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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06165/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa agricola)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di addebito con cui l'ente previdenziale aveva richiesto contributi ritenuti dovuti da una società consortile agricola. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva invece dichiarato che la società apparteneva, ai fini contributivi, al settore agricolo e che non erano dovute le somme pretese. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 240/1984: secondo il ricorrente, il regime contributivo agevolato previsto per le imprese cooperative non avrebbe potuto applicarsi alla società, perché tra i suoi soci vi sarebbero anche imprese non cooperative. La resistente ha contrastato il ricorso sostenendo la natura cooperativa e mutualistica della propria attività.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva valorizzato la natura cooperativa e mutualistica dell'attività svolta, e non la sola veste societaria di società per azioni di tipo consortile. In base a Cass. n. 3479/1999, ai fini dell'applicazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 240/1984 rileva la sostanza cooperativa dell'attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli, sicché il beneficio contributivo spetta anche quando la forma assunta non sia quella tipica della cooperativa, purché l'impresa realizzi finalità mutualistiche tra soci. Conseguentemente sono state confermate l'insussistenza dei crediti contributivi azionati con avvisi di addebito e la condanna dell'ente alle spese di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1 L. n. 240/1984

    La disposizione, che disciplina il regime previdenziale agevolato per le imprese cooperative e i loro consorzi nel settore agricolo, si applica in ragione della natura cooperativa e mutualistica dell'attività svolta, non della mera veste formale dell'ente.

  • art. 2 L. n. 240/1984

    La previsione del trattamento contributivo agevolato per le imprese cooperative e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici si estende alle strutture che, pur assumendo diversa forma societaria, perseguano finalità di cooperazione tra soci.

  • art. 2615-ter c.c.

    La scelta della forma di società consortile non esclude di per sé la natura mutualistica del consorzio, se lo scopo concreto resta quello di cooperazione tra soci.

  • art. 2602 c.c.

    Lo scopo mutualistico del consorzio è compatibile con l'adozione della forma di società per azioni consortile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio nel procedimento camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione di un regime contributivo agevolato previsto per le imprese cooperative, ciò che rileva è la sostanza cooperativa e mutualistica dell'attività effettivamente svolta, non la sola forma giuridica adottata.
  • La presenza, nella compagine sociale, di soggetti non cooperativi non impedisce l'applicazione dell'agevolazione se l'ente realizza comunque finalità di cooperazione tra soci ed opera nell'interesse esclusivo di questi ultimi.
  • Quando la legge fa riferimento alle "imprese cooperative e loro consorzi", la disciplina può estendersi anche a un ente che, pur costituito in forma societaria diversa, sia riconducibile sul piano funzionale a un'impresa cooperativa.
  • In sede di legittimità, il ricorso va respinto se la censura mira a sovrapporre alla qualificazione sostanziale operata dal giudice di merito una lettura meramente formale della struttura societaria, in assenza di errori nell'applicazione della norma speciale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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