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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17752/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un'ingiunzione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per conto di un Comune, relativa a tributo locale riferito all'anno 2011. La società deduceva principalmente di non essere tenuta al pagamento perché si era costituita solo nel 2012 a seguito di scissione parziale di altra società. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione è stata confermata. In cassazione la ricorrente ha proposto sedici motivi, lamentando, tra l'altro: nullità per mancato rinvio dell'udienza; omessa pronuncia sull'istanza di sospensione; vizio di motivazione; violazione delle norme sul reclamo/mediazione; preclusioni processuali del resistente per tardiva costituzione; mancata integrazione del contraddittorio; illegittimità della riscossione mediante ingiunzione invece che cartella; nullità per vizi di notifica; difetto di motivazione e di allegazione dell'atto prodromico; violazioni in tema di prova, sottoscrizione dell'ingiunzione e indicazione del responsabile del procedimento; omessa pronuncia su parte della domanda. La Corte ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, richiamando in particolare che gli atti autonomamente impugnabili sono contestabili solo per vizi propri, che la riscossione dei tributi locali può avvenire anche mediante ingiunzione, e che l'ingiunzione era sufficientemente motivata e sottoscritta secondo le norme speciali richiamate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso i vizi processuali dedotti come inammissibili per difetto di autosufficienza, genericità o novità, e ha ritenuto infondate le doglianze di merito, affermando che per i tributi locali la riscossione coattiva può avvenire anche mediante ingiunzione di pagamento emessa dal concessionario; che l'avviso di accertamento non opposto è definitivo e non può essere aggredito indirettamente impugnando l'atto della riscossione; che l'ingiunzione, una volta richiamato il credito e la causale, è sufficientemente motivata; e che la sottoscrizione può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo nei casi previsti dalla disciplina speciale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    gli atti autonomamente impugnabili possono essere contestati solo per vizi propri; non è ammesso far valere, impugnando l'atto della riscossione, vizi dell'atto presupposto notificato e non impugnato tempestivamente

  • art. 115 disp. att. c.p.c.

    l'istanza di rinvio per grave impedimento del difensore richiede anche l'allegazione dell'impossibilità di sostituzione tramite delega

  • art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992

    "gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado"

    la decisione di merito rende superflua e assorbita la domanda cautelare di sospensione dell'atto impugnato

  • art. 52 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione alla disciplina del processo tributario e alla riscossione locale

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992

    il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e difetto di specificità

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    la tardiva costituzione del resistente comporta decadenze limitate, ma non preclude in assoluto il diritto di difesa né determina nullità

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    la censura sulla mancata integrazione del contraddittorio è stata ritenuta generica e non specificamente dedotta nei gradi di merito

  • art. 36, comma 2, d.l. n. 248 del 2007, conv. in l. n. 31 del 2008

    "La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ... b) la procedura del ruolo ..."

    per i tributi locali è ammessa la riscossione sia con ingiunzione sia con ruolo/cartella, secondo il soggetto affidatario della riscossione

  • art. 52, comma 5, d.lgs. n. 446 del 1997

    consente l'affidamento della riscossione a soggetti abilitati, con possibilità di utilizzare l'ingiunzione di pagamento

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    la notificazione della cartella può avvenire mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R

  • art. 2 r.d. n. 639 del 1910

    l'ingiunzione fiscale è sufficiente se contiene gli elementi necessari a far conoscere somma richiesta e causale, così da consentire adeguate contestazioni

  • art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000

    l'atto prodromico non deve essere allegato quando l'ingiunzione contenga adeguata indicazione del credito e della causale

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato se la censura mira in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno o viceversa, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. per contestazioni sulla dedotta mancata specifica contestazione

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si ha solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito probatorio

  • art. 1, comma 67, l. n. 549 del 1995

    norma speciale richiamata per la validità della sottoscrizione sostitutiva negli atti di tributi locali

  • art. 3 d.lgs. n. 39 del 1993

    richiamato quale base della sottoscrizione/produzione informatica dell'atto

  • art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995

    la sottoscrizione può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, se l'atto è formato con sistemi automatizzati

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: per il n. 5 solo il minimo costituzionale della motivazione; per i nn. 3 e 4 solo errori di diritto o nullità effettive, non rivalutazione del merito

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato nei casi previsti dalla norma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Gli atti autonomamente impugnabili in materia tributaria, una volta divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione, non possono essere contestati indirettamente impugnando l'atto successivo della riscossione, salvo vizi propri dell'atto impugnato o mancata notificazione del presupposto.
  • Nel contenzioso tributario, il giudice può decidere il merito senza pronunciare autonomamente sull'istanza cautelare di sospensione, poiché la definizione del merito assorbe la misura cautelare e ne fa cessare gli effetti.
  • La deduzione di un vizio motivazionale in cassazione è ammissibile solo quando si denunci un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o insufficiente, né sollecitare una diversa lettura dei fatti.
  • La tardiva costituzione della parte resistente nel processo tributario non determina nullità del giudizio, ma comporta soltanto le decadenze espressamente previste dalla legge, restando ferma la possibilità di contestare i fatti e le norme applicabili e di produrre documenti nei limiti consentiti.
  • Per i tributi locali la riscossione coattiva può avvenire sia mediante ingiunzione fiscale sia mediante ruolo/cartella, secondo la disciplina applicabile e il soggetto affidatario del servizio di riscossione; non esiste un vincolo assoluto a utilizzare soltanto la cartella esattoriale.
  • L'ingiunzione fiscale è validamente motivata quando indica il credito richiesto, la causale e gli elementi essenziali per consentire al destinatario di comprendere la pretesa e difendersi efficacemente; non è necessario riprodurre integralmente l'atto presupposto se questo è già definitivo.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; se la censura riguarda invece la valutazione dell'esito della prova, il vizio deducibile è eventualmente quello motivazionale nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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