Cassazione Civile, Ordinanza n. 14618/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento TARES relativo all’anno 2013, impugnato dalla contribuente e inizialmente confermato dal giudice di primo grado. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame della contribuente, ritenendo non applicabili per il 2013 le tariffe TARES approvate dal Comune. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi; il primo, accolto, denunciava violazione delle norme che disciplinano l’efficacia temporale dei regolamenti e delle delibere tributarie degli enti locali, sostenendo che il regolamento TARES e le relative tariffe, approvati il 12 settembre 2013, erano stati adottati entro il termine di legge per il bilancio di previsione 2013, prorogato al 30 novembre 2013, e quindi potevano legittimamente trovare applicazione per l’anno 2013. I restanti motivi riproponevano sostanzialmente le medesime questioni sotto diversi profili, ma sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che le tariffe TARES approvate dal Comune entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, come prorogato per il 2013, potessero applicarsi anche all’anno in corso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva annullato l’atto impositivo e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi residui sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 14, comma 22, d.l. n. 201/2011
Richiamato come disposizione che collega la disciplina della TARES alla potestà regolamentare degli enti locali e ai termini di approvazione previsti dalla legge.
art. 53, comma 16, legge n. 388/2000
Richiamato insieme alle altre norme sulla tempistica di approvazione di tariffe e regolamenti degli enti locali.
art. 27, comma 8, legge n. 488/2001
Richiamato nel quadro normativo sulla decorrenza dei regolamenti e delle delibere locali.
art. 52, comma 2, d.lgs. n. 446/1997
Richiamato come disciplina generale dei regolamenti tributari locali, ma ritenuto superato, per le entrate tributarie locali, dalla successiva previsione dell’art. 1, comma 169, l. n. 296/2006.
È richiamato per affermare il principio generale di irretroattività delle disposizioni tributarie, derogabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
art. 1, comma 169, legge n. 296/2006
«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»
La Corte ne afferma la centralità: se le tariffe sono approvate entro il termine fissato per il bilancio di previsione, esse possono avere efficacia per l’anno di riferimento; se il termine non è rispettato, si prorogano le tariffe precedenti. La norma costituisce la deroga espressa al principio di irretroattività.
art. 151, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
È richiamato per individuare il termine ordinario di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
art. 8, d.l. n. 102/2013 convertito dalla legge n. 124/2013
È richiamato per la proroga al 30 novembre 2013 del termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013.
È richiamato per evidenziare che la modifica delle tariffe oltre il termine di approvazione del bilancio è ammessa solo in funzione del ripristino degli equilibri di bilancio e nei limiti temporali previsti dalla norma.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione alla funzione della programmazione finanziaria e alla necessità di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.
art. 14, comma 23, d.l. n. 201/2011
«Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente»
La Corte lo considera decisivo: il termine per l’approvazione delle tariffe TARES è perentorio e la sua osservanza consente l’applicazione delle nuove tariffe nell’esercizio di riferimento.
Massime di principio
- Per i tributi locali, la regola di irretroattività delle disposizioni tributarie subisce deroga quando la legge consente espressamente che tariffe e aliquote siano approvate entro il termine di legge per il bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
- La violazione del termine di approvazione delle tariffe non comporta necessariamente la nullità o l’illegittimità dell’atto regolamentare o tariffario, ma incide sul suo regime di efficacia temporale: se il termine non è rispettato, le nuove tariffe non possono operare retroattivamente sull’anno in corso.
- Quando una disciplina speciale prevede un termine perentorio per l’approvazione della tariffa di un tributo locale, tale previsione prevale sulla regola generale di decorrenza differita dei regolamenti locali e consente l’applicazione delle nuove tariffe nell’anno medesimo se il termine è rispettato.
- La connessione tra manovra tributaria e bilancio dell’ente locale è criterio interpretativo decisivo: la tempestiva approvazione delle tariffe assicura certezza ai contribuenti e coerenza della programmazione finanziaria dell’amministrazione.
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