Cassazione Civile, Ordinanza n. 14334/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un fabbricato sito in Grottolella, acquistato da un privato e già danneggiato dal sisma del 1980. Il proprietario chiedeva al Comune i titoli edilizi per ristrutturare l'immobile; il Sindaco, all'epoca in carica, attestava falsamente che il nuovo piano regolatore generale era già stato approvato dalla Regione Campania e prevedeva la demolizione del fabbricato, l'espropriazione dell'area e la destinazione a verde pubblico. In sede amministrativa e penale l'atto falso veniva poi smentito e il Sindaco veniva ritenuto responsabile anche civilmente. In sede civile il proprietario agiva per il risarcimento dei danni contro Comune e Sindaco. Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda; la Corte d'appello riduceva il risarcimento, riconoscendo solo i costi tecnici e una parte del danno morale, ma escludendo il preteso danno da disagio abitativo e ridimensionando il danno patrimoniale. Il ricorrente per cassazione ha dedotto cinque motivi: 1) violazione di legge e vizi motivazionali per avere la Corte d'appello negato il nesso causale tra falso e disagio abitativo, discostandosi dalla CTU e dalle prove; 2) nullità per ultrapetizione e violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum, assumendo che la Corte avesse posto a base della decisione ragioni non dedotte dagli appellanti; 3) violazione di giudicato interno, sostenendo che fosse incontestato il diritto a ristrutturare o demolire/ricostruire l'immobile in assenza della falsa previsione urbanistica; 4) ulteriore violazione di legge e vizio motivazionale sul nesso causale e sulla rilevanza delle norme edilizie e della CTU; 5) violazione delle norme sulle spese di lite, per la ritenuta insufficiente liquidazione dei compensi e l'omessa considerazione di alcune fasi processuali. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi, ritenendo che le censure mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito, che la Corte territoriale avesse correttamente delimitato il danno causalmente riferibile al falso e che non vi fosse ultrapetizione né giudicato interno sui profili motivazionali. Quanto alle spese, ha ritenuto legittima la liquidazione complessiva effettuata dal giudice di appello.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che mascheravano richieste di rivalutazione del fatto e delle prove, e infondati quelli relativi a ultrapetizione e giudicato interno. È stata confermata la decisione della Corte d'appello che aveva ridotto il risarcimento a Euro 90.650,00, escludendo il danno da disagio abitativo perché non causalmente collegato al falso del Sindaco e riconoscendo solo le spese/costi tecnici e il danno morale nei limiti accertati. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana richiede la prova del fatto illecito, del danno e del nesso causale tra condotta e conseguenze pregiudizievoli; il danno è risarcibile solo nei limiti causalmente riferibili all'illecito accertato.
artt. 40 e 41 c.p.
Richiamati come parametri del nesso causale; la Corte ribadisce che il danno deve essere conseguenza causalmente ricollegabile alla condotta illecita e non a circostanze autonome.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione; la censura è inammissibile se mira a contestare la sufficienza del ragionamento del giudice di merito e non una vera anomalia motivazionale.
art. 132 c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è a critica vincolata; non è consentita la mescolanza di censure ex n. 3, n. 4 e n. 5 in un unico motivo senza specifica distinzione.
art. 360, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge va dedotta con specifica indicazione della regola di diritto asseritamente violata, non come critica alla ricostruzione fattuale.
art. 360, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza o del procedimento non può essere invocata per contestare il merito della valutazione probatoria.
art. 360, n. 5 c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori o una diversa lettura della CTU.
art. 31 L. n. 457/1978
La Corte lo usa per distinguere gli interventi di manutenzione straordinaria, sempre consentiti e idonei a ripristinare l'abitabilità, dagli interventi di ristrutturazione edilizia integrale.
art. 100 c.p.c.
La Corte esclude la violazione del principio di interesse ad agire o a impugnare, poiché la decisione di appello resta entro il perimetro della domanda risarcitoria devoluta.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice d'appello decide sulla domanda risarcitoria nei limiti delle questioni devolute con l'impugnazione.
art. 2909 c.c.
Il giudicato riguarda i capi decisori e non le mere argomentazioni motivazionali; non si forma giudicato interno se il capo è stato impugnato.
art. 324 c.p.c.
Rileva per escludere il giudicato interno sulle argomentazioni del primo giudice quando la statuizione sul risarcimento sia stata appellata.
art. 1108 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai profili condominiali/comproprietà; la Corte non vi riconnette una violazione decisiva ai fini del nesso causale.
art. 1120 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di opere sulla cosa comune; non è stato ritenuto decisivo per sovvertire il giudizio sul danno.
art. 1136 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non lo considera idoneo a fondare una diversa soluzione sul nesso causale o sulla liquidazione del danno.
art. 12 L. 219/1981
Richiamato nel contesto della ricostruzione degli eventi edilizi e urbanistici; non assume, nel decisum, autonoma valenza decisiva.
art. 2233 c.c.
Richiamato in tema di compensi professionali; la liquidazione delle spese è ritenuta coerente con i parametri e con la discrezionalità del giudice di merito.
art. 91 c.p.c.
La soccombenza giustifica la condanna alle spese; la liquidazione complessiva operata dalla Corte d'appello è stata ritenuta legittima.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non risulta decisivo nel decisum in ordine alla regolazione delle spese.
D.M. 55/2014
I parametri forensi sono usati come criterio di controllo della liquidazione, che può essere sindacata solo per arbitrio o violazione macroscopica dei valori tabellari.
D.M. 147/2022
Richiamato insieme al D.M. 55/2014; la Corte esclude che vi sia stata erronea applicazione dei parametri tariffari.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale e la possibilità di deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare la misura del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito cumulare in un unico motivo censure eterogenee di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale senza una chiara e specifica distinzione delle doglianze; una simile formulazione è inammissibile perché rimette alla Corte il compito di costruire le censure.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi limitate: quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca valore di prova legale a elementi che ne sono privi; non è invece deducibile per contestare il merito della valutazione probatoria.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la non condivisa lettura della consulenza tecnica d'ufficio.
- L'ultrapetizione non ricorre quando il giudice d'appello, investito della censura sulla sussistenza e sull'ammontare del danno, rivaluti autonomamente il nesso causale e il materiale probatorio già acquisito nei limiti devoluti dall'impugnazione.
- Il giudicato interno si forma solo sui capi decisori non impugnati, non sulle argomentazioni motivazionali; se il capo della condanna è devoluto in appello, possono essere riesaminati anche i presupposti logico-giuridici della statuizione.
- In materia di responsabilità aquiliana, il risarcimento va commisurato alle sole conseguenze che risultino causalmente collegate alla condotta illecita; i pregiudizi dipendenti da condizioni autonome o preesistenti del bene non sono imputabili all'autore dell'illecito.
- La distinzione tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia può incidere sul nesso causale del danno: se gli interventi idonei a eliminare l'inabitabilità erano comunque consentiti, il diniego illegittimo di interventi più radicali non prova di per sé il disagio abitativo lamentato.
- La liquidazione delle spese di lite può essere censurata in cassazione solo se vi sia violazione dei parametri legali o manifesta arbitrarietà; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia scomposto analiticamente ogni fase processuale.
- Il giudice di merito può discostarsi dalla CTU quando dia conto in modo logico e coerente delle ragioni della divergenza, specie se ritiene che la consulenza sovrastimi costi o prospetti scenari tecnici non coerenti con il quadro normativo e fattuale.
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