Cassazione Civile, Ordinanza n. 14333/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento e il relativo ruolo per IVA e IRAP relativi ad anni d'imposta 2000 e 2001, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella e di esserne venuto a conoscenza solo tramite estratto di ruolo. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, egli aveva proposto revocazione avverso la sentenza d'appello ai sensi dell'art. 395, n. 2, c.p.c., deducendo che una successiva sentenza del Tribunale civile aveva accertato la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica di un'intimazione di pagamento, atto presupposto rispetto alla cartella. La CTR aveva rigettato la revocazione ritenendo, in sostanza, che la falsità accertata fosse irrilevante perché la decisione d'appello si era fondata sulla mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 395, n. 2, c.p.c., sostenendo che la posteriorità dell'accertamento della falsità della prova costituisce proprio il presupposto della revocazione; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; (3) omesso esame della sentenza civile che aveva dichiarato il falso. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha resistito e, con ricorso incidentale condizionato, ha contestato l'ammissibilità della revocazione, assumendo che il fatto decisivo sarebbe stato anteriore alla sentenza impugnata e che sarebbe stato necessario semmai il diverso rimedio di cui all'art. 395, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era apparente, illogica e contraddittoria, perché fondava il rigetto su un presupposto fattuale incompatibile con la stessa ricostruzione del processo contenuta nella sentenza. Il terzo motivo è stato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato è stato rigettato, poiché la revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c. è ammissibile quando la falsità della prova sia stata accertata con sentenza passata in giudicato successivamente alla decisione da revocare; nel caso concreto, la sentenza civile dichiarativa del falso era divenuta definitiva dopo il deposito della sentenza d'appello. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 395, n. 2, c.p.c.
La revocazione è esperibile quando la sentenza sia fondata su una prova dichiarata falsa con sentenza penale o civile passata in giudicato; la falsità deve essere definitivamente accertata dopo la pronuncia da revocare, non essendo sufficiente un accertamento non definitivo.
art. 395, n. 5, c.p.c.
Il rimedio per contrasto tra giudicati non era invocabile nel caso concreto, perché la fattispecie non riguardava la contrarietà della sentenza impugnata a un'altra precedente avente autorità di cosa giudicata tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente o contraddittoria integra nullità della sentenza ed è deducibile come error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame del fatto storico è risultato assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
Massime di principio
- La revocazione per falsità della prova presuppone un accertamento definitivo della falsità, intervenuto con sentenza passata in giudicato, e tale accertamento deve essere successivo alla decisione che si intende revocare.
- Una sentenza è affetta da motivazione apparente quando le ragioni addotte non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice o si fondano su un presupposto incompatibile con gli stessi fatti processuali riportati in motivazione.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
- La revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c. non va confusa con il rimedio per contrasto tra giudicati: quest'ultimo richiede una precedente sentenza passata in giudicato tra le stesse parti e incompatibile con quella impugnata.
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