Cassazione Civile, Ordinanza n. 26775/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 relativo a una cava per l'estrazione di materiali inerti sita nel Comune di Guidonia Montecelio, con richiesta di imposta, interessi e sanzioni. In primo e secondo grado la società contribuente aveva ottenuto solo una riduzione della base imponibile, perché la CTR aveva ritenuto di dover prendere a riferimento il valore venale della cava in misura pari a quella fissata per le aree fabbricabili della sottozona D/3 da una delibera della Giunta comunale. Il ricorso principale lamentava: 1) violazione del divieto di domande nuove e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la riduzione del valore venale sarebbe stata introdotta solo in appello; 2) violazione delle norme sull'ICI e dell'onere della prova, perché il valore era stato ridotto in base a una delibera giuntale senza considerare la corretta determinazione operata dal Consiglio comunale; 3) nullità della sentenza per avere la CTR fondato la decisione su una delibera non ratificata e comunque confermativa dei valori già stabiliti. Il ricorso incidentale della contribuente censurava: 1) l'affermazione secondo cui l'edificabilità delle aree destinate ad attività estrattiva potesse derivare dalla sola pianificazione urbanistica, senza considerare le prescrizioni della concessione mineraria; 2) l'omessa pronuncia sulla classificazione urbanistica delle aree, in parte in D/3 e in parte in F/2 e F/4, e sulla loro mancanza di vocazione edificatoria; 3) il diniego di disapplicazione della sanzione per obiettiva incertezza normativa. Prima della decisione la contribuente ha chiesto l'estinzione del processo per definizione agevolata ex L. 197/2022, avendo presentato domanda e versato quanto dovuto; anche il concessionario e il P.M. hanno aderito a tale conclusione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il procedimento per definizione agevolata della controversia ai sensi della L. 197/2022, rilevando che la contribuente aveva presentato tempestivamente domanda e depositato la documentazione del pagamento dell'unica o prima rata, mentre non risultava ancora notificato alcun diniego dell'ente impositore. Ha altresì precisato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, poiché la misura non si applica nei casi di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello nel processo tributario
richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'omessa pronuncia
richiamato in tema di preclusioni sulle nuove domande/eccezioni in appello
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del giusto processo
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato quale norma sulla determinazione della base imponibile ICI per aree fabbricabili
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato in tema di potestà regolamentare comunale in materia tributaria
richiamato sull'onere della prova della base imponibile e dei presupposti impositivi
richiamati come norme sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato per la nozione di area fabbricabile ai fini ICI
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203
richiamato per la disciplina dell'edificabilità delle aree secondo gli strumenti urbanistici
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
richiamato per la nozione fiscale di area fabbricabile
art. 9 legge reg. Lazio 6 dicembre 2004, n. 17
richiamato in relazione alla disciplina urbanistica/estrattiva locale
art. 53 Cost.
richiamato come principio di capacità contributiva
art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma di rinvio al giudizio di cassazione nel processo tributario
art. 10, comma 3, l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per la tutela dell'affidamento e la possibile rilevanza dell'incertezza normativa
art. 6, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato in tema di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa
richiamato sulle presunzioni semplici
richiamato sui requisiti delle presunzioni semplici
art. 1, commi 186-205, l. 29 dicembre 2022, n. 197
disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, applicabile solo alle liti in cui sia parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, salvo estensione deliberata dagli enti territoriali
art. 1, commi 194-201, l. 29 dicembre 2022, n. 197
la definizione si perfeziona con domanda e pagamento; il processo, se chiesta la sospensione, può essere dichiarato estinto; il diniego è impugnabile e può fondare revocazione dell'estinzione
art. 1, comma 195, l. 29 dicembre 2022, n. 197
richiede domanda distinta per ogni controversia autonoma e distinto versamento
art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede la sospensione del processo su richiesta del contribuente e il deposito della domanda e della prova del pagamento entro il termine fissato
art. 1, comma 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197
impone la declaratoria di estinzione del processo quando siano stati depositati domanda e pagamento nei termini
art. 1, comma 199, l. 29 dicembre 2022, n. 197
sospende per undici mesi i termini di impugnazione e di riassunzione relativi alle controversie definibili
art. 1, comma 200, l. 29 dicembre 2022, n. 197
disciplina il diniego della definizione agevolata e la sua impugnazione
art. 1, comma 201, l. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede che, nei processi dichiarati estinti, il diniego sia impugnabile e che l'eventuale revocazione si chieda congiuntamente all'impugnazione del diniego
art. 1, comma 205, l. 29 dicembre 2022, n. 197
consente agli enti territoriali di estendere la definizione agevolata alle controversie tributarie in cui essi siano parte
artt. 5 e 7 del regolamento comunale
il regolamento comunale recepisce la definizione agevolata, disciplina perfezionamento ed estinzione del processo
art. 6 del regolamento comunale
prevede la possibile adozione del diniego dell'ente impositore
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato per escludere la compensazione nel pagamento della definizione agevolata
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie determina l'estinzione del processo quando il contribuente depositi tempestivamente domanda e prova del pagamento dovuto, secondo le modalità e i termini previsti dalla legge e dall'eventuale regolamento dell'ente territoriale aderente.
- La preclusione alle domande o eccezioni nuove in appello nel processo tributario impedisce di introdurre per la prima volta in secondo grado una diversa base di calcolo o una diversa riduzione del valore imponibile, salvo che la questione sia già entrata nel thema decidendum nei limiti consentiti dal sistema.
- In materia ICI, la determinazione del valore venale di aree o cave ai fini impositivi deve confrontarsi con la disciplina normativa di riferimento e con gli strumenti urbanistici e regolamentari applicabili, ma la controversia non può essere decisa prescindendo dalle deduzioni e prove ritualmente introdotte nel giudizio.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, ferma la regola per cui le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la relativa misura è riservata ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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