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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26988/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di due avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni 2012 e 2013 in relazione a un terreno divenuto edificabile, con recupero di maggiore imposta per omesso/parziale versamento. In primo grado i ricorsi dei contribuenti vengono riuniti e respinti; in appello la CTR annulla solo l’avviso relativo al 2012 per decadenza e conferma, per il 2013, la legittimità della pretesa, ritenendo irrilevanti sia la censura sulla sottoscrizione dell’atto sia l’assenza di comunicazione dell’attribuzione della natura edificabile e infondate le contestazioni sui criteri di quantificazione. Con il ricorso per cassazione vengono proposti cinque motivi, che dal testo risultano così ricostruibili: 1) violazione di legge e travisamento/omesso esame di un documento, per asserita mancanza e/o inefficacia della delibera societaria che attribuiva i poteri di firma alla sottoscrittrice dell’avviso IMU; 2) violazione delle norme sull’IMU e sullo statuto del contribuente, per asserita illegittimità della tabella/delibera comunale sui valori delle aree edificabili e per pretesa necessità di disapplicazione dell’atto amministrativo; 3) violazione delle norme sull’obbligo di comunicazione dell’attribuzione dell’edificabilità e dei principi di buona fede/affidamento, per l’omessa notifica al contribuente del provvedimento; 4) gli ulteriori motivi, nel testo fornito, non risultano specificamente sviluppati in modo autonomamente distinguibile; 5) idem, non essendo ricavabile con certezza una autonoma censura ulteriore dal solo brano trascritto.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché la dedotta inesatta percezione di un documento o la decisione fondata su un atto non prodotto integra, se del caso, un errore revocatorio e non un motivo di ricorso per cassazione; rigetta il secondo perché la censura sulla delibera comunale è generica e comunque non si tratta di disapplicazione automatica, ma di contestazione del valore presuntivo attribuito dal Comune ai terreni edificabili, superabile solo con specifici elementi contrari; rigetta il terzo perché l’omessa comunicazione dell’attribuzione dell’edificabilità non invalida l’avviso in difetto di un concreto pregiudizio difensivo e, nel caso, la concessionaria aveva comunque sgravato le sanzioni in autotutela, neutralizzando la pretesa lesione dell’affidamento. La Corte condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La deduzione di un errore di fatto per inesatta percezione di circostanze o documenti posti a base della decisione non integra un motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., ma, ricorrendone i presupposti, un vizio revocatorio da far valere ex art. 395, n. 4, c.p.c.
  • In materia tributaria, la contestazione della legittimità di una delibera comunale sui valori delle aree edificabili richiede l’allegazione specifica del vizio di legittimità dell’atto amministrativo; la mera critica alla congruità del valore o ai criteri di stima non equivale, di per sé, a domanda di disapplicazione.
  • La delibera comunale che determina i valori delle aree edificabili ha natura di presunzione semplice: essa può essere superata sia dall’amministrazione sia dal contribuente mediante elementi specifici e concreti contrari, non con contestazioni generiche.
  • L’omessa comunicazione dell’attribuzione della natura edificabile a un terreno non determina automaticamente la nullità dell’avviso di accertamento, se non è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa del contribuente e se la violazione è stata comunque rimossa in autotutela mediante eliminazione delle sanzioni o riliquidazione della pretesa.
  • La tutela dell’affidamento del contribuente non è invocabile in astratto per ogni irregolarità procedimentale, ma richiede che la condotta dell’amministrazione abbia inciso in modo effettivo e ingiustificato sulla posizione del destinatario dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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