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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14337/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da due distinti avvisi di accertamento notificati, per l’anno d’imposta 2015, a una società e al suo socio al 50%. Nei confronti della società, l’Ufficio aveva rettificato la perdita dichiarata, recuperando a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, dopo che un questionario e inviti al contraddittorio non avevano avuto esito. La società aveva impugnato l’atto producendo solo in giudizio fatture e documentazione contabile e chiedendo anche una CTU per la quantificazione di costi e IVA detraibile. Nei confronti del socio, l’Ufficio aveva emesso un autonomo avviso per omessa dichiarazione, recuperando redditi di capitale, lavoro dipendente e diversi, con relativa IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni; il socio aveva impugnato richiamando anche le contestazioni mosse dalla società. La CGT di secondo grado, riuniti i giudizi e svolta CTU, aveva accolto parzialmente gli appelli, rideterminando le imposte e le sanzioni sulla base della documentazione tardivamente prodotta e facendo riverberare tale rideterminazione anche sulla posizione del socio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto valutare la documentazione prodotta solo in giudizio né disporre CTU su di essa, perché la contribuente non aveva adempiuto alle richieste di esibizione formulate in sede amministrativa e non aveva dimostrato una causa non imputabile dell’omissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché il giudice d’appello, da un lato, non aveva verificato l’utilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente alla luce della mancata risposta agli inviti dell’Ufficio e, dall’altro, non aveva esaminato né la dedotta giustificazione dell’inadempimento per le restrizioni Covid-19 né l’eventuale carattere doloso del rifiuto di esibizione. Inoltre, ha affermato che la CTU non può avere funzione acquisitiva di documenti non tempestivamente prodotti secondo le regole processuali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    la preclusione probatoria per la mancata esibizione opera solo per elementi informativi univocamente favorevoli al contribuente e va interpretata in senso restrittivo; il contribuente può superarla solo se dimostra una causa non imputabile dell’omissione, da verificare espressamente dal giudice

  • art. 32, comma 5, d.P.R. n. 600/1973

    richiama i termini e le modalità per la produzione tardiva dei documenti e la necessità di valutare la congruità della dichiarazione di non poter adempiere per causa non imputabile

  • art. 7, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale sulla prova nel processo tributario, in collegamento con il divieto di utilizzare documenti tardivamente acquisiti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare la violazione di legge

  • artt. 24 e 53 Cost.

    evocati per leggere la disciplina dell’inutilizzabilità in modo non irragionevolmente restrittivo, così da non comprimere il diritto di difesa e il dovere di concorrere alle spese pubbliche

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla Corte costituzionale nella valutazione di legittimità della disciplina della preclusione probatoria

  • art. 14, comma 3, lett. g), Patto internazionale sui diritti civili e politici

    richiamato dalla Corte costituzionale nel giudizio di costituzionalità della disciplina dell’inutilizzabilità

  • art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in comparazione come disciplina analoga per l’IVA, avente presupposto nel rifiuto doloso di esibizione

Massime di principio

  • La preclusione probatoria derivante dalla mancata esibizione di documenti in sede amministrativa deve essere interpretata in senso restrittivo e opera solo per documenti/elementi informativi univocamente favorevoli al contribuente, cioè potenzialmente idonei a impedire o ridurre la pretesa fiscale.
  • Il contribuente può superare l’inutilizzabilità della produzione tardiva solo allegando e provando una causa non imputabile dell’omissione; il giudice di merito deve verificare in modo espresso la veridicità e la congruità della giustificazione addotta.
  • La nozione di causa non imputabile comprende eventi estranei alla sfera di controllo del contribuente, ma non copre il rifiuto sostanziale di esibizione sorretto dalla coscienza e volontà di impedire l’ispezione documentale.
  • La sanzione dell’inutilizzabilità non può operare rispetto a documenti o dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, né rispetto a elementi di contenuto misto, anche solo parzialmente sfavorevoli per il contribuente.
  • La consulenza tecnica d’ufficio, anche quando percipiente, non può sanare la tardiva produzione documentale né acquisire documenti non prodotti tempestivamente dalle parti; le conclusioni del CTU fondate su tali documenti sono inutilizzabili.
  • Nel processo tributario, la valutazione della prova deve rispettare le preclusioni derivanti dalla fase amministrativa e le regole di riparto dell’onere probatorio, senza trasformare la CTU in uno strumento surrogatorio dell’attività probatoria delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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