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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06135/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un giudizio promosso da un lavoratore contro una società di persone poi cancellata dal registro delle imprese, con successiva interruzione del processo e riassunzione nei confronti dei due ex soci, quali successori della società estinta. La Corte d'appello ha respinto l'eccezione di inammissibilità della riassunzione, ha ritenuto tardiva la costituzione della società in primo grado e, conseguentemente, ha dichiarato inutilizzabili le prove assunte su sua iniziativa; sulla base delle prove testimoniali, dell'interrogatorio di uno dei soci, dei documenti e della c.t.u., ha riconosciuto al lavoratore differenze retributive per lavoro straordinario e altre voci. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: 1) nullità del procedimento e della sentenza per asserita inammissibilità della riassunzione, perché l'atto avrebbe indirizzato le conclusioni contro la società estinta e non contro i soci persone fisiche; 2) violazione delle norme sulla riassunzione e sull'estinzione della società; 3) nullità della c.t.u. per avere il consulente individuato i contratti collettivi applicabili senza un chiarimento del Collegio; 4) violazione dell'onere della prova e delle norme sulla c.t.u., sostenendo che il lavoratore aveva depositato solo schede riassuntive dei contratti collettivi e che il giudice aveva impropriamente delegato al consulente l'individuazione del contratto applicabile; 5) violazione delle norme sulle prove in appello, assumendo che le prove della società tardivamente costituita fossero comunque indispensabili e quindi ammissibili; 6) violazione della disciplina sull'orario di lavoro discontinuo e omesso esame di fatti decisivi circa la discontinuità e l'autonomia del lavoratore nell'uso del mezzo; 7) violazione delle norme sulle spese di lite per mancata compensazione nonostante la soccombenza reciproca. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo valida la riassunzione perché dall'atto risultava in modo chiaro la volontà di rivolgersi ai soci quali successori della società estinta; ha escluso vizi nella c.t.u. e nella prova del contratto collettivo applicabile; ha confermato la decadenza dalle prove della parte tardivamente costituita e ha negato l'ammissibilità in appello di prove non nuove; ha dichiarato inammissibile o infondato il motivo sull'orario discontinuo e ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione sulle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la sentenza d'appello che aveva condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del lavoratore di euro 36.718,16 a titolo di differenze retributive. Ha escluso l'inammissibilità della riassunzione del processo dopo l'estinzione della società, rilevando che l'atto notificato ai soci conteneva in modo univoco la volontà di proseguire il giudizio nei loro confronti quali successori della società cancellata; ha inoltre respinto le doglianze sulla c.t.u. e sulla individuazione del contratto collettivo applicabile, osservando che nel merito era sufficiente la produzione delle schede riassuntive e che il giudice aveva aderito alle conclusioni del consulente con motivazione logica e adeguata. Ha considerato corretto il rilievo della tardiva costituzione in primo grado della parte datoriale, con conseguente decadenza dalle istanze istruttorie, e ha escluso che in appello potessero essere ammessi mezzi istruttori non nuovi solo perché già valorizzati dal primo giudice in modo erroneo. Sul settimo motivo, la Corte ha affermato che la regolazione delle spese e l'eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa, profilo non ravvisato nel caso concreto. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché l'intimato non ha svolto difese; è stato altresì dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 303 c.p.c.

    La riassunzione deve contenere i requisiti formali e sostanziali idonei a proseguire il giudizio interrotto; nel caso concreto l'atto è stato ritenuto sufficiente perché chiaramente diretto ai soci quali successori della società estinta.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    L'atto di riassunzione deve avere il contenuto idoneo a consentire la prosecuzione dell'originario giudizio; la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito dall'atto notificato ai soci.

  • art. 110 c.p.c.

    In caso di estinzione della società nel corso del giudizio, la legittimazione processuale e sostanziale si trasferisce ai soci quali successori universali nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 300 c.p.c.

    L'estinzione della società in pendenza del giudizio integra un evento interruttivo disciplinato dalle norme sull'interruzione del processo.

  • art. 302 c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sull'interruzione e riassunzione del processo.

  • art. 305 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina della prosecuzione del processo interrotto mediante riassunzione.

  • art. 2312 c.c.

    La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e il venir meno della capacità processuale, con successione dei soci.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di nullità del procedimento o della sentenza; le doglianze sono state respinte o dichiarate infondate.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge, tutte respinte perché infondate o prive di decisività.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è configurabile rispetto a questioni giuridiche come l'individuazione del contratto collettivo o la qualificazione dell'attività lavorativa.

  • art. 92 disp. att. c.p.c.

    In tema di consulenza tecnica, il consulente non ha esorbitato dai poteri, poiché il giudice ha fatto proprie le sue conclusioni e le ha ritenute adeguatamente chiarite anche a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte.

  • art. 2697 c.c.

    Non è stata ravvisata violazione dell'onere della prova, poiché il lavoratore aveva comunque prodotto schede riassuntive dei contratti collettivi e la censura mirava in realtà alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato per l'ammissibilità di prove ritenute indispensabili nel rito del lavoro; la Corte ha escluso che i mezzi dedotti dalla parte tardivamente costituita fossero prove nuove e indispensabili.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel giudizio d'appello del lavoro possono essere ammesse solo prove nuove e indispensabili; non lo sono quelle già decadute in primo grado o dedotte in modo non conforme alla legge.

  • art. 155 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla tardiva costituzione della parte convenuta in primo grado, correttamente accertata dalla Corte territoriale.

  • art. 3 r.d.l. 692/1923

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la natura discontinua dell'attività e il diverso regime dell'orario di lavoro; la censura è stata dichiarata inammissibile o infondata.

  • art. 3 d.lgs. 234/2007

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al carattere discontinuo del lavoro; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 11 bis c.c.n.l. Autotrasporto Merci Artigianato 10.5.2001

    Invocato per sostenere l'applicabilità della disciplina sul lavoro discontinuo; la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e comunque infondata.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza, ma il sindacato di legittimità resta limitato al divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei casi consentiti dalla legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di estinzione della società di persone nel corso del giudizio, il processo si interrompe e può essere validamente riassunto nei confronti dei soci quali successori; la riassunzione non è viziata se, dal contenuto complessivo dell'atto, risulta in modo univoco la volontà di agire contro i soci in tale qualità, anche se non è usata una formula sacramentale.
  • Nel giudizio di merito il giudice può ricorrere ai propri poteri istruttori per acquisire o valutare il contratto collettivo applicabile; la censura di violazione dell'onere della prova non è fondata quando la parte abbia comunque prodotto elementi documentali idonei e la doglianza investa in realtà la valutazione del materiale probatorio.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può sostituirsi all'onere di allegazione delle parti, ma il giudice può aderire alle conclusioni del consulente se queste siano motivate, logicamente coerenti e chiarite anche a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte.
  • Nel rito del lavoro, l'ammissione in appello di prove è ammessa solo se si tratta di prove nuove e indispensabili; non sono ammissibili come "nuove" le prove già decadute in primo grado o quelle la cui assunzione sia avvenuta in contrasto con le regole processuali del primo grado.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non è utilizzabile per contestare questioni di qualificazione giuridica, come l'individuazione del contratto collettivo applicabile o la qualificazione dell'attività lavorativa come discontinua o autonoma.
  • In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità non consente di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla compensazione; la censura è ammissibile solo se le spese siano poste a carico della parte vittoriosa in violazione del principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppello
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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