Cassazione Civile, Ordinanza n. 14335/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per imposte relative al 2010 dichiarate ma non versate, oltre sanzioni e interessi. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo invalida la notifica della cartella. In appello l’agente della riscossione aveva impugnato tale decisione; nel frattempo la società aveva proposto anche impugnazione contro il diniego della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. La CTR aveva poi dichiarato cessata la materia del contendere per effetto dello sgravio totale della cartella disposto dall’ente impositore nel corso del giudizio di appello. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo principalmente che la CTR aveva erroneamente attribuito allo sgravio il significato di fatto estintivo della controversia, mentre esso era stato emesso solo per dare esecuzione provvisoria alla sentenza di primo grado favorevole al contribuente, senza acquiescenza alla decisione e senza rinuncia alla pretesa fiscale. Gli ulteriori motivi denunciavano omessa pronuncia sulle domande/ eccezioni dell’Ufficio e violazione della disciplina sul condono, ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di cessazione della materia del contendere basata sul solo sgravio della cartella. Ha ribadito che lo sgravio disposto in pendenza di impugnazione, anche se eseguito in ottemperanza provvisoria alla sentenza di primo grado, non equivale di per sé ad acquiescenza né comporta automaticamente il venir meno dell’interesse al giudizio, dovendosi verificare se vi sia stato un effettivo riconoscimento delle ragioni avversarie o una rinuncia alla prosecuzione della lite. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione che aveva condotto all’iscrizione a ruolo e alla cartella impugnata
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma sul controllo automatizzato in materia IVA posto a fondamento della cartella
art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la declaratoria di cessazione della materia del contendere
art. 67-bis d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la declaratoria di cessazione della materia del contendere
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la declaratoria di cessazione della materia del contendere
richiamato per escludere che lo sgravio, disposto dopo la sentenza di primo grado, valga come acquiescenza alla decisione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato per incardinare il primo motivo come violazione di legge e nullità processuale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato in relazione alle censure di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza
richiamato per la questione della definizione agevolata, ma la Corte precisa che la mera astratta condonabilità non basta senza verificare i presupposti specifici della disciplina
citato in relazione al deposito delle memorie in cassazione
Massime di principio
- Nel processo tributario lo sgravio della cartella disposto dopo una sentenza favorevole al contribuente non determina automaticamente acquiescenza dell’amministrazione alla sentenza impugnata, se risulta emesso solo per dare esecuzione provvisoria alla decisione e per evitare ulteriori costi della fase esecutiva.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando sopravvenga una situazione che elimini realmente il contrasto tra le parti e faccia venir meno l’interesse alla decisione; non basta il solo adempimento spontaneo di un provvedimento giudiziale, se manca il riconoscimento della pretesa avversaria o la rinuncia alla prosecuzione del giudizio.
- Quando la decisione di merito si fonda esclusivamente sullo sgravio, il giudice deve accertare la volontà dell’ente impositore e verificare se vi sia stata rinuncia alla pretesa o mera ottemperanza provvisoria; in mancanza di tale verifica, la declaratoria di cessazione della materia del contendere è erronea.
- L’astratta definibilità agevolata di una controversia non comporta di per sé la cessazione della materia del contendere: occorre comunque verificare il perfezionamento del condono secondo tutte le condizioni previste dalla disciplina speciale.
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