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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29950/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una complessa attività di verifica fiscale svolta nei confronti di una società emittente fatture ritenute oggettivamente inesistenti e dei soggetti che avevano utilizzato tali fatture. L'Ufficio, dopo controlli incrociati, contestava a una società poi fallita l'indebita deduzione di costi e la conseguente evasione d'imposta per gli anni 2005, 2007, 2008 e 2009, notificando avvisi di accertamento anche alla contribuente quale presidente del consiglio di amministrazione e firmataria delle dichiarazioni fiscali, facendo valere la responsabilità per i debiti sociali ex art. 36, comma 4, d.P.R. n. 602/1973. Nei giudizi di merito i ricorsi venivano respinti, salvo limitate statuizioni su altro coobbligato e sulla riduzione delle sanzioni in appello per favor rei. In Cassazione la contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, mentre l'Agenzia resisteva con controricorso e ricorso incidentale. Prima dell'udienza, però, la ricorrente chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio avendo presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 5 l. n. 130/2022 e avendo pagato quanto dovuto. La Corte prendeva atto della documentazione prodotta e dello sgravio disposto dall'Amministrazione sugli avvisi impugnati.

La decisione

La Corte ha rilevato che erano integrati i presupposti per la definizione agevolata della lite tributaria pendente in Cassazione ai sensi dell'art. 5 l. n. 130/2022: sentenza della CTR depositata entro il termine, ricorso notificato nei termini, domanda presentata e importi dovuti pagati. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere/effetti della definizione agevolata. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale misura non si applichi nei casi di estinzione del giudizio, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 4, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale base della responsabilità per i debiti sociali dei soggetti indicati negli avvisi di accertamento

  • art. 5, l. n. 130/2022

    art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130

    consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione al ricorrere dei presupposti di data, valore e pagamento; il perfezionamento comporta l'estinzione del giudizio

  • d.P.R. n. 115/2002

    c.d. doppio contributo unificato

    la misura del raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame

  • D.Lgs. n. 158/2015

    richiamato nei gradi di merito per la riduzione delle sanzioni

  • artt. 81 c.p. e 2 D.Lgs. 74/2000

    artt. 81 c.p. e 2 del D.Lgs. 74/2000

    richiamati nella sentenza penale prodotta in giudizio, quale accertamento della responsabilità per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, se tempestivamente richiesta e perfezionata con il pagamento dovuto, determina l'estinzione del giudizio e rende non necessario esaminare i motivi di ricorso.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. n. 130/2022 occorre verificare i presupposti temporali della sentenza impugnata e della notificazione del ricorso, nonché il valore della lite e il corretto versamento delle somme dovute, tenendo conto di quanto già pagato in pendenza di giudizio.
  • Il raddoppio del contributo unificato costituisce misura di natura sostanzialmente sanzionatoria e, proprio per tale ragione, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica ai casi di estinzione del giudizio.
  • Quando la definizione agevolata si perfeziona, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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