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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30023/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento emesso per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2013, notificato al titolare di un CTD ritenuto coobbligato solidale con una società estera di raccolta scommesse. L'Amministrazione aveva fondato la pretesa sulle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società estera, sui dati informatici acquisiti e sui dati del totalizzatore nazionale, quantificando la base imponibile in via induttiva. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi: nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sul motivo relativo al difetto di motivazione dell'avviso; violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi per mancata allegazione dei documenti richiamati; violazione dell'art. 2697 c.c. per carenza di prova della pretesa tributaria; motivazione apparente e travisamento della prova quanto alla ritenuta inattendibilità delle movimentazioni bancarie e alla ritenuta prosecuzione dell'attività fino a fine 2013; omesso esame del fatto decisivo della cessazione dell'attività al 10 giugno 2013. Il ricorrente sosteneva anche che la procedura di regolarizzazione fiscale prevista dalle leggi di stabilità non poteva essere riferita alla sua posizione, poiché l'attività era cessata prima della data richiesta per l'adesione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che la sentenza d'appello era effettivamente omissiva sul motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto, ma ha ritenuto di poter decidere direttamente nel merito, senza rinvio, perché la questione era di puro diritto e non richiedeva ulteriori accertamenti di fatto. Nel merito ha escluso che vi fosse nullità dell'avviso per difetto di motivazione o per mancata allegazione dei documenti richiamati, osservando che l'atto era sufficientemente motivato e che, in caso di motivazione per relationem, non è necessario allegare tutto ciò che è solo richiamato se il contenuto essenziale è già noto o riprodotto. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla prova della pretesa, affermando che, per i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale e operanti fuori dal circuito legale, l'accertamento può essere fondato su presunzioni e su dati e notizie comunque acquisiti, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Le censure sulla motivazione apparente e sul preteso travisamento della prova sono state respinte o dichiarate inammissibili; anche il motivo sull'omesso esame del fatto storico è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro per la censura di omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell'avviso

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza e vizio processuale

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione ai motivi di ricorso nel processo tributario

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ne ribadisce la sufficienza quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza difensiva; la Corte esclude la lesione del diritto di difesa perché la motivazione dell'atto era sufficiente

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per affermare che, accertata la nullità della sentenza, la Corte può decidere nel merito se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale base normativa dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati, salvo riproduzione del contenuto essenziale

  • art. 1, comma 643, L. n. 190 del 2014

    individua la procedura di regolarizzazione fiscale per i soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014; la Corte esclude che fosse applicabile al caso, perché l'attività del ricorrente era cessata prima

  • art. 1, comma 926, L. n. 208 del 2015

    richiamato in combinazione con la disciplina di regolarizzazione fiscale delle scommesse

  • art. 24, comma 8, d.l. n. 98 del 2011

    richiamato per affermare la possibilità per l'Ufficio di procedere a rettifica e accertamento anche con metodologie induttive

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la doglianza sull'onere della prova; la Corte ritiene che, nell'accertamento induttivo presuntivo, l'onere di dimostrare un imponibile inferiore grava sul contribuente

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la censura di motivazione apparente della sentenza tributaria

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato in tema di requisiti della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella censura di travisamento della prova; la Corte osserva che il rimedio non è quello dedotto come nullità processuale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la censura è dichiarata inammissibile per doppia conforme

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia decisione conforme

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalle Sezioni Unite in tema di revocazione per errore di fatto nel travisamento della prova

Massime di principio

  • La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi efficacemente sull'"an" e sul "quantum"; non è necessaria l'allegazione di tutti i documenti richiamati se il loro contenuto essenziale è già noto, riprodotto o comunque non indispensabile a integrare la motivazione.
  • Negli accertamenti tributari fondati su motivazione per relationem, occorre distinguere tra motivazione dell'atto e prova della pretesa: la mancata produzione in giudizio di tutti i documenti richiamati non determina di per sé l'illegittimità dell'avviso quando l'atto espone già gli elementi essenziali della base imponibile.
  • In materia di imposta sulle scommesse, per i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale e operanti fuori dal circuito legale, l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo su base presuntiva anche utilizzando dati e notizie comunque acquisiti; in tale contesto l'onere di dimostrare un imponibile inferiore grava sul contribuente.
  • La procedura di regolarizzazione fiscale prevista per i soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 non è applicabile a chi abbia cessato l'attività prima di quella data, poiché manca il presupposto soggettivo richiesto dalla legge.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non integra automaticamente un vizio di nullità deducibile ex art. 360, n. 4, c.p.c.; il relativo rimedio dipende dalla natura dell'errore e, nei casi appropriati, può spettare alla revocazione per errore di fatto o ai mezzi di impugnazione tipici previsti dal codice.
  • In presenza di doppia decisione di merito conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile salvo che il ricorrente indichi specificamente i profili di divergenza tra le due decisioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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