Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14612/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità definitiva di esproprio relativo a un terreno di proprietà privata, identificato catastalmente in alcune particelle di un fondo ubicato in contrada Foggione. La proprietaria sosteneva che il suolo, originariamente classificato in zona agricola, fosse stato valorizzato in modo insufficiente e che dovessero essere considerati anche interventi agricoli sul fondo, quali la piantumazione di olivi e alberi da frutto, oltre all’indennità di occupazione legittima ex art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001. La Corte d’appello, anche sulla base di CTU, aveva determinato l’indennità di esproprio applicando un valore di 3 euro al mq alla data del decreto di esproprio e aveva liquidato complessivamente euro 55.629,85, comprensivi di indennità di esproprio, occupazione e danni al soprasuolo, oltre interessi. Il Comune, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello disposto la CTU nonostante l’opponente avesse formulato deduzioni asseritamente generiche e prive di riscontri; secondo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché la Corte avrebbe erroneamente attribuito al CTU la conclusione di un valore di 3 euro al mq, mentre dalle osservazioni dei consulenti di parte sarebbe emerso un valore diverso, inizialmente pari a 1,74 euro al mq e poi aumentato a 2,35 euro al mq.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di tardività del ricorso, affermando che, nelle controversie di opposizione alla stima trattate col rito sommario ex d.lgs. n. 150 del 2011, il termine per il ricorso per cassazione resta quello semestrale ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione dell’ordinanza e non dalla sua comunicazione. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo è stato ritenuto inammissibile perché la scelta di disporre la consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, mentre nel caso concreto la Corte d’appello aveva valorizzato contestazioni e documentazione già dedotte dalla parte opponente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso riportava solo stralci della consulenza senza consentire di verificare l’effettiva divergenza fra le conclusioni del CTU e quanto affermato dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alla rifusione delle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    norma processuale richiamata per introdurre il giudizio sommario di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio.

  • art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011

    disciplina la trattazione dell’opposizione alla stima nelle forme del rito sommario.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della decisione, in mancanza di una disciplina speciale sull’impugnazione in cassazione.

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    la comunicazione della decisione da parte della cancelleria non fa decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione.

  • art. 702 quater c.p.c.

    la regola sulla decorrenza del termine breve si riferisce solo all’appello contro l’ordinanza sommaria e non si estende al ricorso per cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull’onere della prova, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché investiva una valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per l’omesso esame del fatto decisivo e richiamata dalla Corte come parametro di censura del ricorso.

  • art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, non consentendo di verificare il contenuto integrale della consulenza e il preteso errore del giudice di merito.

  • art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato dalla parte privata per sostenere il diritto all’indennità di occupazione legittima.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone l’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio definite con ordinanza della Corte d’appello nelle forme del rito sommario, il termine per proporre ricorso per cassazione è quello ordinario semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento, non dalla sua comunicazione di cancelleria.
  • La decisione del giudice di merito di disporre una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel suo potere discrezionale; in cassazione tale scelta non è sindacabile come violazione dell’onere della prova, salvo che la censura si traduca in un effettivo vizio di motivazione nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato su asserite conclusioni errate del CTU deve essere specifico e autosufficiente: non basta riportare stralci della consulenza, occorrendo consentire alla Corte di verificare con chiarezza il contenuto completo della relazione e la reale divergenza rispetto alla motivazione impugnata.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.