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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06166/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un atto di accertamento con cui l'INPS aveva richiesto a un'azienda agricola il pagamento di contributi ritenuti non versati, in relazione a sgravi contributivi fruiti in modo ritenuto illegittimo ai sensi della l. n. 67/1988 e successive modifiche. Il giudizio di merito si era concluso con il rigetto dell'opposizione proposta dall'azienda agricola e la Corte d'appello aveva confermato tale decisione. Contro la sentenza d'appello la società aveva proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Tuttavia, prima della decisione, ha depositato memoria con atto di rinuncia al ricorso notificato all'INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre ritenuto sussistenti giusti motivi per non pronunciare condanna alle spese del giudizio di legittimità, valorizzando il fatto che la rinuncia era stata determinata da una precedente pronuncia della Corte di cassazione intervenuta tra le stesse parti e che aveva espresso per la prima volta il principio di diritto sulla fattispecie. La Corte ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato per effetto dell'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    consente la trattazione camerale e il differimento del deposito dell'ordinanza entro il termine indicato dalla norma.

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    la regola generale è la condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti, salva la possibilità di deroga in presenza di specifiche circostanze meritevoli.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in considerazione dell'esito del giudizio non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • l. n. 67/1988

    costituisce il riferimento normativo della pretesa contributiva relativa a sgravi ritenuti illegittimamente fruiti.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte, perché determina il venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • In caso di rinuncia al ricorso, la condanna alle spese del giudizio di legittimità può essere esclusa solo se ricorrono specifiche circostanze che giustifichino la deroga alla regola generale di rifusione a carico del rinunciante.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si definisce per estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso.
  • La sopravvenienza di una precedente pronuncia di legittimità resa tra le stesse parti e risolutiva della questione può integrare giusti motivi per compensare o non porre a carico del rinunciante le spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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