Cassazione Civile, Ordinanza n. 29952/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2008, fondato sul redditometro ex art. 38 d.P.R. 600/1973, con cui veniva attribuito al contribuente un maggior reddito sinteticamente determinato sulla base di beni posseduti e spese sostenute. Il contribuente contestava l’atto sostenendo, tra l’altro, di avere disinvestito somme rilevanti nel corso del 2008, sufficienti a giustificare il tenore di vita e le spese, e di non avere personalmente sostenuto alcuni versamenti in conto capitale e investimenti, imputabili invece a una società di cui era socio. Dopo una prima fase di giudizio e un precedente intervento della Cassazione con rinvio, la causa era riassunta davanti alla CTR, che aveva confermato in parte la legittimità dell’accertamento con un ricalcolo dell’indice "casa". Contro tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: omessa pronuncia sulle deduzioni circa spese in realtà sostenute da terzi; omesso esame di fatti decisivi sulla provenienza da terzi degli investimenti; violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 per mancato rispetto del principio di diritto del precedente rinvio; violazione dell’art. 38 per mancato corretto ricalcolo del reddito presunto; ulteriore omesso esame sul quantum del reddito presunto dopo il ricalcolo. Nelle more, l’Amministrazione e il contribuente hanno poi dato atto della definizione agevolata della lite fiscale ai sensi della legge n. 197/2022, con pagamento della prima rata e venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite fiscale pendente ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, L. 197/2022, documentata da entrambe le parti, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha disposto la compensazione delle spese di lite. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamandone la natura eccezionale e sanzionatoria.
Norme richiamate
Disciplina dell’accertamento sintetico e dell’onere del contribuente di fornire prova contraria, anche in ordine all’entità e durata dei redditi esenti o soggetti a ritenuta che giustifichino la capacità di spesa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro per denunciare nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro per censurare omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, invocato per lamentare omessa pronuncia.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamo al rito tributario e alla disciplina processuale civile applicabile in via compatibile.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
art. 1, commi 186-202, legge n. 197/2022
Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, che ha determinato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 1, comma 194, legge n. 197/2022
Termine per il pagamento della prima rata degli importi dovuti nella definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L’ulteriore contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Quando interviene la definizione agevolata della lite fiscale pendente e le parti ne danno concordemente atto, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la compensazione delle spese se la sopravvenienza estingue l’interesse di entrambe le parti alla decisione.
- L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi espressamente previsti.
- Nei giudizi da accertamento sintetico, il contribuente che intenda superare la presunzione deve fornire prova idonea dei redditi esenti o soggetti a ritenuta, con specificazione di entità e durata, sulla base di documentazione adeguata.
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