Cassazione Civile, Ordinanza n. 14330/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda del condominio volta ad accertare la simulazione assoluta di un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 18 febbraio 2020 tra una società e una persona fisica. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Milano, su impugnazione della società e della controparte privata, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda del condominio, condannandolo alle spese di entrambi i gradi verso le appellanti e compensando le spese tra queste ultime e la parte intervenuta in primo grado. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) travisamento della prova; 2) violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 1415, comma 2, c.c. e all’art. 2645-bis c.c.; 3) nullità della sentenza per omesso rilievo della cessazione della materia del contendere; 4) violazione degli artt. 91 e 100 c.p.c. in tema di soccombenza virtuale. Nel corso del giudizio di legittimità il condominio ha rinunciato al ricorso principale. Le parti appellate hanno resistito anche con ricorso incidentale, articolato in due motivi: il primo sulla mancata liquidazione del contributo unificato e del bollo nella condanna alle spese; il secondo sulla illegittimità della compensazione delle spese disposta dalla corte territoriale nei confronti dell’interveniente, ritenuta dal giudice d’appello mera adiuvandum del condominio e non sostanzialmente aggravante delle difese altrui.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione limitatamente al ricorso principale per effetto della rinuncia tempestivamente depositata. Ha quindi esaminato il ricorso incidentale: ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, perché il contributo unificato e il bollo sono recuperabili in forza del titolo esecutivo costituito dalla condanna alle spese anche senza espressa menzione; ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo illegittima la compensazione integrale delle spese tra l’interveniente e le appellanti, poiché la valutazione sulla limitata entità o utilità dell’attività difensiva non integra una grave ed eccezionale ragione idonea a derogare al principio di soccombenza. La sentenza impugnata è stata cassata sul punto e la Corte, decidendo nel merito, ha condannato l’interveniente al pagamento delle spese di primo e secondo grado in favore delle appellanti, e ha regolato le spese del giudizio di legittimità tra le parti secondo l’esito della rinuncia e dell’accoglimento del ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso principale è valida se rispetta i requisiti formali prescritti
art. 391 c.p.c.
la rinuncia produce l’estinzione del giudizio limitatamente al ricorso al quale si riferisce
art. 334 c.p.c.
l’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta dalla parte contro cui è stata proposta impugnazione, anche se è decorso il termine; la rinuncia all’impugnazione principale non ne determina l’inefficacia
art. 371 c.p.c.
non contiene distinzioni che limitino la proponibilità dell’impugnazione incidentale tardiva in relazione all’autonomia del capo impugnato
art. 100 c.p.c.
è richiamato in relazione all’interesse ad agire/impugnare, ma il primo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse
art. 1415 c.c.
è richiamato dal ricorrente principale a sostegno della domanda di accertamento della simulazione, ma la questione non è decisa nel merito per l’estinzione del ricorso principale
art. 2645-bis c.c.
è richiamato dal ricorrente principale a sostegno della censura sulla simulazione/preliminare trascritto, ma la questione non è decisa nel merito
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza; la compensazione disposta dalla corte territoriale è stata ritenuta erronea nei confronti dell’interveniente
art. 92 c.p.c.
la compensazione è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe
art. 384 c.p.c.
consente la decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
la rinuncia al ricorso non comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale estingue il giudizio solo nei limiti di tale impugnazione e non travolge l’impugnazione incidentale tardiva, che resta esaminabile se la parte era destinataria dell’impugnazione principale.
- L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile in base al dato letterale dell’art. 334 c.p.c.: rileva la qualità di destinatario dell’impugnazione principale, non il carattere autonomo del capo investito né la preesistenza dell’interesse a impugnare.
- La liquidazione o il recupero del contributo unificato non richiedono una specifica menzione nella condanna alle spese, poiché si tratta di obbligazione restitutoria predeterminata ex lege che il titolo sulle spese consente comunque di azionare.
- La compensazione delle spese non può essere giustificata dal solo rilievo che l’attività difensiva della parte vittoriosa sia stata limitata o poco onerosa: una simile valutazione può incidere sulla quantificazione, ma non integra di per sé gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
- Chi interviene nel processo resta soggetto al principio della soccombenza; la mera qualificazione dell’intervento come accessorio o non aggravante non legittima la compensazione integrale delle spese in assenza dei presupposti normativi.
- Quando la cassazione accoglie il motivo relativo alle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito sulla regolazione delle spese del giudizio di merito e di legittimità.
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