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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06154/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale notificata nel 2005 per premi previdenziali non pagati iscritti a ruolo dall'INAIL nei confronti di un comune. In primo grado e in appello è stata accolta l'eccezione di prescrizione del credito, ritenendosi applicabile il termine quinquennale e irrilevanti, ai fini interruttivi, sia un'iscrizione ipotecaria del 2010 sia un'istanza di rateizzazione presentata nel 2012. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: ha dedotto la violazione dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, degli artt. 2946, 2953 e 2944 c.c. e degli artt. 112, 615 e 617 c.p.c., sostenendo che la prescrizione non potesse essere rilevata nei termini affermati dalla corte di merito, che l'istanza di rateizzazione avrebbe dovuto essere valutata almeno come rinuncia alla prescrizione e che, non essendo stata opposta tempestivamente la cartella, il debitore non potesse più far valere la prescrizione. L'INAIL, costituitosi con controricorso adesivo, ha condiviso solo in parte l'impostazione del ricorso principale, insistendo sulla tesi della possibile rinuncia alla prescrizione tramite istanza di rateazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, il merito della pretesa contributiva può essere coltivato solo dall'ente impositore e non dal concessionario; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di interesse. Quanto al controricorso dell'INAIL, lo ha qualificato come ricorso incidentale adesivo, ma lo ha rigettato nel merito, affermando che la prescrizione dei contributi previdenziali è sottratta alla disponibilità delle parti e che un'istanza di rateizzazione presentata dopo la maturazione del termine non può valere come rinuncia alla prescrizione già compiuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società concessionaria per difetto di interesse, poiché la legittimazione a difendere il merito della pretesa contributiva spetta soltanto all'ente impositore. Ha inoltre qualificato il controricorso dell'INAIL come ricorso incidentale adesivo e lo ha rigettato, escludendo che l'istanza di rateizzazione possa essere considerata rinuncia alla prescrizione già maturata in materia previdenziale. Le spese di legittimità sono state compensate tra tutte le parti, con accertamento dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    In materia di riscossione dei crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva spetta al solo ente impositore, non al concessionario della riscossione.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla prescrizione ordinaria, ma la Corte non ne fa applicazione nel caso, ritenendo decisiva la disciplina speciale della prescrizione dei crediti previdenziali.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare la disciplina speciale della prescrizione dei crediti previdenziali e del loro regime di indisponibilità.

  • art. 2944 c.c.

    Invocato per sostenere la rinuncia alla prescrizione; la Corte esclude che l'istanza di rateizzazione possa valere come rinuncia alla prescrizione già maturata in materia previdenziale.

  • art. 112 c.p.c.

    Dedotto come violato, ma la Corte non accoglie la censura, poiché assorbe la questione nel difetto di interesse del concessionario.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisi ragioni per esaminare il merito della doglianza.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente, ma non determinante ai fini dell'esito, dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 370 c.p.c.

    La Corte precisa che il controricorso non può avere contenuto adesivo al ricorso, e che l'adesione alle censure del ricorrente va qualificata come ricorso incidentale adesivo.

  • art. 327 c.p.c.

    Il ricorso incidentale adesivo è ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine lungo, in assenza di notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla portata dei principi di diritto enunciati in giurisprudenza precedente.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    Le contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate oltre il termine quinquennale; la prescrizione maturata è indisponibile.

  • art. 55, comma 2, r.d.l. n. 1827/1935

    La Corte lo richiama come antecedente normativo del principio di irrinunciabilità della prescrizione dei contributi previdenziali.

  • art. 2940 c.c.

    La disciplina generale che consente di trattenere quanto spontaneamente pagato in adempimento di debito prescritto è derogata, in materia previdenziale, dall'obbligo di restituzione d'ufficio del pagamento del debito prescritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo alla riscossione di crediti previdenziali, il concessionario della riscossione non è legittimato a far valere nel giudizio di legittimità censure che attengono al merito della pretesa contributiva, poiché tale legittimazione spetta esclusivamente all'ente impositore.
  • Quando una cartella esattoriale validamente notificata non è stata tempestivamente opposta, il debitore può far valere solo la prescrizione eventualmente maturata dopo la notifica del titolo.
  • In materia di contribuzioni previdenziali, la prescrizione compiuta è sottratta alla disponibilità delle parti e non può essere validamente rinunciata mediante atti successivi al decorso del termine, come istanze di rateizzazione o dilazione presentate dopo la maturazione della prescrizione.
  • Il controricorso che non si limiti a difendere la decisione impugnata ma aderisca alle censure del ricorrente deve essere qualificato, sostanzialmente, come ricorso incidentale adesivo.
  • L'istanza di rateizzazione, di per sé, non integra fatto interruttivo della prescrizione e, se successiva alla sua maturazione, non può riespandere un credito estinto per prescrizione in materia previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessario

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