53, comma 16, l. n. 388/2000

    È richiamato dal ricorrente quale norma rilevante per la disciplina delle deliberazioni tariffarie degli enti locali.

  • art. 27, comma 8, l. n. 488/2001

    È richiamato dal ricorrente tra le norme sulla decorrenza delle delibere tariffarie locali.

  • art. 52, comma 2, d.lgs. n. 446/1997

    È menzionato come disposizione richiamata per la disciplina dei regolamenti locali e la loro efficacia temporale, ma ritenuta superata dalla successiva disciplina speciale e dall’art. 1, comma 169, l. 296/2006.

  • art. 3 l. n. 212/2000

    È richiamato per il principio di irretroattività delle norme tributarie, derogabile solo nei limiti espressamente previsti dalla legge.

  • art. 1, comma 169, l. n. 296/2006

    "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..."

    La Corte ne afferma la centralità: se le tariffe/aliquote sono approvate entro il termine fissato per il bilancio di previsione, possono avere effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; se il termine non è rispettato, restano prorogate le tariffe precedenti.

  • art. 151, comma 1, d.lgs. n. 267/2000

    È richiamato per il termine ordinario di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

  • art. 8 d.l. n. 102/2013 conv. in l. n. 124/2013

    È richiamato come fonte della proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30 novembre 2013.

  • art. 14, comma 23, d.l. n. 201/2011

    È valorizzato come norma speciale che impone l’approvazione delle tariffe TARES entro il termine fissato per il bilancio di previsione, con slittamento all’esercizio successivo in caso di inosservanza.

  • art. 193 d.lgs. n. 267/2000

    È richiamato per mostrare che la modifica di aliquote e tariffe oltre il termine di bilancio è ammessa solo in funzione del ripristino degli equilibri di bilancio e entro un termine ulteriore previsto dalla legge.

Massime di principio

  • La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone, sia pure sinteticamente, gli elementi fattuali e giuridici che consentono di ricostruire l’iter logico della decisione e di sottoporlo a controllo in cassazione.
  • Per i tributi locali, la regola dell’irretroattività opera come principio generale; la retroattività delle nuove tariffe o aliquote è ammessa solo quando la legge la prevede espressamente e, in particolare, quando l’approvazione interviene entro il termine fissato per il bilancio di previsione.
  • L’approvazione delle tariffe entro il termine legale di bilancio consente l’applicazione delle nuove tariffe già nel periodo d’imposta di riferimento; se invece il termine non è rispettato, la conseguenza ordinaria non è l’invalidità dell’atto, ma il differimento della sua efficacia all’esercizio successivo.
  • La disciplina speciale sulla TARES, letta in coordinamento con la normativa sul bilancio degli enti locali e con lo Statuto del contribuente, conferma il legame funzionale tra manovra tributaria e programmazione finanziaria dell’ente.
  • Quando il motivo accolto investe una questione decisiva e le ulteriori censure riproducono sostanzialmente le stesse questioni sotto profili diversi, gli altri motivi possono essere dichiarati assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.