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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06170/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla cassa previdenziale professionale su un trattamento pensionistico già liquidato, di un contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del regolamento interno della Cassa e da una delibera del 27.6.2013. Il pensionato ha chiesto la restituzione delle somme trattenute sui ratei di pensione maturati dal 1.1.2009 al 31.12.2018 e su quelli successivi, sostenendo che la trattenuta fosse illegittima. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che la Cassa non potesse istituire tale contributo in assenza di una norma di legge, per effetto della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., ed escludendo la prescrizione quinquennale invocata dalla Cassa. Nel ricorso per cassazione la Cassa ha dedotto: 1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, assumendo di poter introdurre il contributo di solidarietà per garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo; 2) errata interpretazione della normativa sopravvenuta, sostenendo che il contributo non fosse uno strumento straordinario e temporaneo ma stabile; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale e non quella decennale, anche alla luce dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che la Cassa non aveva il potere di istituire con regolamento un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già maturati, perché tale misura costituisce una prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost. e non rientra nei limiti dell'autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati. Ha inoltre ribadito che la finalità dell'equilibrio finanziario di lungo termine non è compatibile con un contributo avente natura provvisoria e limitata nel tempo. Quanto alla prescrizione, ha confermato che, quando è controversa la stessa misura del trattamento pensionistico per effetto di una trattenuta illegittima, il diritto alla riliquidazione delle somme indebitamente trattenute soggiace alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di lite e, poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta non accettata, ha applicato anche la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato dalla Cassa come base dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, ma ritenuto non idoneo a fondare l'istituzione del contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    disposizione regolamentare posta a fondamento della trattenuta; ritenuta illegittima perché eccede l'autonomia regolamentare e introduce una prestazione patrimoniale imposta senza base legale

  • delibera CNPADC 27.6.2013

    atto attuativo della trattenuta, privo di autonoma idoneità a legittimare il contributo in assenza di legge

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    norma che delimita l'autonomia regolamentare delle casse; non consente l'istituzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti già quantificati e attribuiti

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    la novella non attribuisce alla Cassa il potere di introdurre il contributo di solidarietà e si coordina con il sistema del pro rata

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalizzazione all'equilibrio finanziario di lungo termine; ritenuta non pertinente al contributo in esame, perché questo ha natura provvisoria e limitata nel tempo

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a legittimare per analogia il diverso contributo istituito dalla Cassa, essendo comunque espressione di una previsione di legge

  • art. 23 Cost.

    richiamato per affermare che la prestazione patrimoniale imposta richiede una base legislativa, mancante nel caso di specie

  • art. 38 Cost.

    richiamato nei motivi della Cassa in tema di autonomia e equilibrio previdenziale, senza esito favorevole

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione e alla disciplina applicabile alle casse privatizzate; la Corte esclude la questione di legittimità costituzionale

  • art. 2946 c.c.

    applicata dalla Corte come prescrizione ordinaria decennale del diritto alla riliquidazione delle somme indebitamente trattenute

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma ritenuto non applicabile quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico a seguito di trattenuta illegittima

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    richiamato come fonte della prescrizione quinquennale, ma la Corte lo colloca nel medesimo ambito della prescrizione breve solo per crediti liquidi ed esigibili

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    ritenuto riferito alla riliquidazione della pensione, non all'indebita trattenuta derivante da una prestazione patrimoniale illegittima; pertanto non impone la prescrizione quinquennale nel caso concreto

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata e per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati possono esercitare l'autonomia regolamentare solo nei limiti stabiliti dalla legge; non è consentito introdurre, con fonti interne, prestazioni patrimoniali imposte sui trattamenti pensionistici già liquidati quando manca una specifica base legislativa.
  • Un contributo di solidarietà applicato su pensioni già maturate e attribuite ha natura di prestazione patrimoniale imposta e resta soggetto alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
  • Le norme che autorizzano gli enti previdenziali a perseguire l'equilibrio finanziario di lungo periodo non legittimano misure aventi carattere provvisorio e limitato nel tempo, se non rientrano tra i criteri legali di determinazione del trattamento pensionistico.
  • Quando si contesta la stessa misura del trattamento pensionistico per effetto di trattenute illegittime, il diritto alla riliquidazione delle somme indebitamente trattenute è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; la prescrizione breve si applica solo a crediti liquidi ed esigibili già posti a disposizione dell'assicurato.
  • L'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la riliquidazione della pensione e non può essere esteso automaticamente alle controversie sull'indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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