Cassazione Civile, Ordinanza n. 26988/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di due avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni 2012 e 2013 in relazione a un terreno divenuto edificabile, con recupero di maggiore imposta per omesso/parziale versamento. In primo grado i ricorsi dei contribuenti vengono riuniti e respinti; in appello la CTR annulla solo l’avviso relativo al 2012 per decadenza e conferma, per il 2013, la legittimità della pretesa, ritenendo irrilevanti sia la censura sulla sottoscrizione dell’atto sia l’assenza di comunicazione dell’attribuzione della natura edificabile e infondate le contestazioni sui criteri di quantificazione. Con il ricorso per cassazione vengono proposti cinque motivi, che dal testo risultano così ricostruibili: 1) violazione di legge e travisamento/omesso esame di un documento, per asserita mancanza e/o inefficacia della delibera societaria che attribuiva i poteri di firma alla sottoscrittrice dell’avviso IMU; 2) violazione delle norme sull’IMU e sullo statuto del contribuente, per asserita illegittimità della tabella/delibera comunale sui valori delle aree edificabili e per pretesa necessità di disapplicazione dell’atto amministrativo; 3) violazione delle norme sull’obbligo di comunicazione dell’attribuzione dell’edificabilità e dei principi di buona fede/affidamento, per l’omessa notifica al contribuente del provvedimento; 4) gli ulteriori motivi, nel testo fornito, non risultano specificamente sviluppati in modo autonomamente distinguibile; 5) idem, non essendo ricavabile con certezza una autonoma censura ulteriore dal solo brano trascritto.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché la dedotta inesatta percezione di un documento o la decisione fondata su un atto non prodotto integra, se del caso, un errore revocatorio e non un motivo di ricorso per cassazione; rigetta il secondo perché la censura sulla delibera comunale è generica e comunque non si tratta di disapplicazione automatica, ma di contestazione del valore presuntivo attribuito dal Comune ai terreni edificabili, superabile solo con specifici elementi contrari; rigetta il terzo perché l’omessa comunicazione dell’attribuzione dell’edificabilità non invalida l’avviso in difetto di un concreto pregiudizio difensivo e, nel caso, la concessionaria aveva comunque sgravato le sanzioni in autotutela, neutralizzando la pretesa lesione dell’affidamento. La Corte condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per i motivi di violazione di legge dedotti dai ricorrenti
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
ritenuto non utilizzabile per denunciare un errore di fatto o un travisamento documentale
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come rimedio corretto per l’errore di fatto percettivo della sentenza
richiamato dai ricorrenti sul riparto dell’onere probatorio
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai ricorrenti nel dedurre il vizio relativo alla prova e alla produzione documentale
richiamato in tema di poteri di firma e delega degli organi sociali
artt. 31 e 17 dello Statuto societario
richiamati dai ricorrenti per contestare la delega di firma
art. 1, comma 162, l. 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato in relazione alla disciplina dell’accertamento IMU
art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato a sostegno della censura sulla motivazione/legittimità della pretesa tributaria
art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per sostenere il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo
artt. 42 e 48 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
richiamati per contestare la competenza e la legittimità della delibera comunale
art. 31, comma 20, l. 27 dicembre 2002, n. 289
ritenuto come norma che impone la comunicazione dell’attribuzione dell’edificabilità, la cui omissione non comporta automaticamente nullità dell’avviso
artt. 53 e 42 Cost.
richiamati in relazione alla pretesa illegittimità della condotta dell’ente impositore
artt. 5 e 10, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamati a sostegno del principio di buona fede e tutela dell’affidamento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- La deduzione di un errore di fatto per inesatta percezione di circostanze o documenti posti a base della decisione non integra un motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., ma, ricorrendone i presupposti, un vizio revocatorio da far valere ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- In materia tributaria, la contestazione della legittimità di una delibera comunale sui valori delle aree edificabili richiede l’allegazione specifica del vizio di legittimità dell’atto amministrativo; la mera critica alla congruità del valore o ai criteri di stima non equivale, di per sé, a domanda di disapplicazione.
- La delibera comunale che determina i valori delle aree edificabili ha natura di presunzione semplice: essa può essere superata sia dall’amministrazione sia dal contribuente mediante elementi specifici e concreti contrari, non con contestazioni generiche.
- L’omessa comunicazione dell’attribuzione della natura edificabile a un terreno non determina automaticamente la nullità dell’avviso di accertamento, se non è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa del contribuente e se la violazione è stata comunque rimossa in autotutela mediante eliminazione delle sanzioni o riliquidazione della pretesa.
- La tutela dell’affidamento del contribuente non è invocabile in astratto per ogni irregolarità procedimentale, ma richiede che la condotta dell’amministrazione abbia inciso in modo effettivo e ingiustificato sulla posizione del destinatario dell’atto.
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