Cassazione Civile, Ordinanza n. 06167/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di due soggetti che chiedevano l'accertamento dell'esistenza di un contratto di piccola colonia rispetto a alcuni terreni, al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto agricolo dedotto. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo, da un lato, che il contratto fosse generico e indeterminato e, dall'altro, che mancasse il requisito dell'insufficiente redditività del fondo, anche in considerazione dell'estensione dei terreni, delle giornate lavorative necessarie e dell'allevamento di bovini. In cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello, poi riproposti; 2) violazione dell'art. 31 l. n. 590/1965, sostenendo che il coltivatore diretto possa associarsi con altri nella coltivazione e stipulare validi contratti di piccola colonia; 3) violazione dell'art. 31 l. n. 203/1982, sostenendo che la verifica dell'insufficiente redditività dovesse riguardare tutti i fondi detenuti dal concessionario e non anche quelli del concedente; 4) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere i giudici qualificato come generico e indeterminato il contratto nonostante la mancata contestazione dell'INPS; 5) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., anche in relazione all'art. 421 c.p.c., perché la dichiarazione di esenzione dalle spese sarebbe stata ritenuta invalida solo perché non firmata personalmente dalla parte, nonostante una prassi giudiziaria che la riteneva sufficiente se contenuta in atto sottoscritto dal difensore, e perché il giudice avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che non vi fosse stata omessa pronuncia ma, al contrario, esame e rigetto degli argomenti già svolti in appello. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, chiarendo che la mancata contestazione dell'INPS non era decisiva perché l'art. 115 c.p.c. opera solo per i fatti conosciuti dalla parte, non per i presupposti del contratto riferibili alle parti del rapporto associativo e non all'ente previdenziale estraneo. Ha poi ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. è inefficace se non sottoscritta personalmente dalla parte e che l'art. 421 c.p.c. non consente di sanare una dichiarazione proveniente dal difensore e non dalla parte. Quanto ai secondi e terzi motivi, la Corte li ha dichiarati inammissibili per difetto di interesse, perché la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi: genericità/indeterminatezza del contratto e mancanza dell'insufficiente redditività del fondo. Poiché una ratio è rimasta intatta, anche l'eventuale fondatezza delle censure sull'altra non avrebbe condotto alla cassazione. Ne consegue il rigetto complessivo del ricorso, con conferma della decisione di merito e senza statuizioni difensive rilevanti dell'INPS in cassazione.
Norme richiamate
La censura per omessa pronuncia è infondata se la Corte di merito ha effettivamente esaminato e rigettato gli argomenti dedotti; inoltre non può dirsi violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la decisione si fonda sulle questioni effettivamente devolute o sulla formazione del giudicato interno.
Richiamato dai ricorrenti come parametro della dedotta nullità per mancata pronuncia sui motivi d'appello, ma non ritenuto violato dalla Corte di cassazione.
Invocato per sostenere la validità del contratto di piccola colonia in presenza di associazione tra coltivatore diretto e altri soggetti; la Corte non accoglie la censura perché assorbita o comunque non idonea a superare la diversa ratio della decisione.
Richiamato per il criterio di valutazione dell'insufficiente redditività dei terreni; la censura è dichiarata inammissibile per carenza di interesse, essendo rimasta ferma un'altra ratio decisoria autonoma.
La non contestazione opera solo rispetto ai fatti noti alla parte e non ai presupposti di un contratto associativo riferibili alle sole parti del rapporto, non all'ente previdenziale estraneo.
La dichiarazione di esenzione dalle spese è inefficace se non è sottoscritta personalmente dalla parte interessata.
Non consente di sanare una dichiarazione che provenga dal difensore anziché dalla parte; presuppone un atto della parte irregolare e sanabile, non un atto diverso e giuridicamente non corrispondente alla fattispecie legale.
art. 12372/06
Richiamata come precedente sulla regola dell'inammissibilità per difetto di interesse quando la sentenza impugnata è sorretta da una duplice ratio decidendi e una di esse non viene validamente censurata.
Cass.14652/16
Richiamata per il principio secondo cui l'art. 115 c.p.c. opera nei limiti dei fatti conosciuti dalla parte.
Cass.12064/23
Richiamata nello stesso senso di Cass. 14652/16 sul perimetro applicativo dell'art. 115 c.p.c.
Cass.22952/16
Richiamata per il costante orientamento sull'inefficacia della dichiarazione di esenzione non sottoscritta personalmente dalla parte.
Cass.27443/22
Richiamata nello stesso senso di Cass. 22952/16.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su una duplice ratio decidendi autonoma, il ricorso per cassazione che aggredisca solo una delle due ragioni è inammissibile per difetto di interesse se l'altra resta intatta e sufficiente a sostenere il decisum.
- La deduzione di omessa pronuncia è infondata se la Corte di merito ha comunque esaminato, espressamente o implicitamente, le questioni devolute e le ha respinte nel merito.
- La regola della non contestazione non si estende ai presupposti costitutivi di un rapporto contrattuale riferibili alle sole parti del contratto quando il soggetto evocato in giudizio è estraneo a quel rapporto; essa opera solo per i fatti conosciuti o conoscibili dalla parte onerata della contestazione.
- La dichiarazione di esenzione dalle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. richiede la sottoscrizione personale della parte; una dichiarazione proveniente dal solo difensore non integra la fattispecie legale e non è sanabile attraverso il potere di regolarizzazione del giudice, se manca un atto della parte solo irregolare.
- In sede di legittimità è necessario censurare specificamente tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, altrimenti il ricorso è destinato a cadere per carenza di interesse o per inammissibilità delle censure residue.
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