Cassazione Civile, Ordinanza n. 29946/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di controlli fiscali, l'Amministrazione finanziaria contestava a una società di capitali la deduzione dal reddito d'impresa e la detrazione IVA di costi documentati da fatture emesse da due associazioni sportive dilettantistiche. Poiché per una delle due associazioni l'Ufficio riteneva non adeguatamente documentate le prestazioni di sponsorizzazione, emetteva avviso di accertamento per operazioni oggettivamente inesistenti. In conseguenza, venivano emessi anche avvisi di accertamento a carico dei due soci, per imputazione dei maggiori utili accertati in capo alla società a ristretta base sociale. I contribuenti impugnavano gli atti e ottenevano accoglimento nei due gradi di merito. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo: nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva deciso senza una reale valutazione critica delle censure d'appello e con motivazione solo apparente, richiamando in modo confuso la decisione di primo grado e generiche "emergenze probatorie". I contribuenti proponevano controricorso e ricorso incidentale, lamentando a loro volta l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per incertezza dell'oggetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di specificità e ha invece accolto il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la sentenza d'appello era nulla per motivazione apparente, perché si limitava a un richiamo non autosufficiente alla decisione di primo grado e ad altri riferimenti generici, senza indicare in modo chiaro e controllabile le ragioni della conferma della pronuncia di merito e senza dare conto dell'esame delle censure formulate dall'Ufficio. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese. Il ricorso incidentale dei contribuenti è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente o mancante.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione della decisione giudiziale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto ovvero se la motivazione è solo apparente.
Nel processo tributario la decisione deve essere motivata in modo idoneo a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
Richiamato dai contribuenti nel ricorso incidentale per denunciare l'incertezza dell'oggetto dell'appello.
Richiamato dai contribuenti nel ricorso incidentale per sostenere l'omessa pronuncia sulla loro eccezione di inammissibilità dell'appello.
Citate le difese dei contribuenti in relazione al deposito di memoria in prossimità dell'adunanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione apparente non consente una nuova valutazione del merito, ma solo il controllo sulla coerenza logico-formale e sulla sufficienza giuridica della motivazione resa dal giudice di merito.
- È nulla, per difetto del minimo costituzionale di motivazione, la sentenza che non espliciti gli elementi posti a base del decisum oppure li indichi in modo meramente assertivo o generico, impedendo ogni controllo sull'iter argomentativo.
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se la sentenza che la utilizza è autosufficiente, cioè riproduce o comunque rende chiaramente percepibili i contenuti richiamati e li sottopone a una autonoma valutazione critica.
- La sentenza d'appello che si limiti a recepire la pronuncia di primo grado senza dare conto dell'esame dei motivi di gravame e delle difese delle parti incorre in nullità per motivazione apparente.
- Il ricorso incidentale resta assorbito quando l'accoglimento del ricorso principale determina la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
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