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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06210/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa per somme dovute a titolo di contributi previdenziali e premi assicurativi, già portati da cartelle di pagamento e avvisi di addebito non tempestivamente impugnati. La società ha proposto opposizione contestando, in sintesi, la mancata prova della notifica degli atti presupposti, la regolarità delle notifiche eseguite direttamente dall'agente della riscossione a mezzo posta, il difetto di motivazione e di allegazione dell'intimazione, la mancanza di sottoscrizione dell'atto, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'adozione degli atti impositivi e la prescrizione dei crediti relativi alle annualità 2009-2013. In cassazione ha articolato sette motivi: omesso esame di motivi di appello; violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e sulla prova della ricezione; violazione degli obblighi motivazionali dell'intimazione; irregolarità della notifica dell'intimazione; decadenza dai poteri accertativi; mancanza di sottoscrizione; prescrizione dei crediti previdenziali e assicurativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non specificava come le doglianze fossero state effettivamente articolate in appello; il secondo motivo inammissibile perché si poneva contro principi giurisprudenziali consolidati sulla tardività del disconoscimento delle copie degli avvisi di ricevimento e sulla possibilità per il concessionario di usare direttamente il servizio postale; i motivi terzo, quarto e sesto inammissibili per mancato confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato tali doglianze come attinenti alla regolarità formale degli atti e quindi soggette ai termini dell'opposizione agli atti esecutivi; il quinto motivo inammissibile perché non teneva conto della distinzione operata dalla Corte d'appello tra tributi, contributi INPS e premi INAIL; il settimo motivo inammissibile perché introduceva in cassazione una questione di prescrizione non adeguatamente specificata nei suoi presupposti fattuali, in particolare quanto alla data iniziale di decorrenza. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni

  • art. 360-bis, comma 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la censura contrasta con orientamenti consolidati della Corte

  • art. 26, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per le regole di notifica delle cartelle e per ritenere conforme la notifica eseguita dall'agente della riscossione tramite servizio postale

  • art. 7, l. n. 212/2000

    invocato dalla ricorrente come norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ritiene inammissibili le censure perché attinenti alla regolarità formale dell'intimazione e soggette a termini decadenziali propri

  • art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973

    menzionato tra le norme asseritamente violate in relazione a controlli e atti impositivi pregressi, senza accoglimento della censura

  • art. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973

    menzionato tra le norme asseritamente violate in relazione a controlli e atti impositivi pregressi, senza accoglimento della censura

  • art. 3, comma 3, l. n. 241/1990

    invocato in tema di motivazione del provvedimento; la censura è dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi

  • art. 54-bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel quinto motivo in tema di decadenza dai poteri di accertamento, ma la censura è inammissibile

  • art. 57, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel quinto motivo in tema di decadenza dai poteri di accertamento, ma la censura è inammissibile

  • art. 47, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel quinto motivo quale norma sui termini di impugnazione/decadenza relativi agli atti impositivi, senza accoglimento della censura

  • art. 617 c.p.c.

    indicato come rimedio e termine per far valere i vizi formali degli atti esecutivi, non più esperibile nel caso concreto

  • art. 24, d.lgs. n. 46/1999

    richiamato per i termini perentori di opposizione avverso gli atti relativi a contributi e premi prima dell'iscrizione a ruolo e dell'avviso di addebito

  • art. 29, d.lgs. n. 46/1999

    richiamato insieme all'art. 617 c.p.c. per i vizi formali degli atti della riscossione contributiva

  • art. 2948 c.c.

    invocato per la prescrizione dei crediti periodici, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificazione del dies a quo

  • art. 3, comma 9, l. n. 335/1995

    richiamato quale norma sulla prescrizione dei contributi previdenziali, ma senza esame nel merito per inammissibilità del motivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata o non riproduce in modo sufficiente il contenuto delle doglianze e delle statuizioni oggetto di censura.
  • Le questioni relative alla regolarità formale degli atti della riscossione o all'intimazione di pagamento devono essere fatte valere nei rimedi e nei termini perentori previsti per l'opposizione agli atti esecutivi; una volta decorso tale termine, non possono essere riesaminate sotto diversa veste nel giudizio di merito o di legittimità.
  • La mancata tempestiva contestazione delle copie degli avvisi di ricevimento può comportare la prova della notifica degli atti presupposti, se la censura proposta in cassazione si limita a riproporre una questione già risolta da giurisprudenza consolidata senza offrire argomenti idonei a mutare orientamento.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; ciò vale anche per l'eccezione di prescrizione, che deve essere specificamente dedotta indicando il momento iniziale di decorrenza dell'inerzia del creditore.
  • Per i crediti periodici, la deduzione della prescrizione non è sufficiente se non è individuato con precisione il dies a quo di decorrenza, ossia la scadenza del singolo pagamento da cui inizia il periodo prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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