Cassazione Civile, Ordinanza n. 29948/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un atto di recupero di credito notificato dall'Agenzia delle Entrate per il periodo d'imposta 2012, relativo all'indebito utilizzo in compensazione di un credito d'imposta superiore a quello spettante. I giudici tributari di merito avevano accolto il ricorso della contribuente ritenendo nullo l'atto per violazione del contraddittorio preventivo, in particolare dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, sul presupposto che l'atto fosse stato emesso prima dello spirare del termine dilatorio di 60 giorni senza urgenza. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, sostenendo che nella fattispecie non sussistesse un obbligo di contraddittorio preventivo e che, comunque, il termine dilatorio non fosse applicabile, trattandosi di controllo svolto in via cartolare, con invio di questionario e richiesta di documentazione alla contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera solo nei casi di accesso, ispezione o verifica effettuati presso la sede del contribuente, e non anche nei controlli cd. a tavolino svolti presso l'Amministrazione sulla base di dati e documenti acquisiti. Poiché nella specie l'attività di controllo era stata esclusivamente cartolare e non risultavano accessi nei locali della società, la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell'atto per mancato rispetto del termine dilatorio è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura in cassazione è stata formulata per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Il termine dilatorio di 60 giorni per l'emissione dell'atto impositivo opera solo in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente, non nei controlli cartolari.
art. 1, comma 421, L. n. 311 del 2004
Consente all'Agenzia delle Entrate di emanare un atto di recupero motivato per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, anche in compensazione.
art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997
Richiamato quale disciplina della compensazione fiscale dei crediti.
art. 60, D.P.R. n. 600 del 1973
Indicato come modalità di notificazione dell'atto di recupero.
art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992
L'atto di recupero è autonomamente impugnabile come atto impositivo.
art. 7, L. n. 241 del 1990
Richiamato in relazione alla diversa ipotesi di obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, non ritenuta decisiva nel caso esaminato.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica solo agli accertamenti eseguiti mediante accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente, non ai controlli svolti esclusivamente in ufficio sulla base di documentazione acquisita o fornita dal contribuente stesso.
- L'atto di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati ha natura di atto impositivo autonomamente impugnabile e non è invalido per il solo fatto di non essere preceduto da un avviso di accertamento.
- In materia di recupero di crediti d'imposta, la violazione del contraddittorio preventivo non può essere affermata in astratto, ma va verificata alla luce della concreta modalità del controllo svolto dall'amministrazione.
- La nullità dell'atto per omessa comunicazione o mancato contraddittorio non può essere dichiarata quando la disciplina applicabile non prevede quel segmento procedimentale per la specifica forma di controllo adottata.
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