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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26965/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza di rimborso di un credito IRPEG relativo all'anno d'imposta 1991, proposta da un istituto di credito dopo che l'Ufficio aveva annullato in autotutela un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti senza però procedere alla restituzione delle somme. La contribuente aveva quindi impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso. In primo grado il ricorso era stato accolto, e la CTR aveva confermato ritenendo che, essendo stato annullato l'avviso in autotutela, la successiva sentenza della Cassazione che aveva confermato la legittimità dell'atto impositivo non potesse far rivivere l'avviso annullato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e per asserita violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR si era limitata a recepire la decisione di primo grado; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., deducendo che il giudicato formatosi sulla legittimità dell'avviso di accertamento precludeva la domanda di rimborso, non essendo stato dedotto nel giudizio di impugnazione l'intervenuto annullamento in autotutela.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso il vizio di motivazione apparente perché la CTR aveva effettivamente esaminato la censura dell'Ufficio e aveva espresso una propria autonoma valutazione, spiegando che l'annullamento in autotutela rendeva irrilevante la successiva pronuncia di legittimità dell'atto. Quanto al secondo, ha escluso la violazione del giudicato osservando che la preclusione ex art. 2909 c.c. opera solo quando i due giudizi riguardano il medesimo rapporto giuridico: nel caso concreto, il giudizio definito dalla precedente sentenza verteva sulla legittimità dell'avviso di accertamento, mentre il presente giudizio aveva ad oggetto il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso di somme già versate, questione distinta e non coperta dal precedente giudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso che ricorresse il vizio.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza; la Corte ha escluso la motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge in relazione al giudicato; la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte ha affermato che il giudicato preclude l'esame solo se i due giudizi attengono al medesimo rapporto giuridico; qui tale identità mancava.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem non integra nullità quando il giudice di appello, pur aderendo alla decisione di primo grado, mostri di avere esaminato i motivi di gravame e di averli disattesi con autonoma valutazione comprensibile.
  • Il giudicato sostanziale preclude una nuova decisione solo se i due giudizi tra le stesse parti hanno ad oggetto il medesimo rapporto giuridico o una questione che costituisca antecedente logico indispensabile della stessa statuizione; se l'oggetto del secondo giudizio è diverso, la preclusione non opera.
  • La sopravvenuta definizione di un giudizio sulla legittimità di un atto impositivo non comporta automaticamente la riespansione degli effetti di quell'atto quando esso sia stato precedentemente annullato in autotutela e il nuovo giudizio riguardi invece il diritto al rimborso delle somme versate.
  • Nel processo tributario, la domanda di rimborso e il giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento possono costituire controversie distinte, non sovrapponibili ai fini dell'art. 2909 c.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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