Cassazione Civile, Ordinanza n. 29951/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti alla CTR Toscana un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2008, oltre interessi e sanzioni. La CTR, accogliendo l'appello dell'Erario, aveva ritenuto legittimo l'accertamento. In Cassazione il contribuente ha proposto ricorso con sette motivi, ma nelle more ha aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119/2018, depositando la domanda e le quietanze attestanti il pagamento integrale delle rate. Nessuna delle parti ha chiesto la trattazione entro il termine previsto e non risulta alcun diniego della definizione.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite tributaria e dell'integrale pagamento delle somme dovute, rilevando che entro il 31 dicembre 2020 non era stata presentata istanza di trattazione e che non risultava notificato e impugnato alcun diniego di condono. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate e la Corte ha dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018
definizione agevolata prevista
consente la definizione agevolata della controversia tributaria mediante domanda e pagamento delle somme dovute.
art. 6, commi 8, 9, 10, d.l. n. 119/2018
ai fini della definizione agevolata della controversia
la documentazione attestante la domanda e il pagamento integrale rileva ai fini dell'estinzione della lite.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione
in assenza di istanza di trattazione e di diniego della definizione, il processo si estingue per decorso del termine previsto.
art. 391 c.p.c.
fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma
resta salva la possibilità di riattivare la trattazione nei casi consentiti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
in caso di estinzione del giudizio non sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso
è il parametro dell'ulteriore importo eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria è validamente definita con la procedura di definizione agevolata e risulta l'integrale pagamento delle somme dovute, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, salvo che intervenga un diniego nei termini di legge.
- La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina della definizione agevolata consolida l'effetto estintivo del processo, se non risulta un diniego impugnato della definizione.
- In caso di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, non è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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