Cassazione Civile, Ordinanza n. 14370/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata da AdER per undici cartelle di pagamento, che la società assumeva mai regolarmente notificate. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la Corte tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione solo per una cartella, ritenendone viziata la notifica, e aveva invece confermato la validità delle altre notifiche, sia eseguite via PEC sia tramite servizio postale ordinario. In Cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (1) nullità/falsa applicazione degli artt. 77 e 100 c.p.c. per asserita carenza di legittimazione processuale di AdER, perché costituitasi a mezzo avvocato del libero foro con procura non depositata e non allegata; (2) falsa applicazione dell'art. 276 c.p.c. per violazione del Protocollo d'intesa AdER-Avvocatura dello Stato, che a suo dire imporrebbe il patrocinio erariale; (3) violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2712 e 2719 c.c. per avere il giudice d'appello ignorato l'efficacia del disconoscimento di conformità all'originale delle copie prodotte; (4) falsa applicazione delle norme sulla notifica via PEC e della disciplina delle notifiche delle cartelle, sostenendo che l'invio da indirizzi non risultanti nei pubblici registri rendesse invalide le notifiche. AdER ha resistito e proposto ricorso incidentale per la parte soccombente, censurando la decisione nella parte in cui aveva ritenuto indispensabile, per una cartella notificata tramite raccomandata ordinaria ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, anche l'invio della raccomandata informativa (CAN), requisito che secondo l'ente non è richiesto in tale ipotesi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondati o in parte inammissibili i primi quattro motivi. Ha invece accolto il ricorso incidentale di AdER, cassando la sentenza limitatamente al punto in cui aveva ritenuto necessaria la CAN per una notifica di cartella eseguita direttamente dall'agente della riscossione mediante plico raccomandato. Decidendo nel merito, la Corte ha ritenuto rituale e tempestiva anche la notifica della cartella residua e ha quindi rigettato integralmente il ricorso originario della società contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state poste a carico della società soccombente, con ulteriore attestazione del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione processuale della controparte; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile/infondata perché non specificamente localizzata nei gradi di merito e comunque priva di fondamento alla luce della procura notarile richiamata.
Usato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla legittimazione processuale della controparte; la Corte non ha accolto la censura.
Invocato per contestare il mancato ricorso all'Avvocatura dello Stato; la Corte ha affermato che la difesa a mezzo di libero foro è legittima nei casi previsti dalla convenzione e non richiede formalità ulteriori quando ricorrano i presupposti convenzionali.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre vizio di motivazione/violazione del contenuto della sentenza sul disconoscimento delle copie; la Corte ha escluso l'errore del giudice di merito perché la contestazione era generica.
Richiamato insieme alle norme sulle copie documentali; la Corte ha ribadito che il disconoscimento deve essere specifico e circostanziato.
Richiamato sulla contestazione delle riproduzioni meccaniche; la Corte ha ritenuto inefficace il disconoscimento generico della conformità delle copie all'originale.
Richiamato sulle copie fotografiche di documenti; il disconoscimento deve essere chiaro e specifico, altrimenti resta privo di effetti.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973
Norma invocata dalla società sulle modalità di notifica; la Corte ha ritenuto infondata la censura, osservando che non era dirimente per tutte le cartelle e che la notifica via PEC all'agente della riscossione non era invalida per il solo uso di un indirizzo non coincidente con l'INI-PEC.
Richiamato sulla notifica telematica; la Corte ha precisato che il requisito dell'indirizzo risultante da pubblici elenchi riguarda in modo rigoroso il destinatario e non necessariamente il mittente, specie in relazione alla P.A.
Richiamato nella censura sulle notifiche telematiche; la Corte ha affermato che la normativa non impone, per il notificante, la stessa rigidità prevista per l'indirizzo del destinatario.
art. 57-bis, comma 1, d.lgs. 82/2005
Richiamato dalla società per contestare la notifica PEC; la Corte ha ritenuto che non incidesse sulla validità della notifica eseguita da AdER.
Norma centrale sulla notifica delle cartelle di pagamento: la Corte ha chiarito che, quando l'agente della riscossione notifica direttamente la cartella a mezzo raccomandata, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non è necessario l'ulteriore invio della raccomandata informativa (CAN) se il plico è stato consegnato a persona prevista dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale soccombente.
art. 43, comma 4, r.d. 1611/1933
Richiamato per delimitare le ipotesi in cui è possibile derogare al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in presenza di apposita delibera motivata o di conflitto/indisponibilità.
art. 4 d.lgs. 50/2016
Richiamato nel ragionamento sulla scelta del difensore esterno da parte di AdER nei casi consentiti dalla convenzione e dalla disciplina degli affidamenti.
art. 17 d.lgs. 50/2016
Richiamato insieme all'art. 4 d.lgs. 50/2016 nella disciplina del ricorso a legali esterni nei casi consentiti.
art. 1, comma 5, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016
Richiamato per individuare i criteri generali di organizzazione della difesa di AdER e il rapporto con la convenzione con l'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La contestazione della rappresentanza processuale di una persona giuridica o di un ente pubblico, quando la procura alle liti richiami un atto notarile o altro titolo idoneo, deve essere specifica e tempestivamente dedotta; in difetto, la doglianza è inammissibile o comunque infondata e grava sulla parte che contesta l'onere di dimostrare l'irregolarità del conferimento del potere rappresentativo.
- L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato e dalla disciplina di settore; non è necessaria una formale delibera ogni volta che la scelta del patrocinio discenda dai presupposti convenzionali o dalla indisponibilità dell'Avvocatura, salvo le ipotesi in cui la difesa sia riservata all'Avvocatura o ricorrano conflitto o altre condizioni speciali.
- Il disconoscimento della conformità all'originale di copie documentali deve essere chiaro, specifico e circostanziato: una contestazione generica o di stile è inefficace e non impedisce al giudice di valorizzare le copie prodotte.
- Nella notifica delle cartelle di pagamento eseguita direttamente dall'agente della riscossione mediante plico raccomandato ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, la consegna a persona diversa dal destinatario, purché rientrante tra i soggetti indicati dalla norma, perfeziona la notificazione senza necessità di un'ulteriore raccomandata informativa.
- Per la notifica via PEC, l'eventuale utilizzo da parte del mittente di un indirizzo non presente nei registri pubblici non determina automaticamente la nullità dell'atto, se dalla comunicazione risulta comunque chiara la provenienza e il destinatario non allega un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
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